LA PENSIONE DIPENDENTI PUBBLICI: DAL CALCOLO ALL’ANZIANITA’, ALLE DATE DI CESSAZIONE

Il calcolo della pensione dei dipendenti pubblici iscritti all’ex INPDAP (ente confluito all’INPS dall’1 gennaio 2012) è, come per gli altri lavoratori, legato al prelievo contributivo effettuato durante la carriera professionale, rapportato alla retribuzione erogata. Alcune regole sono tuttavia differenti, sia in termini di importo che di decorrenza.

Vediamo come si calcola la pensione per statali e dipendenti della PA

La retribuzione imponibile, utilizzata sia ai fini del versamento della contribuzione previdenziale che del calcolo della pensione del dipendente pubblico – é costituita da tutte le somme, e i valori in genere, percepiti in relazione al rapporto di lavoro a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali. L’attuale aliquota contributiva destinata al fondo pensioni dei dipendenti pubblici è pari al:

  • 33% (8,80% a carico del lavoratore e 24,20% a carico dell’Ente) per i dipendenti delle Amministrazione statali;
  • 32,65% per i dipendenti di Enti locali e Asl (8,85% a carico del lavoratore dipendente e 23,80% a carico dell’Ente.

L’aliquota di riferimento viene maggiorata di un punto, a carico del dipendente pubblico, sulla quota di retribuzione annua d’importo eccedente la cosiddetta retribuzione pensionabile (48.279 euro per l’anno 2022). Questo 1% aggiuntivo non ha impatto ai fin della pensione ma è di natura solidaristica.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti dopo l’1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile nel 2022 è pari a 105.014 euro. Tale massimale era stato fissato per l’anno 1996 in lire (132 milioni) e ogni anno viene rivalutato sulla base dell’indice ISTAT.

Anche per i dipendenti pubblici, il sistema di calcolo della pensione si differenzia a seconda dell’anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1995:

  • con almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi, figurativi, da riscatto e ricongiunzione) si utilizza il calcolo retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011, poi si usa il metodo contributivo;
  • con meno di 18 anni di contributi, il retributivo si applica all’anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995, poi il contributivo (metodo misto);
  • in caso di nuovi assunti dal 1996, si applica invece il solo criterio contributivo.

Per calcolare la pensione netta, i dipendenti pubblici, di PA statali o locali, devono togliere dall’importo lordo presente nel cedolino INPS le imposte IRPEF, nonché le addizionali comunali e regionali. Alla somma risultante vanno aggiunge le eventuali detrazioni fiscali spettanti.

Dipendenti statali e di enti locali possono andare in pensione con le seguenti opzioni:

  •  pensione di vecchiaia, con 67 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva;
  •  pensione di vecchiaia contributiva all’età di 71 anni sia per le donne che per gli uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, volontaria e da riscatto (non valgono i contributi figurativi). La pensione deve risultare pari ad almeno 1,5 volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale INPS (per il 2022 468,10 * 1,5 = 702,15 euro). Condizione non richiesta in presenza di un minimo di 5 anni di contribuzione effettiva;
  •  pensione anticipata, con un’anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 1o mesi per le donne;
  •  pensione anticipata contributiva pura, per i lavoratori iscritti al sistema pensionistico pubblico a partire dal 1/1/1996, con 64 anni se in possesso di almeno 20 anni di contribuzione effettiva (non sono considerati utili i contributi figurativi) e un importo minimo di pensione non inferiore a 2,8 l’importo dell’assegno sociale inferiore, ovvero a 1.310,68 euro mensili nel 2022;
  •  Opzione Donna con 35 anni di contribuzione e 58 anni di età nel 2022, 60 anni nel 2023 
  •  Quota 100-102, rispettivamente con requisiti di 64 anni di età e 38 di contributi raggiunti entro il 2022 o 62 anni di età e 38 di contributi entro il 2021 (dal 2023 scatterà Quota 103 con 62 anni di età e 41 di contributi);
  •  pensione usuranti con un’anzianità contributiva minima di 35 anni e di una determinata età anagrafica minima;
  •  pensione precoci con 41 anni di contribuzione, di cui almeno 35 effettivi a condizione che appartenga ad una delle categorie appartenenti all’Ape Sociale.

Per i dipendenti pubblici la pensione decorre con i seguenti criteri:

  • pensione di vecchiaia: dal mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti;
  • pensione anticipata dopo una finestra mobile di tre mesi;
  • il personale della scuola dall’1 settembre dell’anno in cui matura il diritto;
  • Opzione Donna: 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti;
  • Quota 100, 102 e 103: 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti.

fonte settimanale PMI,it

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