A seguito della stabilizzazione dei dipendenti ex lsu delle cooperative, quali collaboratori scolastici nelle scuole statali, è venuto meno anche l’obbligo di accantonamento dei posti in origine destinati al risparmio di spesa da utilizzare per pagare le cooperative che gestivano i servizi di pulizia.

L’articolo 58, comma 5-sexies, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, ha previsto che, nelle more dell’avvio della procedura selettiva disciplinata al medesimo disposto normativo, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati siano ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie.

Con la nota n. 8286 del 26 febbraio 2021, il Ministero dell’Istruzione, preso atto che la procedura selettiva indicata non è ancora stata avviata e che i contratti di supplenza originariamente stipulati ai sensi della norma indicata avranno termine il 28 febbraio 2021, a fronte della perdurante esigenza di garantire che le attività didattiche si svolgano in idonee condizioni igienico-sanitarie, è possibile prorogare i contratti in scadenza di mese in mese sino all’avvio delle procedura selettiva in esame.

 



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