REGIONE PUGLIA IN ZONA ARANCIONE ED EMILIANO CONTINUA CON LA SUA SOLITA ORDINANZA: MA SIAMO SICURI CHE CI MERITIAMO L’ARANCIONE ?

Il Ministro della Sanità ha deciso sulla scorta dell’abbassamento dell’indice di contagio che la Regione Puglia può essere collocata dal 26 aprile in zona arancione

Emiliano, dal suo canto, non si capisce se sia d’accordo o meno, fatto sta che emana una nuova ordinanza con cui per la scuola lascia sostanzialmente tutto inalterato e che, anzi, è suffragata da relazioni e tabelle che dimostrano come la Puglia sia tutt’altro in una situazione di miglioramento e questo a prescindere dall’indice RT.

Nell’ordinanza, si legge infatti:  “le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e centri per provinciali per l’istruzione degli adulti devono garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni”.“, In sostanza fino al termine dell’anno scolastico si continuerà in questa maniera.

ORDINANZA 23 APRILE 2021
 
Nello stesso tempo il Ministero emana una nota a chiarimento delle norme contenute nel decreto legge del 22 aprile 2021 del governo

Il Ministero dell’Istruzione richiama quanto contenuto all’articolo 3, che introduce, nuove “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore” in merito alle quali si ritiene opportuno fornire indicazioni finalizzate a favorire le attività scolastiche in presenza su tutto il territorio nazionale. 

1 – ATTIVITÀ SCOLASTICA E DIDATTICA IN PRESENZA IN TUTTE LE SCUOLE DELL’INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO, SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE

L’articolo 3, comma 1, del decreto legge in oggetto dispone che “dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado”. Pertanto, ampliando il perimetro delineato del decreto legge n. 44/2021, a partire dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso, le istituzioni scolastiche in tutta Italia, anche se situate in “zona rossa”, garantiranno lezioni in presenza agli allievi di tutte le classi e sezioni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado

2 – PERCENTUALI DI ATTIVITÀ SCOLASTICA E DIDATTICA IN PRESENZA NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

L’articolo 3, comma 2, del citato decreto legge n. 52 modifica la precedente disciplina dello svolgimento della didattica nelle scuole secondarie di secondo grado definendo percentuali diverse di partecipazione alle lezioni in presenza in considerazione del livello di rischio sanitario specifico dei diversi territori. In particolare, le nuove disposizioni prevedono che “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e, fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”. Pertanto, a partire dal 26 aprile e fino al termine dell’anno scolastico in corso:

  • le scuole secondarie di secondo grado in zona rossa garantiscono le lezioni in presenza per almeno il 50% e fino a un massimo del 75% dell’intera popolazione studentesca.
  • le scuole secondarie di secondo grado in zona arancione o gialla garantiscono invece le lezioni in presenza per almeno il 70% e fino a un massimo del 100% dell’intera popolazione studentesca.

Le istituzioni scolastiche, nell’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa e in relazione al rischio sanitario definito per il territorio, individueranno le modalità concrete con cui accogliere a scuola un numero crescente di studenti, comunque entro le fasce percentuali indicate dal legislatore.

L’obiettivo, sempre auspicato dal mondo della scuola, è quello di restituire ciascuno, in relazione al contesto pandemico, alla comunità scolastica, così che possa riprendere a “crescere insieme” e recuperare spazi fondamentali di socialità ordinata. Tenendo conto della necessità mai abbastanza richiamata di personalizzazione degli apprendimenti curricolari e relazionali, si segnala l’opportunità che, ferme restando le percentuali indicate dalla norma e riferite alla popolazione studentesca di ciascuna istituzione scolastica, venga riservata una quota di didattica in presenza maggiore agli studenti che frequentano le classi iniziali e finali dei cicli scolastici, anche al fine di meglio accompagnare la preparazione agli esami di Stato.

Ferme restando le autonome determinazioni delle istituzioni scolastiche, si ritiene che, in ragione delle caratteristiche dell’utenza, ai CPIA possano applicarsi le disposizioni relative alle scuole secondarie di secondo grado richiamate nel presente paragrafo. 

