DECRETO LEGISLATIVO FORMAZIONE INIZIALE PER ACCESSO RUOLI PERSONALE DOCENTE

IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI FORMAZIONE INIZIALE E ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE, APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI E PRESENTATO AL PARLAMENTO, PREVEDE UNA FASE TRANSITORIA CON ALCUNE SALVAGUARDIE PER IL PERSONALE GIA’ INSERITO IN GRADUATORIA. 

VEDIAMO NEL DETTAGLIO COSA VIENE PREVISTO:

A) IL NUOVO PERCORSO DI ACCESSO ANDRA’ IN VIGORE DALL’A.S. 2020/2021, PER CUI SINO A TALE DATA POTRANNO ESSERE BANDITI I CONCORSI SECONDO L’ATTUALE NORMATIVA;

B) VIENE AUTORIZZATA L’ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO – TFA PER CONSEGUIRE ABILITAZIONE – SOLO, PERO’, PER LE CLASSI DI CONCORSO PER LE QUALI LE GRADUATORIE PROVINCIALI RISULTINO ESAURITE. IN DEFINITIVA, A LIVELLO NAZIONALE, E POI, REGIONALE, DOVRANNO ESSERE MONITORATE LE CLASSI DI CONCORSO DELLE GAE ESAURITE 

C) PER I CONCORSI DELLE CLASSI DI CONCORSO DELLE SCUOLE SECONDARIE, CHE SI ANDRANNO A BANDIRE PER I POSTI DISPONIBILI DALL’A.S. 2020/2021, SARA’ PREVISTA UNA RISERVA DI POSTI PER COLORO CHE SONO IN POSSESSO DI ABILITAZIONE E A COLORO CHE, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.L.VO, SONO INSERITI NELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DI TERZA FASCIA E POSSONO FAR VALERE ALMENO 36 MESI DI SERVIZIO ANCHE NON CONTINUATIVO.

D) IN RAGIONE, POI, DEL POSSESSO DELL’ABILITAZIONE O DEL REQUISITO DEI 36 MESI, SONO PREVISTE PROVE DI CONCORSO DIFFERENZIATE. GLI ABILITATI SOSTERRANNO SOLO LA PROVA ORALE, MENTRE I NON ABILITATI CON 36 MESI DI SERVIZIO PROVA SCRITTA ED ORALE.

E) COLORO CHE RISULTERANNO VINCITORI DEL CONCORSO (SOLO PER CLASSI DI CONCORSO E NON PER POSTI DI SOSTEGNO)  E SONO GIA’ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE, SARANNO ESONERATI DALLA FREQUENZA DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE, MENTRE COLORO CHE VANTANO ANCHE 36 MESI DI SERVIZIO DOVRANNO FREQUENTARE UN SOLO ANNO DI SPECIALIZZAZIONE

F) COLORO CHE RISULTANO VINCITORI DEL CONCORSO PER POSTI DI SOSTEGNO E SONO GIA’ IN POSSESSO, SECONDO LA NORMATIVA ATTUALE, DEL TITOLO DI SOSTEGNO, FREQUENTANO SOLO IL BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE OVVERO SOLO L’ULTIMO ANNO SE IN POSSESSO ANCHE DELL’ANZIANITA’ DI 36 MESI

G) COLORO CHE HANNO AVUTO TITOLO ALL’ACCESSO AL CONCORSO IN QUANTO IN POSSESSO DEL REQUISITO DEI 36 MESI DI SERVIZIO ED INSERITI IN GRADUATORIA DI TERZA FASCIA, SENZA PERO’ ESSERE IN POSSESSO DELLA PRESCRITTA ABILITAZIONE PREVISTA DALL’ATTUALE NORMATIVA, SONO OBBLIGATI A CONSEGUIRE LA SPECIALIZZAZIONE PREVISTA DALL’ART. 10 COMMA 1 o 3 DEL DISEGNO DI LEGGE. UNA VOLTA CONSEGUITA TALE SPECIALIZZAZIONE SONO AMMESSI DIRETTAMENTE AL TERZO ANNO DEL SUCCESSIVO PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE. 

H) IN OGNI CASO IL 50% DEI POSTI DISPONIBILI E’ COMUNQUE RISERVATO, SINO ALL’ESAURIMENTO DELLE STESSE, A COLORO CHE SONO INSERITI NELLE GAE.

I) IL COMMA 10 DELL’ART. 17 DEL DISEGNO DI LEGGE, INFINE, PREVEDE CHE  ” Ai fini dell’articolo 16, è considerato titolo prioritario per l’ammissione al corso di specializzazione essere titolari di un contratto triennale retribuito di docenza di sostegno presso una scuola paritaria”