EX LSU TRANSITATI COME COLLABORATORI SCOLASTICI: SOTTOSCRITTO IL CCNI SULLA MOBILITA’

Il 9  aprile 2020 è stata sottoscritta al Ministero dell’Istruzione l’ipotesi di contratto integrativo (CCNI) per la mobilità del personale ex LSU assunto a seguito del DDG 2200/19.

La novità, rispetto alle prime decisioni assunte dal Miur, consiste nella attribuzione della titolarità presso la scuola su cui è stata fatta la nomina al 1 marzo 2020. Non è possibile, pertanto, per detto personale,  prendere parte alle  procedure di mobilità del personale ATA.

Anche sulle nomine conferite a tempo parziale prevista l’attribuzione della titolarità 

Il personale ex LSU potrà solo partecipare alle seguenti operazioni:

  • fase nazionale (riservata agli assunti part time e a chi non fosse rientrato nel contingente delle assunzioni): gli interessati potranno fare domanda, tramite istanze on line, esprimendo rispettivamente una provincia diversa per il posto full time o per poter essere assunto
  • successivamente, una fase di mobilità straordinaria, per la quale varranno le precedenze previste dal CCNI sulla mobilità, per lo spostamento, ultimata la fase nazionale, sui posti rimasti disponibili del contingente di 11.263 posti.
    Ha esultato la CGIL scuola per il raggiunto traguardo.
  • Alla stessa sigla sindacale, però,vorremmo chiedere: COME SPIEGHERETE, AI VOSTRI ISCRITTI E AI TANTI COLLABORATORI SCOLASTICI, DA TANTISSIMI ANNI DI RUOLO (E CHE SUI POSTI ACCANTONATI NON HANNO MAI POTUTO MAI CHIEDERE IL TRASFERIMENTO) QUESTA DECISIONE? 
  • C’E’ VERAMENTE DA ESULTARE ? O NON PENSATE, PER ESEMPIO, CHE CHI E’ STATO ASSUNTO IL 1^ MARZO 2020 PREVARICA TANTI COLLABORATORI SCOLASTICI DI RUOLO DA TANTISSIMI ANNI
  • CON IL PIENO RISPETTO DELLE NORME E DELLE REGOLE, NON BISOGNAVA FORSE CONSENTIRE ANCHE AGLI EX LSU, VALUTANDO TUTTO IL SERVIZIO RESO DAL 2000 (OSSIA DA QUANDO SONO STATI STABILIZZATI), DI POTER PRODURRE DOMANDA DI MOBILITA’ ?  NON PENSATE CHE, IN TAL MODO, SI SAREBBERO GARANTITI I DIRITTI E GLI INTERESSI DI COLORO CHE SONO GIA’ DI RUOLO E DEI NUOVI ASSUNTI.
  • MA SI SA PUNTARE SU NUOVE  11 MILA ADESIONI FA’ GOLA ……E…QUELLI GIA’ ISCRITTI, QUALCUNO HA CHIESTO ? FORSE IL PENSIERO RECONDITO DELLA CGIL SARA’ STATO: VEDREMO COME GIUSTIFICARE…..TANTO…..ORMAI….CHI STA RESTA E CHI NON STA ORA VIENE….E SONO 11 MILA….!!!

Attendiamo di leggere il contratto, non ancora pubblicato, per apprendere anche  se hanno pensato a come gestire le eventuali situazioni di soprannumerarietà. In questo caso  gli ex lsu saranno coinvolti o meno ? e con quali servizi valutati ? oppure saranno collocati ultimi in graduatoria ? ……

ULTIM’ORA:  ECCO IL TESTO DEL CCNI CCNI_mobilita_ex_LSU

LEGGENDO QUANTO PREVISTO ALL’ART.2 COMMA 1, CHE COSI’ RECITA,:

“Al fine di assicurare la piena integrazione nei ruoli statali del personale in precedenza dipendente delle società di servizi di pulizie esternalizzati e lo svolgimento delle successive operazioni, i posti di cui all’articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, assegnati ai titolari a seguito delle procedure di immissione in ruolo, di trasformazione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno e/o di mobilità straordinaria, nonché quelli residuati all’esito delle stesse procedure, rimangono destinati alla categoria di personale di cui al citato articolo anche in presenza di riduzione di organico”

SEMBRA  CHE,  IN PRESENZA DI RIDUZIONE D’ORGANICO,  I POSTI DESTINATI A COLORO CHE SONO STATI ASSUNTI E STABILIZZATI IN QUANTO EX LSU, NON POSSONO ESSERE INTACCATI E RESTANO ASSEGNATI AGLI STESSI COLL.SCOL.CI.

CI VIENE ALLORA UN SOSPETTO, MA ASPETTIAMO OVVIAMENTE UNA NOTA MINISTERIALE, IN QUANTO L’ARTICOLO E’ SCRITTO IN MANIERA CRIPTICA (VOLUTAMENTE?), PER ULTERIORI CONFERME.