UST FOGGIA: CHIARIMENTI SULLE NOMINE ANNUALI SUCCESSIVE AL PRIMO TURN0

L’UST DI FOGGIA, avendo evidentemente ricevuto molteplici segnalazioni ed esposti relativi ai turni di nomina successive al primo, chiarisce, con la nota che appresso si trascrive, come a partire dal secondo turno le nomine sono effettuate iniziando dal docente che non è stato nominato al PRIMO TURNO in quanto i posti disponibili per il conferimento delle nomine erano terminati al momento del PRIMO TURNO. In tal modo, quindi, le ulteriori e successive disponibilità che si sono verificate per rinuncia, nuova disponibilità, etc non determinano il rifacimento delle operazioni (ritornando indietro nelle nomine già effettuate e riprendendo eventuali situazioni di rinunce determinate per non aver richiesto le sedi disponibili del primo turno).

Ora, se è pur vero che l’UST non può, per disponibilità sopraggiunta, rifare le nomine, nè d’altra parte riprendere situazioni di aspiranti che sono risultati rinunciatari per aver omesso nel primo turno o turni successivi di indicare tutte le sedi nella domanda che scadeva il 21 agosto, è altrettanto vero che se si sono verificati degli errori dal parte dell’algoritmo, cui l’ufficio è stato chiamato a porre rimedio rettificando le nomine con conseguenti nuove  disponibilità, appare chiaro che  tali disponibilità,  conseguenti alle rettifiche operate,  non sono da considerare “sopraggiunte, ma come disponibilità accertate già al primo turno” che devono determinare la revisione di tutte le posizioni interessate.

In tal caso, va fatta risposta singola ai ricorsi degli aspiranti che hanno prodotto reclamo

NOTA DELL’UST DI FOGGIA 

Chiarimento sul conferimento delle supplenze per l’a.s. 2021/2022 – turni successivi al primo

Come già precisato da quest’Ufficio nella nota prot. 13687 del 28/09/2021, per il secondo turno di conferimento delle supplenze (e la stessa considerazione vale per tutti i turni successivi) sono state prese in considerazione le graduatorie vigenti, a partire dalla posizione del primo aspirante collocato dopo l’ultimo docente in graduatoria destinatario di nomina nel primo turno (o nel turno precedente).
I docenti non destinatari di nomina nel turno precedente e collocati in graduatoria prima dell’ultimo aspirante nominato nel turno precedente non partecipano ai turni successivi, in quanto rinunciatari sulle disponibilità non espresse e sussistenti nel turno precedente (nota ministeriale prot. 25089/2021; art. 12, comma 9, dell’O.M. n. 60/2020; art. 14, comma 1, lett. a, punto i, dell’O.M. n. 60/2020).
Resta fermo il diritto al completamento orario per gli aspiranti che nel turno precedente abbiano conseguito una supplenza a orario non intero, cioè uno spezzone, in caso di assenza di posti interi (art. 12, comma 10, dell’O.M. n. 60/2020). Solo le domande di tali docenti sono prese in considerazione nel turno successivo.
Si comunica pertanto che tutte le segnalazioni relative all’aspetto illustrato e pervenute a quest’Ufficio dopo la pubblicazione degli esiti del secondo turno e dei turni successivi non possono essere prese in considerazione.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo