PERSONALE DOCENTE CHE HA SUPERATO IL PERIODO DI PROVA IL 1^ SETTEMBRE 2026: COSA DEVE FARE

Molti docenti immessi in ruolo dal 1.9.2025 hanno svolto il periodo di prova e hanno ottenuto la conferma in ruolo con decorrenza 1.9.2026

A questo punto maturano il diritto a produrre nel periodo dal 1.9.2026 al 31.12.2026 la domanda per il riconoscimento, ai fini giuridici ed economic,i del servizio non di ruolo precedentemente prestato.

Attenzione: la domanda va prodotta, ogni anno, esclusivamente nei quattro mesi sopra indicati, per cui se non si produce in detto lasso di tempo, occorre aspettare l’anno successivo per produrre domanda.

L’istanza va presentata tramite la piattaforma ministeriale Istanze Online (Polis). Questo passaggio serve a trasformare il servizio non di ruolo svolto in precedenza in anzianità utile ai fini giuridici ed economici. 

La domanda serve a ottenere il riconoscimento degli anni di servizio di pre-ruolo, derivanti sia da rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero servizio di ruolo svolto in altro ruolo.

Tale riconoscimento, comporta, nei casi in cui il docente vanti molto servizio non di ruolo,  l’inserimento in una  fascia stipendiale superiore con gli ovvi aumenti stipendiali. Nel caso in cui il servizio non di ruolo non fosse sufficiente a far attribuire da subito la classe stipendiale superiore, il riconoscimento comporta comunque una abbreviazione del periodo di permanenza nella prima fascia di stipendio
Una volta presentata alla scuola di servizio la domanda, ripetiamo tramite il sistema informativo del MIM entro i due mesi successivi al 31 dicembre, quindi entro il 28 febbraio, la scuola è tenuta a comunicare al MEF, attraverso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico mediante l’emissione del provvedimento di ricostruzione carriera che sottopone anche al controllo della Ragioneria Territoriale dello Stato

Il diritto alla ricostruzione della carriera, ai sensi dell’art. 2946 del codice civile,  si prescrive in 10 anni dal primo giorno utile (1° settembre dell’anno scolastico successivo a quello di superamento dell’anno di prova) mentre la prescrizione dei benefici a livello economico è di 5 anni.

Ciò significa che decorsi 10 anni dal superamento dalla conferma in ruolo (1° settembre dell’anno successivo a quello di superamento della prova) si perde il diritto a presentare la domanda di ricostruzione e i relativi benefici economici. Se, invece, si presenta la domanda dopo il 5° anno ma prima del 10° anno, l’interessato potrà richiedere e ottenere la ricostruzione di carriera ma perderà il diritto a una parte degli arretrati che sono andati già prescritti (quelli anteriori ai 5 anni). E’ quindi sempre opportuno presentare la domanda di ricostruzione entro il 5° anno successivo a quello della conferma in ruolo.

ESEMPIO 1: Conferma in ruolo il 1° Settembre 2026. Se si presenta la domanda di ricostruzione della carriera entro il 1° Settembre 2031 si avrà diritto ad ottenere dei benefici economici arretrati fin dal 1° Settembre 2026

ESEMPIO 2: Conferma in ruolo il 1° Settembre 2026. Se si presenta la domanda di ricostruzione della carriera il 1 Settembre 2032, si ha diritto ad ottenere i benefici economici arretrati solamente a partire dal 1 Settembre 2032 (si perdono quindi gli arretrati di un anno).

ESEMPIO 3: Conferma in ruolo il 1° Settembre 2026. Decorsi 10 anni (1° Settembre 2036) si perde il diritto a presentare domanda di ricostruzione

La perdita del diritto ad ottenere la ricostruzione di carriera, comunque, e quindi la “spada di Damocle” della prescrizione decennale, ha subito una sostanziale modifica ed è stata eliminata dalla Corte di Cassazione che, come si rileva anche da una circolare dal MEF, è stato sancito che: 

“la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, in più occasioni aveva già evidenziato il principio generale – dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, ma valevole, dopo la contrattualizzazione, anche per l’impiego pubblico e quindi per il lavoro nella Scuola – secondo cui l’anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all’indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità”

In ragione di tale assunto, confermato nel 2020, l’effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata, anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione.

Anche la Corte dei conti, nell’Adunanza Generale della Sezione Centrale del controllo di legittimità – ha sancito che “,…… il diritto alla ricostruzione di carriera rientra tra i diritti soggettivi del personale della Scuola non soggetti a prescrizione, a prescindere dalla data di presentazione della domanda da parte dell’interessato, ferma restando, tuttavia, la prescrittibilità degli aumenti stipendiali dovuti al maturare delle classi retributive secondo gli ordinari criteri previsti dalla legge”

In sostanza, quindi, il personale scolastico non è più soggetto alla prescrizione del diritto a produrre la domanda di ricostruzione di carriera (anche se sono trascorsi 10 anni) fermo restando che sulle competenze spettanti a seguito del riconoscimento, sulla corresponsione degli arretrati, si applica la prescrizione quinquennale sui maggiori assegni così come previsto dall’articolo 2948 del codice civile.

Circolare-del-2-dicembre-2021-n.-28 ricostruzione carriera prescrizione

Altra novità nella ricostruzione di carriera è rappresentata dal contenuto della legge103/2023. 

Per alcuni docenti il contenuto della legge si è risolto  come un vantaggio per altri come un autentico “furto” di anzianità giuridica ed economica”.

Spieghiamo meglio con degli esempi:

  • Prima della predetta legge il docente che aveva prestato per esempio anni 6 di servizio di cui 5 anni con incarico, per ciascun anno di almeno 180 (sei mesi) ovvero ininterrottamente dal 1^ febbraio e partecipazione agli scrutini, e un anno per soli 5 mesi, si vedeva riconosciuto ai fini della carriera anni 4 e mesi 8 ai fini giuridici ed economici e mesi 4 ai fini solo economici. Perdeva l’anno di supplenza svolto per soli 5 mesi. 
  • Con la legge 103, il servizio non di ruolo viene calcolato a mesi effettivi di servizio. Per cui, nell’esempio sopra descritto,  docente che nei 5 anni ha svolto complessivamente ed effettivamente mesi 45 (cioè 7 mesi  per ogni anno) più 4 mesi di cui sopra, si vedrà riconosciuti complessivamente 49 mesi cioè 4 anni e 1 mese perdendo quindi, rispetto alla normativa precedente alla legge 103, 7 mesi ai fini giuridici ed economici e mesi 4 ai fini economici (quasi 1 anno di ricostruzione di carriera con il vecchio sistema)
  • In sostanza, a far tempo dall’entrata in vigore della legge 103 si calcola solo l’effettivo servizio reso.

I servizi valutabili sono solo quelli non di ruolo o di ruolo resi alle dipendenze di scuole statali. 

Casi diversi sono le situazioni di quei docenti che ottengono il passaggio di ruolo anche a seguito di vincita di concorso (art. 83 del D.P.R. 31.05.1974, n. 417 “in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera)