 

3. INDEROGABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERCENTUALI DI STUDENTI IN PRESENZA

L’articolo 3, comma 1, del decreto cui ci si riferisce prevede che le disposizioni fin qui richiamate non possano essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci se non “in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.

I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territori”. Si richiama pertanto quanto già indicato da questo Dipartimento in occasione della ripresa delle attività didattiche dopo la sospensione per le vacanze pasquali (nota n. 491 del 6 aprile u.s.), ovvero che, in caso di futuri provvedimenti straordinari di sospensione delle attività in presenza, gli Uffici scolastici regionali, in costante raccordo con le Istituzioni territoriali, forniscano ogni possibile supporto alle scuole, anche al fine di assicurare ai genitori e all’intera comunità scolastica il necessario clima di fiducia e collaborazione. 

 

4. ATTIVITÀ LABORATORIALI E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

L’art, 3, comma 3 del nuovo decreto conferma quanto già previsto dalle norme precedenti e, in particolare, che “Nella zona rossa, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”. Al riguardo, pertanto, nulla muta rispetto alle indicazioni contenute nella nota della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico prot. n. 662 del 12 marzo 2021, che si intendono integralmente confermate. 

5. PROSEGUIMENTO IN SICUREZZA DEL SERVIZIO SCOLASTICO

Ovviamente, così come fin dall’inizio del corrente a.s. 2020/2021, le istituzioni scolastiche continueranno ad operare secondo le indicazioni contenute nel Protocollo di sicurezza – n. 87 del 6 agosto 2020 – sottoscritto con le Organizzazioni sindacali.

Ai fini del contenimento del contagio, si torna ad evidenziare l’importanza di assicurare l’adozione combinata e scrupolosa di comportamenti igienico sanitari quali l’igiene delle mani e ambientale, l’aerazione degli ambienti, il mantenimento del distanziamento sociale anche negli spazi aggregativi degli istituti scolastici, nonché la necessità di sensibilizzare le famiglie in merito al principio di massima cautela in caso di sospetto di infezione.

Per quanto riguarda le mascherine, si ricorda che permane in vigore la disposizione che regola l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie con la sola eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei medesimi (art.21 del dPCM 2 marzo 2021).

Ai dirigenti scolastici e ai docenti, sostenuti dalla collaborazione di tutto il personale in servizio, è richiesto continuare ad accompagnare i propri studenti nell’adozione di comportamenti individuali responsabili che contribuiscono attivamente al superamento dell’attuale emergenza.In tema di sicurezza sul lavoro, qualora non ancora provveduto, si rammenta la necessità che le istituzioni scolastiche nominino il medico competente di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. A tal fine, come è noto, sono state stanziate apposite risorse dall’art. 231 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, ulteriormente incrementate dall’art. 31 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41.

Si rinvia, infine, a quanto indicato nella menzionata nota di questo Dipartimento n. 491 del 6 aprile u.s. circa l’opportunità che gli Uffici e le istituzioni scolastiche mantengano ogni utile collaborazione con le Regioni e le competenti Autorità sanitarie per la realizzazione, sempre su base volontaria, di iniziative di screening e tracciamento finalizzate ad accrescere le condizioni di sicurezza.

6. INTERVENTI PER L’INCREMENTO DELLA PERCENTUALE DI STUDENTI IN PRESENZA NELLE SCUOLE DEL II CICLO

L’evoluzione della situazione sanitaria consente di assicurare lo svolgimento ordinario delle attività didattiche attraverso la previsione di una percentuale più ampia, rispetto a quella finora consentita, di studenti ammessi alla frequenza in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado. Al fine di favorire il raccordo tra articolazione oraria delle lezioni ed erogazione del servizio dei trasporti e, quindi, di agevolare il trasferimento in sicurezza degli studenti in vista dell’incremento della popolazione scolastica in movimento alla ripresa delle lezioni in presenza, gli Uffici scolastici regionali continueranno ad assicurare la piena collaborazione con gli Enti locali nell’ambito dei Tavoli di coordinamento costituiti presso le Prefetture con dPCM 3 dicembre 2020. Sarà inoltre loro cura garantire il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali e raccogliere ogni utile proposta volta a migliorare le condizioni per lo svolgimento in sicurezza delle attività in presenza del personale scolastico.

