GRADUATORIE DI ISTITUTO DI 2^ E 3^ FASCIA: PUBBLICAZIONE E PRESENTAZIONE RICORSO

CON IL D.M. 374 DEL 1 GIUGNO 2017 IL MIUR ha emanato il provvedimento di aggiornamento ed inserimento nelle graduatorie di istituto per il personale docente.

Gli aspiranti hanno presentato domanda di inserimento in graduatoria e, successivamente, il modello B di indicazione delle sedi scolastiche in cui essere inseriti in graduatoria per l’eventuale conferimento delle supplenze.

L’art. 10 del citato D.M., poi, così stabilisce:

Pubblicazione graduatorie – Reclami – Ricorsi

1. I dirigenti scolastici pubblicano, in via provvisoria, le graduatorie di circolo e di istituto di seconda e di terza fascia.

2. Avverso le graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo – secondo le disposizioni e nei termini di cui all’articolo 5, comma 9, del Regolamento (“Avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria al! ‘albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15  giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene. altresì, definitiva a seguito della decisione sul reclamo “), che deve essere presentato, per tutte le graduatorie in cui l’aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto previsto al precedente articolo 8.

La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà avvenire contestualmente. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.

3. Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art.63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.

A) DALLA LETTURA DEL CITATO ART.10 EMERGE CHIARAMENTE CHE LE GRADUATORIE ATTUALMENTE VISIONABILI SU ISTANZE ONLINE NON FANNO DECORRERE IL TERMINE DI 10 GIORNI PREVISTI PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO;

B) L’UST DI FOGGIA DEVE INDICARE ALLE SCUOLE UNA DATA UNICA DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELLE GRADUATORIE;

C) TALE ADEMPIMENTO AD OGGI NON RISULTA EFFETTUATO;

D) SOLO DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE ALL’ALBO DELLA SCUOLA OVE E’ STATA PRODOTTA LA DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA, E’ POSSIBILE PRODURRE REGOLARE RECLAMO;

E) I RECLAMI GIA’ PRODOTTI ALLE SCUOLE NON SONO “GIURIDICAMENTE” VALIDI E CORRONO IL RISCHIO DI NON ESSERE TENUTI IN CONSIDERAZIONE DALLE SCUOLE PER EFFETTO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO (MANCANZA DEL PRESUPPOSTO GIURIDICO DEL DECRETO DI PUBBLICAZIONE CHE RENDE VALIDA LA GRADUATORIA PROVVISORIA);

LA FLP SCUOLA FOGGIA IN DATA ODIERNA HA FATTO ESPLICITA RICHIESTA ALL’UST DI FOGGIA AFFINCHE’ INDICHI ALLE SCUOLE LA DATA UNICA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE.