NOVITA’ IN TEMA DI CERTIFICAZIONE MEDIA PER GIUSTIFICARE L’ASSENZA DAL SERVIZIO – NOTA INPS

L’INPS con apposita circolare n. 92 del 4 settembre 2026,ha modificato il precedente orientamento, ammettendo il riconoscimento della tutela anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico quando la visita viene effettuata nell’ambulatorio del medico curante.

Sino al 4 settembre  la malattia decorreva ordinariamente dalla data di redazione del certificato, a seguito dell’accertamento medico dello stato di incapacità temporanea al lavoro. La retrodatazione era possibile quando il medico aveva effettuato una visita domiciliare e aveva indicato nel certificato che il lavoratore dichiarava di essere ammalato dal giorno precedente.

Dal 4 settembre 2026 può essere riconosciuto anche il giorno immediatamente precedente, purché nel certificato sia correttamente indicata la data dalla quale il lavoratore dichiara di essere ammalato, cioè il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato sia in caso di visita domiciliare sia in caso di visita ambulatoriale.

Ma occorre sottolineare come è sempre il medico, sulla base della valutazione clinica, obbligato ad  indicare nel certificato la data dalla quale il lavoratore dichiara di essere ammalato

Nel sistema di certificazione telematica vengono infatti riportate, tra le altre informazioni:

  • la data di dichiarato inizio della malattia;
  • la data di rilascio del certificato;
  • la data di presunta fine della malattia;
  • la natura ambulatoriale o domiciliare della visita.

Resta quindi fermo il principio secondo cui è il medico a certificare l’esistenza dello stato di incapacità temporanea al lavoro e la relativa prognosi.

Attenzione: la possibilità di ottenere una certificazione medica che copra anche il giorno precedente non esonera il personale della scuola da giustificare l’assenza dal primo giorno di malattia

La circolare INPS n. 147 del 15 luglio 1996 escludeva invece questa possibilità quando il certificato era stato rilasciato a seguito di visita ambulatoriale.

Pertanto, un lavoratore che si ammalava il lunedì ma riusciva a essere visitato dal proprio medico soltanto il martedì poteva vedersi riconosciuta la tutela solo a decorrere dal martedì.

È proprio su questa situazione che interviene il nuovo orientamento.

Il nuovo criterio non si applica soltanto al certificato iniziale. La circolare precisa che può trovare applicazione anche nei casi di:

  • continuazione, quando la malattia prosegue oltre il termine indicato nel precedente certificato;
  • ricaduta, quando si verifica una ripresa dello stesso evento morboso secondo la disciplina previdenziale.

La precisazione è particolarmente rilevante quando il ritardo nella nuova visita potrebbe determinare una soluzione di continuità tra due periodi certificati.

Attenzione la deroga non ha natura generalista ma riguarda esclusivamente il giorno immediatamente precedente alla redazione della certificazione.

Se, ad esempio, il lavoratore si ammala il venerdì e viene visitato il sabato anche il venerdì può essere riconosciuto qualora il medico riporti nel certificato l’inizio della malattia dal giorno precedente.

Non è invece possibile utilizzare questa disposizione per coprire due o più giornate anteriori alla visita.

L’occasione ci dà anche l’opportunità di chiarire che il giorno precedente non può essere riconosciuto con questa modalità quando coincide con:

  • sabato;
  • domenica;
  • giorno festivo infrasettimanale.

In tali giornate, infatti, è garantito il servizio di continuità assistenziale. Pertanto, se il lavoratore si ammala il sabato  e viene visitato dal medico di medicina generale la domenica la nuova regola non consente di far decorrere automaticamente il certificato dal sabato

In queste situazioni il lavoratore deve rivolgersi, ove necessario, al servizio di continuità assistenziale.-GUARDIA MEDICA- quindi il sabato

La nuova disciplina sulla decorrenza del certificato non modifica gli obblighi di comunicazione dell’assenza nei confronti dell’amministrazione scolastica.