Le scuole sono chiamate a un ulteriore impegno che consenta, attraverso il ricorso agli ordinari strumenti di flessibilità e alle misure predisposte dalla normativa emergenziale, di garantire in sicurezza la più ampia partecipazione possibile alla didattica in presenza. In particolare, nell’esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa, le stesse potranno, nell’ambito del contingente assegnato, avvalersi di unità di personale docente o amministrativo aggiuntivo c.d. COVID – art. 231 bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modifiche – anche al fine di adottare misure di flessibilità oraria che consentano di modulare gli ingressi e le uscite degli studenti e di svolgere le attività didattiche e formative in tempi e spazi diversi. A questo proposito si rammenta che la normativa emergenziale (art. 235 decreto legge 34/2020 e art. 32 decreto legge 104/2020) ha stanziato specifiche risorse e ha incrementato il fondo di funzionamento delle scuole (art. 231 decreto legge 34/2020 e art. 31 decreto legge 41/2021) per interventi di edilizia “leggera” o per il ricorso a strumenti contrattuali (noleggio o leasing di strutture temporanee) finalizzati all’adeguamento di locali già nella disponibilità delle scuole, come pure all’utilizzo di spazi esterni.

In considerazione delle condizioni climatiche via via più favorevoli, laddove il contesto lo consenta, si richiama la possibilità che le attività didattiche siano svolte all’aperto. Esistono già tante esperienze e reti che, negli anni, hanno prodotto materiali utili a favorire la realizzazione della “scuola all’aperto”. In questa sede ci si limita a risaltare la valenza inclusiva – non solo per i primi gradi di istruzione – dell’osservazione della natura, dell’apprendimento tramite l’esperienza diretta, dell’esercizio della coltivazione, dell’orienteering …. La “scuola all’aperto” costituisce inoltre occasione di cura dei “mali” sofferti per la pandemia e di socializzazione dell’apprendimento anche con il mondo circostante.

7 – ABBIAMO ATTESO IL RIENTRO A SCUOLA…

Molte studenti, in particolare nel secondo ciclo di istruzione, sono stati con discontinuità presenti a scuola nel corso di questo anno scolastico. Siamo tutti consapevoli che si è trattato di una esigenza correlata al difficile bilanciamento del diritto all’istruzione con quello alla salute. Sappiamo pure quanto la lontananza da scuola abbia nuociuto agli apprendimenti e quanto disagio psicologico abbia determinato.

Il tempo della pandemia è stato tempo di frammentazione; frammentazione delle esperienze vissute da ciascuno, rispetto a quelle vissute dagli altri; frammentazione intrafamiliare, interfamiliare e sociale in senso più lato. Frammentazione dell’esperienza quotidiana, accompagnata dalla disgregazione dei livelli cognitivi. Ben pochi i bambini e i ragazzi “attrezzati” per comprendere cosa stesse accadendo nel mondo, nel loro immediato prossimo, dentro loro stessi e per continuare ad apprendere senza conseguenze. La stessa collegialità dei docenti è stata trasformata in asettici collegamenti audio-video, in frammenti di lezioni on-line, talvolta parzialmente in presenza. Insomma gli effetti della pandemia continuano a minacciare l’Io e il Sé di ciascuno di noi, di studenti ed insegnanti.

Ora, nell’esercizio della propria funzione educativa, alle scuole è affidato il compito di accogliere gli studenti che rientrano in classe con particolare attenzione pedagogica. Occorre affiancarli e sostenerli nel ritorno alla socialità scolastica, avendo particolare attenzione e comprensione in questo tempo che per molti costituisce un vero e proprio reinserimento scolare. Occorre “prendere con sé” specialmente coloro che più a lungo ne sono stati privati o che comunque manifestino (esplicitamente o implicitamente) forme di disagio. E, non da ultimo, occorre lavorare insieme per recuperare la fiducia, fiducia in se stessi, nei propri compagni ed amici, nella scuola, nel mondo adulto di riferimento.

 

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