GESTIONE DELLE FERIE PERSONALE DI RUOLO CHE ACCETTA INCARICO ANNUALE

Il personale ata e docente di ruolo per effetto di quanto disposto dagli artt.  36 e 59 del CCNL può accettare supplenza annuale conservando il posto di ruolo

In sostanza, il personale ata, per esempio collaboratore scolastico, incluso nelle graduatorie provinciali per le supplenze può accettare nomina da assistente amm.vo e/o tecnico ovvero anche come docente, purchè trattasi di incarico sino almeno al 30 giugno. Anche il personale docente, per esempio titolare nella scuola primaria, ove incluso in graduatoria per le supplenze (GAE o GPS), può accettare supplenza sino almeno al 30 giugno (vedi nota Aran  386/2004) come docente di scuola secondaria.

Spesso sono sorti problemi per detto personale per quanto attiene alla gestione delle ferie.

Ora, giova chiarire che una volta che si accede all’incarico la normativa da applicare per i congedi, ferie e retribuzione risulta essere quella prevista dal CCNL per il personale supplente.

 

Relativamente, poi, allo specifico problema delle ferie, occorre precisare che: 

  • In presenza di un  contratto a tempo determinato avente scadenza  al 31 agosto godrà delle ferie con le stesse modalità e gli stessi criteri del personale assunto a tempo indeterminato;
  • In presenza di un  contratto al 30 giugno il personale ata/docente, al rientro nella scuola di titolarità di ruolo  presenta l’istanza di ferie. Per stabilire quanti giorni spettano occorre sapere quanti ne ha eventualmente utilizzati nel corso del primo contratto e sottrarli ai 32 – se il richiedente è in servizio da almeno tre anni – o ai 30 per periodi inferiori.

Pertanto, per tale personale

 

  • non è possibile attivare, presso la scuola di incarico annuale, un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruite;
  • non è possibile calcolare i giorni di ferie spettanti sottraendo i periodi di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale, cadenti nell’arco temporale della supplenza, a prescindere che il dipendente le abbia chieste e fruite o meno ovvero che il Dirigente Scolastico gliele abbia o no formalmente concesse, così come si fa per tutti i supplenti a tempo determinato con contratto al 30/6.

Ciò perché il personale destinatario dell’art. 36 e 59 rientra nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato e non cessa il rapporto di lavoro. Potrà quindi fruire delle ferie dopo il 1° Luglio.

Quanto sopra espresso è stato precisato proprio dall’ARAN – SCU_014_Orientamenti applicativi – la fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità.