MENSA SCOLASTICA: COMPITI E FUNZIONI DEL PERSONALE DOCENTE E COLLABORATORE SCOLASTICO- COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI-

In molte scuole della nostra provincia dovrebbe fra poco partire il servizio mensa per l’inizio del tempo pieno.

Se negli anni decorsi, pur fra tante contraddizioni e spirito di volontariato dei docenti e dei coll.scol.ci, il servizio è stato reso con ricadute ottimali sul piano didattico ed educativo, appare evidente che nella situazione emergenziale in cui ci troviamo, con tutte le precauzioni sanitarie da adottare e conseguenti responsabilità sia, in primis, per il dirigente scolastico che, a cascata, per docenti e coll.scol.ci., sembra opportuno delineare un dettagliato esame della normativa, anche al fine di meglio precisare le competenze degli enti locali che, dal canto loro, ritengono, sbagliando e sbagliando anche le gare di appalto, che taluni servizi (vedi distribuzione dei pasti, etc) debbano rientrare  nella competenza della scuola.

Premesso quanto innanzi, dobbiamo premettere che le recenti linee guida  del Ministero relative alla pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021-clicca qui per scaricare-  fanno riferimento al servizio di refezione della scuola e, seppur succintamente, stabiliscono l’obbligo per i dirigenti di attivare idonee intese con gli enti locali.

Ancor più, però, sembra utile richiamare l’attenzione su quanto previsto nella circolare del miur 2270 del 9.12.2019- clicca qui per scaricare –  laddove, richiamandosi alla sentenza della Corte di Cassazione del 9.12.2019,  viene affermato in maniera chiara che “..il tempo curricolare comprende, unitamente alle attività propriamente disciplinari, attività formative in queste integrate, tra le quali rientrano inequivocabilmente quelle dedicate alla consumazione del pasto a scuola. Pertanto, essendo il tempo dedicato alla refezione scolastica ricondotto nell’alveo del tempo scuola, ne deriva la necessità che le istituzioni scolastiche lo considerino a tutti gli effetti parte integrante, e caratterizzante, della proposta formativa che, in ogni sua articolazione, presentano alle famiglie e che queste accettano al momento dell’esercizio del diritto di scelta educativa. ………In particolare, le istituzioni scolastiche garantiranno il raccordo con gli enti locali, titolari dell’erogazione del servizio di ristorazione scolastica, e con le aziende sanitarie locali, competenti in merito agli aspetti igienicosanitari e di sicurezza alimentare”

Ciò posto, atteso che in detta organizzazione entrano in gioco varie competenze e responsabilità (dall’ente locale alla scuola stessa), sembra opportuno, sulla base di quanto delineato  e in relazione alla declaratoria dei profili professionali e della funzione docente, precisare che:

  1. SPETTA ALL’ENTE LOCALE TUTTO QUELLO CHE E’ ATTINENTE ALLA REFEZIONE E AI TAVOLI OVE SI CONSUMA IL PASTO
    Rientra nella competenza dell’Ente Locale l’organizzazione del servizio mensa nelle Istituzioni Scolastiche Statali: predisposizione refettorio – pulizia dei tavoli – riordino dei tavoli dopo i pasti – lavaggio stoviglie – gestione rifiuti – somministrazione dei pasti.  Di norma il Comune mette a disposizione, nei plessi in cui è attivo il servizio di ristorazione scolastica, un locale mensa, un locale trattamento stoviglie, un locale servizio/spogliatoio. Tali locali devono essere autorizzati e periodicamente controllati dall’USSL di competenza territoriale. Viene emanato un appalto per l’individuazione di un’azienda di ristorazione idonea all’effettuazione del servizio mensa.
    Il personale dell’aggiudicatario addetto alla distribuzione deve provvedere, IN OGNI CASO, presso i plessi scolastici;  a) ricevimento pasti, preparazione tavoli, distribuzione pasti, riordino e pulizia dei tavoli, lavaggio e riordino stoviglie, pulizia e sanificazione del locale cucinotto (ove esistente) e del locale lavaggio stoviglie (ove esistente), raccolta differenziata; b)  devono essere previsti protocolli operativi delle operazioni di ordinaria e straordinaria pulizia e sanificazione secondo il piano di autocontrollo predisposto con metodo HACCP (Reg. CE 852/2004) per i locali delle scuole adibiti a mensa; c)  il personale addetto dovrà possedere tutti requisiti professionali e sanitari previsti dalle norme vigenti ed essere costantemente aggiornato, in ottemperanza anche a quanto stabilito dal Reg. CE 852-853-854/2004 sull’igiene alimentare nonché sulle norme di sicurezza e prevenzione;
  2. SPETTA AI COLLABORATORI SCOLASTICI PULIZIA DEL LOCALE INTESO COME STANZA
    pulizia ordinaria pavimenti servizi ecc. e periodica infissi e quant’altro previsto dall’art. 47 del CCNL 
  3. FUNZIONE DOCENTE . La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e dopo mensa è affidata ai docenti in servizio. L’orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente. Dunque gli insegnanti in servizio durante la mensa devono vigilare costantemente sugli alunni e, a tal motivo, è necessario che siedano al tavolo degli alunni e consumino i pasti insieme a loro. SI BADI BENE, PERO’, CHE essi non sono autorizzati a svolgere operazioni di servizio, di riordino e di pulizia. Quest’ultime attività spettano esclusivamente al personale addetto del servizio mensa.

Relativamente proprio alla funzione docente occorre anche richiamare quanto statuito dall’art.21 e  art.28 del CCNL L’art. 21 comma 3 dispone la ‘fruizione del pasto’ per i docenti impiegati ‘nell’assistenza educativa’, mentre nel comma 10 dell’art. 28 si parla genericamente di ‘assistenza’ durante il servizio mensa. Poiché sembrerebbe che proprio in relazione alla genericità del disposto del comma 10 sopra citato, alcuni dirigenti vorrebbero far rientrare a carico degli insegnanti anche l’assistenza materiale agli alunni presenti nel refettorio, non si può non evidenziare l’infodatezza giuridica di tale “assunto”, in quanto il comma 10 nulla cambia rispetto a quanto affermato nell’articolo 21 , infatti nell’articolo 28  tratta esclusivamente ‘dell’attività di insegnamento’; – il comma 10 dell’articolo 28 nella parte finale ribadisce come ‘l’assistenza’ sia attività didattica a tutti gli effetti, per cui, ove si prevedesse l’assistenza materiale, verrebbe meno l’infungibilità dell’attività di insegnamento e quindi il nesso sinallagmatico della prestazione contrattuale del docente.

Concludendo quanto abbondantemente sopra esposto e  per evitare qualsiasi tipo di responsabilità, si ribadisce che la somministrazioni di cibi e bevande nelle mense è operazione riservata ad operatori che abbiano sostenuto il corso per alimentarista ‘rischio 1’, per cui rientra nella esclusiva competenza della ditta aggiudicataria del servizio. Ove, colpevolmente, l’ente locale, nel bando non abbia inserito tale, seppur pleonastica previsione, dovrà procedere ad una integrazione del servizio, ma resta escluso qualsiasi coinvolgimento “surrogatorio” da parte del personale della scuola.