ZONA ROSSA PUGLIA- DECRETO LEGGE DEL 12 MARZO ED ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Purtroppo dobbiamo rilevare che la formulazione del D.L. del 12 marzo 2021 non brilla in quanto a chiarezza. Questo perchè c’è il vizio di legiferare facendo continui rimandi a disposizioni pregresse che, a loro volta, sono state oggetto anche di interventi di chiarimenti ministeriali, per cui diventa difficile,  e con diverse  interpretazioni,  spesso contrastanti fra di loro, l’applicazione delle nuove norme

Per la scuola, poi, tutto diventa più difficile perchè si assommano le ordinanze dei vari Presidenti della Regione

Per quanto attiene alla Puglia, in particolare, l’ordinanza di Emiliano del 10 marzo, che bisogna ribadire riguarda solo le province di Bari e Taranto, ha prodotto altra confusione

Ciò detto, sembra opportuno chiarire che:

IL DECRETO LEGGE DEL 12 MARZO 2021 STABILISCE CHE :

  1. per le regioni in zone rosse, e la Puglia da Lunedì 15 marzo e sino al 6 aprile è stata collocata in tale zona, le attività didattiche in presenza, NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (quindi dall’infanzia alla secondaria di secondo grado, compresi i servizi educativi dell’infanzia) si svolgeranno esclusivamente A DISTANZA.

POSSIBILITA’ DI SVOLGIMENTO DI LEZIONE IN PRESENZA:  

  1. Viene prevista la possibilità di svolgere attività in presenza per utilizzo laboratori o per mantenere relazione educativa per gli alunni diversamente abili o con Bes. Garantendo comunque il collegamento online con il restante gruppo di classe che sono in DAD

SULLA QUESTIONE, è intervenuta la nota del 12 marzo 2021 del Miur che chiarisce:

  1. In premessa è opportuno chiarire che le istituzioni scolastiche sono tenute ad un’attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato – articolato sulla base della particolare condizione soggettiva dell’alunno/a – con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato dPCM a tutela del diritto alla salute.
    Infatti, la condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi.
    Ciò premesso, laddove per il singolo caso ricorrano le condizioni tracciate nel citato articolo 43 le stesse istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni e agli studenti in parola, ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe – secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito – con i quali gli studenti BES possano continuare a sperimentare l’adeguata relazione nel gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola.  TALE POSSIBILITA’ DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DI GRUPPI DI ALUNNI E’ RIMESSA ALL’AUTONOMA DECISIONE DELLA SCUOLA. ATTENZIONE, PERO’, NON DEL SOLO DIRIGENTE, MA DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA, INTESA COME COLLEGIO DEI DOCENTI, IN PRIMIS , E DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO. 

SUCCESSIVAMENTE, L’USR PUGLIA INTERVIENE CON UNA PROPRIA NOTA E, FATTA SALVA UNA EVENTUALE ORDINANZA DEL PRESIDENTE EMILIANO (DI CUI ALLO STATO NON SI HA NOTIZIA), SI LIMITA, AL SOLITO, AD UN COPIA E INCOLLA DELLA NOTA MINISTERIALE, E NON INDICA ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO UNA COMUNE AZIONE (OVVIAMENTE FATTA SALVA L’AUTONOMIA SCOLASTICA E LE SITUAZIONI EPIDEMIOLOGICHE DELLO SPECIFICO TERRITORIO IN CUI E’ UBICATA LA SCUOLA)

Da quanto sopra esposto appare evidente che:  LE ATTIVITA’ SONO SOSPESE E NON VI E’ OBBLIGO DI CONSENTIRE L’INTEGRAZIONE FAVORENDO O COSTRINGENDO GRUPPI DI ALUNNI A RECARSI A SCUOLA, MA CHE IL TUTTO PUO’ AVVENIRE CON LA DAD FRA L’ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE A SCUOLA CON IL DOCENTE DI SOSTEGNO E LA RESTANTE CLASSE. PER L’ALUNNO CON BES VA VALUTATA LA SPECIFICA CONDIZIONE SE LO STESSO DEVE E PUO’ EFFETTUARE UNA DAD OPPURE DEVE RECARSI A SCUOLA. Quanto si legge in una nota di un autorevole giornale online della scuola, non può essere condiviso, atteso che la lettura della nota ministeriale porta il predetto giornale a dedurre che tutti i  docenti devono recarsi a scuola. Invero, proprio il decreto legge tende ad evitare assembramenti nei luoghi di lavoro tanto da introdurre l’obbligo del lavoro agile, in tal senso, allora va favorito una didattica a distanza con il docente che la svolge dalla propria abitazione.

SI PRECISA, COMUNQUE, AL RIGUARDO, CHE L’ORGANIZZAZIONE NON PUO’ ESSERE DECISA  DAL SOLO DIRIGENTE SCOLASTICO, CHE OVVIAMENTE PUO’, VISTA L’URGENZA, DISPORRE PER I PRIMI GIORNI DELLA SOSPENSIONE DELLE LEZIONI, MA CHE SUCCESSIVAMENTE E’ OBBLIGATO A SENTIRE GLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA PROPRIO NEL RISPETTO DEL DPR 275/1999. 

Da ultimo, ma certamente non meno importante, resta da definire anche l’organizzazione del lavoro del personale ata, per il quale, per i profili che possono svolgere lavoro in smart working, va sicuramente adottata tale modalità, sempre per evitare presenze in numero non idoneo a scuola, mentre, per i collaboratori scolastici e profili professionali per i quali non è possibile adottare tale modalità lavorativa, occorre prevedere nel caso o turnazioni ovvero  possibilità di poter disporre l’utilizzo delle ferie relative al decorso anno scolastico (e non a quello attuale) che in ogni caso devono essere usufruite entro il 30 aprile 2021. 

Anche in  questo caso, però, l’organizzazione del servizio deve essere oggetto di confronto con le RSU della scuola e le OO.SS. , la cui riunione si può tranquillamente svolgere in video conferenza.

NOTA USR 12 MARZO

NOTA MINISTERO DEL 12 MARZO