  • Passaggio di ruolo dall’infanzia alla primaria o viceversa: Poiché la scuola dell’infanzia e la scuola primaria condividono la medesima tabella retributiva nazionale ed equiparazione economica al docente deve essere corrisposto lo stesso stipendio con l’anzianità maturata nell’infanzia
  • Passaggio di ruolo da docente di scuola secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado (o viceversa). Anche in questo caso si mantiene lo stesso trattamento economico con l’anzianità maturata nel grado di provenienza. Ciò vale anche nel caso in cui un ITP transiti dal suo ruolo a quello di laureato.
  • Per queste casistiche si richiamano:  la nota MIM  prot. 23720/625/FL del 05.06.1984, la C.M. n. 230 del 28.07.1987 e C.M. n. 151 del 03.05.1989. Sull’argomento vogliamo far presente come erroneamente le scuole non provvedono ad attribuire al docente che ottiene tale passaggio lo stipendio già in godimento sin dal 1^ settembre della data di passaggio, sostenendo che occorre superare il periodo di prova. Ciò non ha nessun presupposto giuridico. Il docente che ha avuto il passaggio dalla “scuola media” alla “scuola superiore” si applica quanto previsto dall’ art.83 del D.P.R.N.417/1974 ripreso dall’art. 487 del D.LGSN.297/1994. In sostanza, occorre dal 1.9.2026 (data di assunzione in servizio nel nuovo ruolo) riconoscere per intero TUTTA L’ANZIANITA’ MATURATA nel ruolo di provenienza. in ottemperanza alle disposizioni impartite con circolare ministeriale 15/12/1975, n.329 “paragr.iii”– ultimo capoverso; INFATTI LA VALUTAZIONE NEL NUOVO RUOLO DEL SERVIZIO DEL RUOLO INFERIORE E’ DISPOSTA ALL’ATTO DEL PASSAGGIO NEL RUOLO SUPERIORE. Pertanto questo adeguamento va fatto prima della conferma in ruolo E SIN DAL 1.9.2026 . Anche la Ragioneria Territoriale dello Stato deve provvedere da subito ad aggiornare lo stipendio del docente passato dal ruolo scuola secondaria  di 1° grado a quello della scuola secondaria  di 2° grado riportando in questo ultimo ruolo il gradone e la scadenza maturata nella scuola secondaria di1°grado. Sarà cura della SCUOLA SECONDARIA DI 2°GRADO ove si è ottenuto il passaggio inviare alla competente Rag.Terr.Stato una “semplice” COMUNICAZIONE DI AVVENUTO PASSAGGIO E DI EFFETTIVA PRESA SERVIZIO. Quindi alla Ragioneria Territoriale di Stato NON SERVE UN FORMALE DECRETO DI PASSAGGIO e SUPERAMENTO ANNO DI PROVA (che sarà emesso l’anno successivo) da inviare per il visto della stessa Ragioneria. Serve invece UNA COMUNICAZIONE DI AVVENUTO PASSAGGIO E DI EFFETTIVA PRESA SERVIZIO.SI ALLEGA: DIFFIDA PER AGGIORNAMENTO STIPENDIO A SEGUITO PASSAGGIO DI RUOLO
  • Passaggio di docente dalla scuola dell’Infanzia a quella di docente scuole secondaria: Le norme contenute nel D. lgs 297/1994 (Testo Unico comparto scuola) non prevedono il riconoscimento ai fini della carriera del servizio prestato nella precedente qualifica. Pertanto l’inquadramento nella classe stipendiale viene effettuato alla data del passaggio, e in modo definitivo, mediante la temporizzazione del valore economico maturato nel ruolo di provenienza. Su tale casistica facciamo presente che la FLP SCUOLA FOGGIA ha attivato ricorsi al G.O., tutti accolti, in ragione dei quali è stato affermato il diritto al riconoscimento ai fini della carriera del servizio prestato nel ruolo precedente e, quindi, all’applicazione della ricostruzione di carriera.CLICCA QUI per maggiori informazioni-
  • Passaggio da docente della scuola primaria a quello della scuola secondariaDiversamente dal caso precedente, il servizio di ruolo prestato nella scuola primaria è valutabile nella scuola secondaria. All’atto del passaggio di ruolo (01 settembre dell’anno del passaggio) si effettua la temporizzazione considerando il ”maturato economico” nel ruolo di provenienza; sulla base dell’anzianità derivante dalla temporizzazione il docente viene collocato nella classe stipendiale corrispondente. Lo stipendio attribuito all’atto del primo inquadramento non sarà quello tabellare corrispondente alla posizione stipendiale di inquadramento, ma quello che si ottiene sommando allo stipendio iniziale previsto per il ruolo acquisito il valore economico maturato nel ruolo di provenienza, detto stipendio viene denominato “stipendio ad personam”. Dopo la conferma in ruolo e a domanda dell’interessato, si procede al riconoscimento di tutti i servizio di ruolo e non di ruolo prestati anteriormente alla nomina nel nuovo ruolo, secondo quanto previsto dalla Legge 576/70.

    I DOCENTI ISCRITTI A QUESTA ORGANIZZAZIONE SINDACALE E COLORO CHE, RECANDOSI IN SEDE FORMALIZZANO L’ISCRIZIONE POTRANNO OTTENERE CONSULENZA ED ASSISTENZA NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA E SUGLI ASPETTI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO NON DI RUOLO

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