NUOVO DPCM 3 DICEMBRE. LE MISURE PREVISTE PER SCUOLA E UNIVERSITÀ

DPCM 3 dicembre 2020 le misure  in vigore fino al 15 di gennaio per scuola e università.

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
L’attività didattica delle scuole secondaria di II grado proseguirà con la modalità della didattica digitale integrata (DDI) al 100% fino al rientro dalla vacanze di Natale. Successivamente, a decorrere dal 7 gennaio 2021al 75% della popolazione studentesca sarà garantita l’attività didattica in presenza.
Resta la possibilità di svolgere attività in presenza a qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

SCUOLE DEL I CICLO
L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia (nidi, micronidi, ecc.), per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenzacon uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

TAVOLO DI COORDINAMENTO PRESIEDUTO DAL PREFETTO
Presso ciascuna Prefettura-UTG (Ufficio Territoriale del Governo) e nell’ambito della Conferenza provinciale permanente, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della Provincia o il Sindaco della Città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’assessorato regionale ai trasporti, della protezione civile regionale, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale.

CORSI DI FORMAZIONE
I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono continuano a essere svolte solo con modalità a distanza.

RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non completato, avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.

VIAGGI D’ISTRUZIONE, GEMELLAGGI, VISITE GUIDATE, USCITE DIDATTICHE
Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (tra cui il tirocinio previsto nell’ambito dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno), da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

ESAMI DI QUALIFICA DEI PERCORSI IEFP
Sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.

UNIVERSITÀ
Le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, nonché quelle dei laboratori, nonché le altre attività curriculari, anche non relative agli insegnamenti del primo anno, quali esamiprove e sedute di laurea, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza.

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
Viene confermata (fino al 15 gennaio) la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.