Nel nostro precedente articolo- CLICCA QUI- nell’ambito della previsione sulla pubblicazione del 2^ bollettino delle supplenze annuali al personale da parte dell’UST DI FOGGIA, abbiamo anche esaminato il caso del docente che, in servizio su una supplenza temporanea, laddove individuato per una supplenza annuale dal 2^ bollettino o seguenti, decida di continuare la supplenza temporanea da G.I..
In tale contesto, atteso che l’O.M. 27/2026 prevede che in caso di rifiuto di una supplenza annuale conferita da GAE E GPS il docente viene depennato per un biennio dalle predette graduatorie fatta eccezione per i casi di malattia certificata, maternità ed altre situazioni ben definite e previste dalla stessa O.M.
Nel caso in cui, invece, il docente stia effettuando una supplenza temporanea e voglia restare in servizio presso la stessa, abbiamo espresso perplessità circa la mancata previsione di “giusta causa” per la eventuale rinuncia alla supplenza annuale da GAE E GPS, senza subire sanzioni di esclusione dalle graduatorie provinciali.
Il nostro dubbio, come abbiamo espresso nell’articolo era ben chiarito e giustificato.
Da una lettura attenta e analitica della O.M. 27/2026 abbiamo approfondito il nostro dubbio prendendo in esame quanto espresso, seppur con molti rinvii, quanto previsto dall’art.15 comma 3 della predetta normativa
Orbene, in tale articolo e comma viene stabilito che :”Il personale in servizio su una supplenza di cui all’articolo 2, comma 6, lettera c), ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 6, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito. “
Per un esame di detto comma occorre, quindi, analizzare analiticamente i tanti rinvii in esso contenuti.
L’art.2 si riferisce ai casi in cui restino posti disponibili dopo il conferimento delle nomine a tempo indeterminato e nelle lettere a,b,c, prende in esame le varie casistiche e come procedere a coprire i posti vacanti.
In sostanza:
- l’art.2 la lettere a) si riferisce alla tipologia di posto che, rimasto libero e accertato entro il 31 dicembre, deve essere coperto con incarico annuale da GAE E GPS.
- l’art.2 la lettera b) si riferisce alla tipologia di posto che, rimasto libero e accertato però dopo il 31 dicembre, deve essere coperto con incarico temporaneo da graduatoria di istituto
- l’art.2 la lettera c fa riferimento ai casi in cui si procede al conferimento di supplenze temporanee da parte del capo di istituto per assenze temporanee da parte del titolare o supplente annuale sul posto per cui si verifica l’assenza.
Precisata la tipologia di posto e come si procede alla copertura, ritorniamo a quanto previsto dall’art.15 comma 3.
Detto comma, ripetiamo, prevede che il personale in servizio su una supplenza di cui all’articolo 2, comma 6, lettera c (ossia i casi delle supplenze temporanee conferite dal capo di istituto) ha facoltà sia di accettare la supplenza annuale di cui alle lettere a) e b) sopra descritti ovvero di restare a prestare servizio sulla supplenza temporanea senza subire gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 dell’art, 15 che qui si riportano:
a) rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 6, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto nonché sulla base della procedura di cui all’articolo 14, comma 22, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie;
b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.
IN DEFINITIVA, ALLORA, CHI STA SVOLGENDO SUPPLENZA TEMPORANEA AL MOMENTO DEL CONFERIMENTO DELLA SUPPLENZA ANNUALE DA GAE E GPS DA PARTE DELL’UST, OVVERO AL MOMENTO DEL CONFERIMENTO DELLA SUPPLENZA DA PARTE DEL CAPO DI ISTITUTO SU POSTO ANNUALE INDIVIDUATO DOPO IL 31 DICEMBRE:
- PUO’ LASCIARE LA SUPPLENZA TEMPORANEA E ACCETTARE L’INCARICO ANNUALE DA UST (posto accertato entro il 31 dicembre) SUPPLENZA TEMPORANEA CAPO DI ISTITUTO (posto accertato dopo il 31 dicembre) SENZA SUBIRE PENALIZZAZIONI
- PUO’ NON LASCIARE LA SUPPLENZA TEMPORANEA E CONTINUARE A PRESTARE SERVIZIO SU TALE TIPOLOGIA DI INCARICO, SENZA SUBIRE PENALIZZAZIONI.