FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DOCENTI NON SPECIALIZZATI SUL SOSTEGNO: LA NOVITA’ NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

La legge di bilancio 2o21, recentemente approvata dal Parlamento, prevede all’art. 1 comma 961  la formazione obbligatoria per i docenti non specializzati che insegnano in classi in cui è presente un alunno disabile. 

Tale obbligo, in ogni caso, deve essere raccordato con le atttività funzionali all’insegnamento, atteso che proprio l’art. 1, co. 124, della L. 107/2015, a proposito della formazione, stabilisce che la stessa si esplica nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, ed è obbligatoria, permanente e strutturale.

Ma lo stesso piano triennale di formazione del personale della scuola si è perso per strada, per cui sicuramente occorrerà armonizzare la disposizione con gli interventi formativi, finalizzati a garantire l’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e garantire il principio della contitolarità nella presa in carico dell’alunno stesso, è quindi rivolti a tutti i docenti (di sostegno o curriculari) nelle cui classi siano presenti alunni con disabilità e che non siano in possesso del titolo di specializzazione su sostegno.

La formazione obbligatoria prevista dalla legge di bilancio  allora, 

  • è destinata a tutti gli insegnanti (non specializzati) nelle cui classi è presente un alunno con disabilità.
  • sono esonerati i docenti in possesso di titolo di specializzazione su sostegno.
  •  avrà  un monte ore minimo di 25 ore.
  • non è previsto esonero dall’insegnamento, ragion per cui tale formazione andrà svolta in orario extrascolastico, con l’ovvia conseguenza che andrà detratta dalle 40 ore funzionali all’insegnamento e deve essere quanto meno concordata con le OO.SS. a livello nazionale e a livello di istituzione scolastica.  

Il testo  così dispone “Il fondo di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2021 per realizzare interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Detta formazione è finalizzata all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell’alunno stesso. Con decreto del Ministero dell’istruzione, da adottarsi entro 30 trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall’insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, criteri e modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma”.