TITOLO SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO- TFA SOSTEGNO: E’ RICONOSCIUTO IL TITOLO CONSEGUITO IN SPAGNA ?

Ci sono pervenuti vari quesiti in ordine alla riconoscibilità del titolo di sostegno conseguito in Spagna anche a seguito della probabile impossibilità di conseguire il titolo di specializzazione presso le Università italiane in particolare per la scuola secondaria di secondo grado.

Come è noto il MIM non avrebbe autorizzato l’effettuazione dell’XI ciclo per il conseguimento del titolo valido per le scuole secondarie anche se, a tutt’oggi, a distanza di oltre 2 mesi dalla nota ministeriale- CLICCA QUI PER ACCEDEREtutto tace

Ma, ritornando al quesito sottoposto, intendiamo innanzi tutto richiamare integralmente il nostro precedente comunicato- CLICCA E SCARICA- e, precisare, inoltre, che:

  • vi sono state numerose sentenze del TAR con le quali è stato sancito che il MIM non può non tener conto della riconoscibilità del titolo di sostegno conseguito in Spagna.
  • In sostanza, le varie sentenze hanno precisato che Il Ministero dell’Istruzione (MIM) è 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼 a valutare il percorso formativo che ha portato al conseguimento del titolo spagnolo così come, d’altra parte, avviene con il titolo rilasciato in Italia. L’automaticità che in questi hanno ha contraddistinto le decisione del MIM è stata ritenuta illegittima. 
  • Le recenti Sentenze del TAR Lazio si basano tutte sulla pronuncia della Corte di Giustizia UE, per cui sono state 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐥𝐥𝐚𝐭i 𝐢 𝐝𝐢𝐧𝐢𝐞𝐠𝐡𝐢 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥𝐢 sull’equipollenza dei “títulos propios spagnolo”. La 𝗗𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮 𝟮𝟬𝟬𝟱/𝟯𝟲/𝗖𝗘, secondo il Tar, prevede, che al massimo il MIM possa chiedere eventuali misure compensative consistenti nell’accertamento, per esempio, che il docente abbia svolto servizio su posto di  Sostegno già prestato. Il rifiuto ministeriale è da ritenersi, secondo i giudici del Tar del tutto illegittimo perchè viola il 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗨𝗘. 

Maggiori dettagli possono essere desunti dal nostro precedente resoconto del febbraio scorso che è possibile scaricare qui-CLICCA QUI

Altro aspetto da tenere in considerazione risulta essere quello del riconoscimento.

Infatti, tale titolo una volta conseguito, consente l’iscrizione con riserva nella 1^ Fascia sostegno in Italia con possibilità di ottenere incarichi di supplenza (annuale e temporanea) e la partecipazione ai concorsi pubblici, anche in pendenza del riconoscimento in Italia. 

Ovviamente, come detto, l’ammissione al concorso e il conseguimento delle nomine sono condizionate al successivo riconoscimento ministeriale anche se produccono, subito dopo l’invio della pratica di riconoscimento al MIM, di poter svolgere sia servizio che partecipazione a pubblici concorsi a cattedre. 

Affinché il titolo spagnolo (noto come Máster Universitario o titolo di formazione specifica) sia spendibile in Italia per il punteggio e per le supplenze, devono essere soddisfatte specifiche condizioni:
  • Riconoscimento Ministeriale: È necessario aver presentato regolare istanza di riconoscimento al MIM. 
  • Inserimento con riserva: Nelle more del completamento della pratica di equipollenza da parte del Ministero, è possibile l’inserimento con riserva nelle GPS, permettendo di stipulare contratti di supplenza in attesa di validazione. 

A quanto detto si aggiunge che:

  • I titoli di abilitazione o specializzazione conseguiti all’estero devono essere riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) tramite decreto formale.
  • Chi è in attesa del riconoscimento può inserirsi con riserva nella prima fascia GPS, purché abbia presentato la domanda di riconoscimento entro i termini.

🔹  Inserimento con riserva

  • La riserva non attribuisce alcun potere discrezionale al MIM: l’Amministrazione non può procedere a depennamenti o esclusioni finché non interviene un provvedimento definitivo e non impugnabile (sentenza passata in giudicato o rigetto espresso definitivo).
  • Tale principio è stato confermato da più ordinanze dei Tribunali del Lavoro e TAR, che hanno censurato i depennamenti illegittimi effettuati in pendenza di procedimenti di riconoscimento amministrativo o giudiziale.
  • Finché pende il riconoscimento, la posizione del docente rimane valida e tutelata.

🔹 Procedimento e silenzio rigetto

  • Decorso un anno e 120 giorni dalla data di presentazione della domanda senza risposta, si forma il silenziorigetto (rigetto figurativo).
  •  Il silenzio è infimo e pericoloso: non arriva un provvedimento formale, ma produce effetti automatici negativi.
  • Non bisogna mai attendere la scadenza dell’anno e 120 giorni.
    È indispensabile agire almeno 23 mesi prima, con: 

    • diffida formale al MIM;
    • istanza di sollecito o accesso agli atti;
    • ricorso per silenzioinadempimento se l’Amministrazione non risponde.
  • Se il silenzio non viene impugnato, il titolo si considera “morto” per la P.A., con conseguente depennamento e possibile licenziamento per chi è in servizio.

🔹 Prerigetto e rigetto

  • In caso di prerigetto, il docente deve rispondere entro 10 giorni con memoria difensiva o documentazione integrativa.
  • In caso di rigetto espresso, occorre impugnare il provvedimento entro 60 giorni al TAR o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONSULENZA ED ASSISTENZA NEL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO E PERCORSO DI RICONOSCIMENTO RIVOLGITI PRESSO QUESTA SEDE