UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 2022: PRIME INDICAZIONI

Da lunedì 20 giugno sarà possibile, per il personale docente, produrre domanda di utilizzazione ed assegnazione provvisoria.  Infatti, il Ministero renderà possibile accedere al portale di Istanze on Line per presentare la domanda. 

Prima di analizzare la tipologia di domanda e chi può produrre istanza, è bene ribadire che, tenuto conto dell’accordo intervenuto in data 16 giugno 2022 per l’a.s. 2022/23, potranno richiedere assegnazione (provinciale o interprovinciale) e utilizzo tutti i docenti a tempo indeterminato, senza vincolo alcunocompresi:

  • I docenti immessi in ruolo con contratto a tempo indeterminato nel 2020/21;
  • I docenti immessi in ruolo con contratto a tempo indeterminato nel 2021/22.

La domanda, senza vincolo alcuno, può essere presentata anche dagli ex LSU a tempo pieno e dai DSGA neo immessi in ruolo.

La fonte normativa che regolerà la predetta procedura è il precedente CCNI, motivo per cui decadono tutti i vincoli che impedivano alle sopraindicate categorie di personale di produrre domanda di mobilità annuale 

Precisiamo che la domanda di utilizzazione può essere prodotta da:

a) docenti titolari in province dove la loro classe di concorso è in esubero. Tali docenti potranno produrre  istanza di utilizzazione interprovinciale per il proprio ordine e grado di titolarità e per gli altri ordini e gradi in cui ha titolo, idem per l’utilizzazione provinciale. Ciò non esclude che il medesimo docente possa produrre, ove in possesso dei requisiti previsti dal CCNI 2022/2025, può anche produrre  istanza di assegnazione provvisoria verso una sola provincia per ogni ordine e grado di istruzione per cui ha titolo. 

b) docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità;

c)  docenti restituiti ai ruoli che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità; rientrano in tale categoria anche i docenti dichiarati idonei all’insegnamento che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;

d) i docenti cessati dal servizio, che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;

e) docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che chiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche senza titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e solo dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;

f) docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, che chiedono di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;

g) docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;

h) docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;

i) docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di istruzione;

l) docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;

m) insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l’art. 14, comma 14, del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in legge n. 135/2012 e successive modifiche e integrazioni, che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili, ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014.

n) insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186.

o) docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8/2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale.

La domanda di assegnazione provvisoria può essere prodotta per: 

a) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

b) ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

d) ricongiungimento al genitore.

e) Chi si trova in situazione di part time può presentare la domanda di assegnazione provvisoria per un numero ridotto di ore rispetto la cattedra intera. Bisogna specificare che è prevista la richiesta esplicita delle situazioni part time con il riferimento puntuale del numero di ore di insegnamento. Il docente ha diritto, riguardo le preferenze espresse, ad ottenere anche cattedre intere spezzate nel numero di ore di part time.

Vediamo ora la documentazione da allegare nel sistema informativo del Ministero: 

  1. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 e successivi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci, delle esigenze di famiglia (ricongiungimento al familiare, esistenza dei figli, per l’assistenza dei figli, del coniuge o parte dell’unione civile o dei genitori totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti solo in un dato comune)
  2. Dichiarazione sostitutiva del diritto di precedenza ai sensi dell’art.8, comma 1, dell’ipotesi di CCNI utilizzazioni, con la certificazione medica, in caso di precedenza per gravi motivi di salute di un familiare da assistere, attestante lo stato di gravità del familiare da assistere ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge 104/92. In ogni caso la dichiarazione per qualsiasi forma di precedenza va debitamente documentata con apposita certificazione e con le condizioni previste dal contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019/2022.Tra le precedenze, ai sensi dell’art.8, comma 1, dell’ipotesi di CCNI utilizzazioni, c’è anche quella riferita alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri con figli di età inferiore ai 6 anni, o che li abbiano compiuti tra l’1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. Esiste una precedenza dello stesso tipo, ma che vale solo per le assegnazioni provvisorie interprovinciali, per chi ha figli di età compresa tra i 6 e i 12 anni, anche se i figli hanno compiuto i 12 anni tra l’1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.
  3. Si ricorda che non è possibile chiedere l’assegnazione provvisoria per scuole del comune di titolarità. Tale vincolo non opera per i comuni con più distretti sub-comunali per coloro che beneficiano di una delle precedenze previste dal CCNI.