PUBBLICATO DECRETO INTERMINISTERIALE PER LA DEFINIZIONE DELL’ORGANICO DI DIRITTO PER L’A. S. 2022/2023

Il Ministero dell’istruzione ha provveduto a pubblicare il D. I. con cui sono state stabilite le dotazioni organiche del personale docente per l’a. s. 2022/2023.

 Le consistenze delle dotazioni organiche per i posti comuni, nazionali e regionali, del personale docente, di cui all’articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n.107, per l’anno scolastico 2022/2023, sono riportate nelle Tabelle A-A1, comprensive della variazione disposta ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, per l’anno scolastico 2022/2023, in misura pari a 291 posti, risultanti dalla somma algebrica dell’incremento di 441 posti di insegnante tecnico pratico e del decremento di 150 posti per docenti laureati.

Il contingente dei posti comuni di potenziamento per l’anno scolastico 2022/2023, di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107, è riportato anch’esso nelle Tabelle A-A1, tenuto conto dell’incremento di 390 posti già disposto, con riferimento alla scuola dell’infanzia, con il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 113 del 1 settembre 2020, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2020/21, ai sensi dell’articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell’ampliamento di 1.000 posti, già disposto con il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 229 del 26 luglio 2021, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2021/22,contratti ai sensi dell’articolo 1, comma 968, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

La dotazione organica dei posti di sostegno per l’anno scolastico 2022/2023 è stabilita nelle Tabelle B-B1, ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n.107, nonché dell’articolo 15, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128, tenuto conto dell’incremento di 1.090 posti, già disposto con il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 113 del 1 settembre 2020, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2020/21, ai sensi dell’articolo 1, comma 266, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell’ampliamento di 5.000 posti per l’a.s. 2021/22, già disposto con il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, n. 229 del 26 luglio 2021, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2021/22, e di 11.000 posti per l’a.s. 2022/23, come previsto dall’articolo 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Il contingente dei posti per l’adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto per l’anno scolastico 2022/2023 è determinato nel limite massimo di cui alle Tabelle C-C1, tenuto conto delle risorse definite dal comma 69 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107

Decreto-interministeriale-90-del-11-aprile-2022-Dotazioni-organiche-personale-docente-as-2022_2023

nota miur accompagnamento del decreto