GRADUATORIE INDIVIDUAZIONE DOCENTI IN SOPRANNUMERO: PUNTEGGIO PER LA CONTINUITA’ DI SERVIZIO

In relazione a tanti quesiti che ci sono pervenuti in ordine all’attribuzione del punteggio per la continuità di servizio nella scuola di titolarità, ai fini della mobilità e della formulazione delle graduatorie per l’individuazione del personale soprannumerario nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, riteniamo utile riassumere la normativa prevista dal CCNI relativo alla mobilità

La tabella titoli della mobilità prevede l’attribuzione di un punteggio per la continuità del servizio svolto nella medesima scuola.

Vediamo prima di tutto come si attribuisce il punteggio nella  domanda di mobilità volontaria in quanto regole diverse vigono per e graduatorie interne d’istituto e per i trasferimenti d’ufficio.

In particolare, la tabella di valutazione dei titoli prevede che:

” Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica”.        Punti 6

Per ogni ulteriore anno di servizio:

entro il quinquennio    2 punti

oltre il quinquennio     3 punti

Tale punteggio spetta quindi a condizione che il docente abbia prestato senza soluzione di continuità servizio per almeno 3 anni nelle stessa scuola di attuale titolarità oppure di precedente incarico triennale (nel caso dei docenti titolari su ambito) o nella scuola di servizio (per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno – DOS) e per i docenti di religione cattolica.
Pertanto al docente che abbia prestato servizio per almeno 3 anni nella stessa scuola spettano 6 punti, mentre al docente che abbia svolto servizio per almeno 5 anni spettano 10 punti (6+4). Al docente che abbia svolto servizio nella stessa scuola per 7 anni spettano invece 16 punti (6 punti + 4 punti + 6 punti). 
Non va valutato l’anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

Per l’attribuzione del punteggio di continuità, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o – per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica – nella classe di concorso di attuale appartenenza e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.
Pertanto il servizio deve essere stato svolto nella stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto, senza mai aver ottenuto assegnazione provvisoria /trasferimento/passaggi di cattedra o di ruolo (provinciali o interprovinciali) che interromperebbe la continuità, a meno che non si tratti, nei soli casi dei trasferimenti, di docenti soprannumerari che richiedono il rientro nell’ottennio.

ATTENZIONE: L’utilizzazione invece non interrompe la continuità didattica. Infatti: Il punteggio spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle figure professionali di cui all’art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426.

Il punteggio in questione spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.  Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio

Punteggio per servizio continuativo del personale in soprannumero

Per la graduatoria interna d’istituto, finalizzata all’individuazione del personale perdente posto, diversamente da quanto previsto nei trasferimenti a domanda, vengono attribuiti:

  • per ciascun anno entro il quinquennio……………………punti  2
  • per gli altri anni oltre il quinquennio……………………..punti  3

Pertanto, non essendo più prevista la condizione “che siano maturati un minimo di tre anni “, viene riconosciuta la maturazione del punteggio fin dal primo anno di servizio svolto nella scuola di attuale titolarità (escludendo l’anno in corso).

Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario la continuità didattica è valutata senza la condizione ”di aver prestato servizio di ruolo senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici ”:

C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), (anche senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici):

  • entro il quinquennio…………….punti 2
  • oltre il quinquennio……………..punti 3

C0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità o di incarico triennale senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), Al), B), B1), B2) ……………….punti  1

Si precisa che:

  • il servizio di cui al punto C0) non è valutato per la domanda di mobilità volontaria;
  • non va valutato l’anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda;
  • il punteggio di cui alla lettera C0) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).

 Il punteggio va attribuito:

  • se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l’interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato;
  • nel caso di diritto al rientro nell’ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario;

SI RIBADISCE CHE ANCHE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO -VEDI NOTA 5 ALLEGATO D – LA CONTINUITA’ SPETTA ANCHE: 

Ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all’art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426.

Il punteggio in questione spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità.