E’ INIZIATO L’A.S. 2026/2027 E SI PROPONE SEMPRE IL PROBLEMA SULLA CONCESSIONE DEI PERMESSI PERSONALI AL PERSONALE DOCENTE ED ATA

L’a.s. 2026/2027 è appena cominciato e, come ogni anno, si ripresenta il problema sulla gestione dei permessi personali e delle ferie al personale della scuola durante lo svolgimento delle attivitià didattiche

Sull’argomento siamo intervenuti più volte, sollecitando il personale della scuola a segnalarci situazioni di abuso nel rifiuto della richiesta dei permessi da parte del dirigente scolastico ovvero altre forme impeditive di tale diritto.

Tenuto conto di quanto detto, vogliamo ripetere quanto già espresso in precedenti occasioni, precisando che:

PERSONALE DOCENTE DI RUOLO

  • AL PREDETTO PERSONALE SONO RICONOSCIUTI 9 GIORNI DI PERMESSO RETRIBUITO PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI- ART.15 COMMA 2 E ART.13 COMMA 9 DEL CCNL 2006/2009 COSI’ COME SUCCESSIVAMENTE RIBADITI E PREVISTI NEI CCNL DEI TRIENNI SUCCESSIVI. 
  • DI TALI 9 GIORNI: 3 GIORNI SONO RICONDUCIBILI NELLA SFERA DEI PERMESSI PERSONALI E FAMILIARI RETRIBUITI E 6 GIORNI SONO CONSIDERATI COME FERIE CHE, PER SE RICHIESTI DURANTE LE ATTIVITA’ SCOLASTICHE, SONO RICONDOTTI A PERMESSI PERSONALI O FAMILIARI

PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO 31 AGOSTO O 30 GIUGNO

  • AL PREDETTO PERSONALE SPETTANO SEMPRE 3 GIORNI DI PERMESSO RETRIBUITO PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI – ART.35 COMMA 12 DEL CCNL 2019/2021
  • ULTERIORI 6 GIORNI DI PERMESSO PERSONALE O FAMILIARI  PERO’ NON RETRIBUITO 

COME RICHIEDERLI?

  • IL DOCCENTE PRESENTA UNA RICHIESTA, DOCUMENTANDO CON AUTODICHIARAZIONE IN CUI SIANO ESPLICITATI I  MOTIVI PER CUI SI E’ COSTRETTI AD ASSENTARSI DAL SERVIZIO  OVVERO NEL CASO IN CUI LO RITENGA ANCHE CON EVENTUALE DOCUMENTAZIONE (DI QUALSIASI TIPOLOGIA, CHE NE GIUSTIFICHI L’ASSENZA DAL SERVIZIO)
  • TENUTO CONTO DI QUANTO PRECISATO DALLA CORTE DI CASSAZIONE CON ORDINANZA N.12991 DEL 13 MAGGIO 2024 E DEI SUCCESSIVI PARERI ARAN, LA RICHIESTA DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATA E NON GENERICA

 QUAL’E’ LA COMPETENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO?

  • IL D.S. NEL CASO DI RICHIESTA DEI PERMESSI ESAMINA LA MOTIVAZIONI CIRCOSTANZIATA E NE CONCEDE L’AUTORIZZAZIONE
  • PER I 6 GIORNI DI FERIE SE IL DOCENTE LI IDENTIFICA COME PERMESSI SEGUE L’ITER DI CUI SOPRA

VI E’ DISCREZIONALITA’ DEL DIRIGENTE NELLA CONCESSIONE, ALLA LUCE DELLA ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE?

DOBBIAMO EVIDENZIARE COME ESISTE UN DISTINGUO TRA IL CONTROLLO DEL D.S. E IL RISPETTO DE DIRITTI DEL DOCENTE CHE POSSIAMO COSI’ RIASSUMERE: 
MOLTE VOLTA IL D.S. SI RIFA’ PROPRIO ALLA ORDINANZA DELLA CORTE PER AFFERMARE LA SUA DISCREZIONALITA’. CIO’ NON CORRISPONDE AL VERO. INFATTI LA CORTE HA ESAMINATO IL CASO DI UN DOCENTE CHE, NEL CHIEDERE IL PERMESSO, AVEVA UTILIZZATO MOTIVAZIONI DEL TUTTO GENERICHE E PRIVE DI EFFETTIVO VALORE. 
IN CONSEGUENZA, LA CORTE SI E’ LIMITATA A CHIARIRE CHE:
  1. L’obbligo di specificazione: Il lavoratore deve indicare l’esigenza reale (es. “motivi familiari: assistenza al figlio per visita medica” oppure “motivi personali: rogito notarile” o “riparazione urgente guasto domestico”). Non si può scrivere semplicemente “per motivi personali” senza aggiungere nient’altro.
  2. Il controllo del D.S. è formale, non di merito: Il Dirigente Scolastico ha il potere/dovere di verificare che la motivazione esista e sia esplicitata. Tuttavia, il D.S. non può giudicare se quel motivo sia “giusto”, “grave” o “urgente” secondo i suoi standard personali. Se il motivo è espresso chiaramente (anche tramite autocertificazione), il D.S. deve concedere il permesso.
  3. Tutela della Privacy: La specificazione del motivo non deve comunque mai tradursi in una violazione della sensibilità o della riservatezza dei dati sensibili del dipendente (Regolamento GDPR).
  4. QUINDI: dopo la sentenza del 2024, il docente deve fare attenzione a formulare la domanda in modo chiaro, descrivendo l’esigenza personale o familiare senza paura che il Dirigente possa “bocciarla” per motivi organizzativi della scuola. 
  5. IL DIRIGENTE NON PUO’ ENTRARE NEL MERITO DEL CONTENUTO E DEVE LIMITARSI AGLI ASPETTI FORMALI (SUSSISTENZA DELLA RICHIESTA- ANALITICITA’ NELL’ESPLICITAZIONE DELLA MOTIVAZIONE- ELEMENTI PROBANTI EVENTUALMENTE ALLEGATI)

E  NEI CASI DEI 6 GIORNI DI FERIE COME REGOLARSI SE RICONDOTTI A PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI E DI FAMIGLIA ?

  • Abbiamo già detto che l’articolo 15, comma 2, del CCNL Comparto Scuola (confermato dal CCNL 2019-2021) stabilisce in modo esplicito che i 6 giorni di ferie, se richiesti per motivi personali o familiari, si fruiscono “per gli stessi motivi e con le stesse modalità” dei 3 giorni di permesso.
  • La giurisprudenza e la prassi ministeriale confermano stabilmente questo quadro:                                                                                         Cambio della natura giuridica: Quando il docente presenta una domanda per motivi personali o familiari utilizzando quei 6 giorni, essi smettono di essere “ferie ordinarie” e diventano a tutti gli effetti “permessi retribuiti”
  • Di conseguenza, perdono il vincolo legato alle esigenze organizzative della scuola.
  • Il sistema informativo del Ministero (SIDI) prevede infatti uno specifico codice (PE03) denominato “Permesso per motivi personali o familiari” dedicato a questa fattispecie. 

IN QUESTO CASO, ALLORA, CHI SOSTITUISCE IL DOCENTE ASSENTE?

  • Il testo del contratto recita chiaramente che la fruizione deve avvenire “anche con sostituzione a carico dell’Amministrazione”
  • Il Dirigente Scolastico non può respingere la domanda sostenendo che “mancano i supplenti”, che “la spesa è eccessiva” o che “ci sono difficoltà organizzative”. 
  • Come ribadito dalla giurisprudenza dei Tribunali del Lavoro (tra cui le recenti sentenze del Tribunale di Vicenza n. 188/2026 e del Tribunale di Taranto), l’organizzazione interna della scuola non può comprimere un diritto soggettivo del dipendente. 
  • ALLORA: L’UNICO DISCRIMINE E’ RAPPRESENTATO DALLA SPECIFICAZIONE CIRCOSTANZIATA DEL MOTIVO. Certo se il docente vuole chiedere i 6 giorni per fare una “settimana bianca” e lo scrive pure, il D.S. può negare.
  • L’unico motivo per cui il D.S. può legalmente rigettare la domanda (sia per i 3 giorni che per i successivi 6) si ricollega a quanto stabilito dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 12991/2024: l’assenza di una motivazione esplicitata.
  • Se il dipendente si limita a scrivere “chiedo un giorno di feria come permesso” senza specificare il tipo di esigenza (personale o familiare), il Dirigente può rifiutarla per vizio formale e pretendere che la causale venga integrata.
  • Una volta integrata e chiarita l’esigenza (es. “motivi familiari: assistenza a parente”), il D.S. riperde ogni potere discrezionale e deve concederlo