Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficialmente pubblicato la Circolare n.11814 del 6 maggio 2026 avente ad oggetto le istruzioni e le indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2026/2027.
Confermata anche per il prossimo anno scolastico la procedura relativa alla possibilità con la domanda DELLE 150 SCUOLE, da produrre tra il 16 luglio (ore 14.00) e il 29 luglio 2026 (ore 14.00), di chiedere:
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l’attribuzione della nomina per il ruolo da GPS I Fascia sostegno;
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massimo 150 preferenze per le supplenze al 31 agosto o al 30 giugno 2027
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la continuità didattica su posto di sostegno.
- MINI CALL VELOCE
Le funzioni per la presentazione delle istanze sono rese disponibili nel periodo compreso tra il 14 agosto (ore 14.00) e il 18 agosto (ore 12.00)
Il personale scolastico di ruolo, che partecipa alla procedura di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche ai sensi degli articoli 47 e 70 del CCNL vigente, è tenuto ad indicare, nell’istanza informatizzata della scelta delle sedi, solamente i posti interi.
Coloro che sono stati inseriti con riserva nella prima fascia delle GPS, in attesa del riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, sottoscrivono il contratto a tempo determinato con clausola risolutiva espressa.
Rispetto agli anni scorsi, il diritto al completamento in caso di conferimento di posti non interi non è subordinato ad alcuna condizione: chi riceve uno spezzone mantiene il diritto a completare fino all’orario obbligatorio, esclusivamente nella provincia di inserimento, tramite ulteriori spezzoni.
Il completamento può avvenire:
- senza frazionamento delle disponibilità, se lo spezzone è fino al 30 giugno;
- anche con frazionamento, se si tratta di supplenze brevi, garantendo comunque l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
I docenti inseriti con riserva (titoli esteri), sono destinatari di contratti con clausola risolutiva, subordinati al riconoscimento del titolo.
Per gli spezzoni orari, si utilizza prioritariamente il personale interno disponibile per frazioni fino a 6 ore settimanali. Solo in via residuale si procede allo scorrimento delle graduatorie di istituto.
Restano ferme le limitazioni al conferimento di supplenze per il primo giorno di assenza, salvo casi eccezionali, e l’attivazione degli interpelli solo dopo l’esaurimento delle graduatorie.
Alcune disposizioni specifiche:
- nella scuola primaria le ore di programmazione si aggiungono in fase contrattuale;
- le ore di inglese sono attribuite a docenti in possesso dei requisiti;
- per l’insegnamento della religione cattolica è possibile ricorrere, in assenza di docenti qualificati, anche a personale in formazione, con possibilità di trasformazione dell’incarico in annuale al conseguimento del titolo entro il 31 dicembre 2026. Le attività alternative all’IRC sono assegnate prioritariamente al personale interno.
Supplenze ATA
Per l’a.s. 2026/2027 le supplenze ATA sono conferite secondo l’ordine previsto dalla normativa: graduatorie permanenti (24 mesi), elenchi provinciali (D.M. 75/2001), in subordine, graduatorie d’istituto.
Gli Uffici territoriali gestiscono le nomine annuali e fino al 30 giugno tramite sistema informativo, mentre i dirigenti scolastici provvedono alle supplenze temporanee e alle disponibilità sopravvenute.
Una novità rilevante rispetto allo scorso anno riguarda la possibilità, per l’aspirante che abbia accettato una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, di accettarne un’altra per diverso profilo professionale, di pari durata, purché ciò avvenga prima dell’inizio delle lezioni.
Per le supplenze su spezzone orario è sempre garantito il completamento.
È inoltre possibile prestare servizio in profili professionali o gradi di istruzione diversi, anche presso scuole non statali, purché non in contemporaneità.
Per la sostituzione del personale ATA si applica l’art. 6 del D.M. n. 430/2000; per il profilo di DSGA si fa riferimento all’art. 57 del CCNL 18/01/2024 e al D.M. n. 132/2024.
Disposizioni comuni per docenti ed ata
La priorità nella scelta della sede ai sensi della L. 104/1992 si applica esclusivamente tra posti della stessa durata e valore economico e non consente di scavalcare altri aspiranti con migliore posizione in graduatoria.
Le riserve di posti (L. 68/1999, D.lgs. 66/2010, D.lgs. 40/2017) trovano applicazione anche nelle supplenze annuali e fino al 30 giugno.
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