NOMINA IN RUOLO E DIVIETO ACCETTAZIONE SUPPLENZA ANNUALE EX ART.36 DEL CCNL

Al personale docente di ruolo il CCNL comparto scuola all’art. 36 CCNL prevede che gli stessi possono accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”.

L’art. 13 comma 5 del D.lgs 59/2017, così come modificato dal Decreto Sostegni TER ha precisato che è possibile accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

Come precisato dalla norma è possibile accettare solamente supplenze per altre classi di concorso o per altri ordini di scuola e solamente supplenze annuali (30 giugno o 31 agosto).

Precisato quanto innanzi, viene chiesto se al docente che accetta nomina in ruolo con decorrenza 1.9.2023 possa essere conferita anche, per il medesimo anno scolastico, una supplenza annuale per altro ordine e grado di scuola e per altra tipologia di posto o classe di concorso

SI PUÒ USUFRUIRE DELL’ART. 36 CNNL GIÀ NELL’ANNO DI IMMISSIONE IN RUOLO?
Una questione problematica in merito all’applicazione dell’art. 36 CCNL riguarda la possibilità di usufruirne nello stesso anno di immissione in ruolo.

LA SITUAZIONE REGOLAMENTATA PER L’ANNO 2023.

Per effetto di quanto disposto dal  DECRETO MINISTERIALE AUTORIZZAZIONE NOMINE IN RUOLO, che disciplina le operazioni di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2023/2024, all’art. 3 comma 3  è chiarito in maniera definitiva, stante i diversi comportamenti registrati da parte degli UUSSPP negli anni passati: “Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato” 

Pertanto, il docente neoimmesso in ruolo a tempo indeterminato che deve svolgere l’anno di prova non può accettare incarichi a tempo determinato ai sensi dell’art. 36 CCNL.