DECRETO LEGGE DEL 26 NOVEMBRE 2021: OBBLIGO VACCINALE- COME DEVE COMPORTARSI IL PERSONALE DELLA SCUOLA

A seguito della pubblicazione in G.U. del  DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172. “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” scatta l’obbligo vaccinale per il personale della scuola

Per rispondere a numerosi quesiti che ci sono stati posti, precisiamo che:

  1. L’obbligo scatta dal 15 DICEMBRE –  per il personale scolastico
    • del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
    • delle scuole non paritarie
    • dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
    • dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
    • dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
    • dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)
  2. L’obbligo non riguarda solo chi non ha fatto la prima dose ma anche coloro che devono completare il ciclo vaccinale (terza dose compresa)
    • avviare autonomamente il percorso vaccinale, prenotando la prima dose
    • attendere l’invito da parte del Dirigente Scolastico a produrre  – entro cinque giorni – la  documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale o presentare la richiesta di avvio della vaccinazione (quest’ultima dovrà essere eseguita entro venti giorni dall’invito) o comunque l’insussistenza dell’obbligo (ad es. per i guariti ancora in periodo di validità del certificato). Quindi, il personale non ancora vaccinato sarà invitato dal Dirigente Scolastico a produrre idonea documentazione di avvio del percorso.
    • non seguire il percorso vaccinale ed essere sospesi dall’attività lavorativa.Per chi non ha fatto nemmeno la prima dose, è possibile procedere in queste modalità:
    • Per coloro che hanno prenotato la prima dose e che verranno chiamati ad effettuare il vaccino dopo il 15 dicembre è opportuno sottolineare che gli stessi potranno, entro il tempo necessario per avere la somministrazione (ma anche coloro che devono fare la seconda o terza dose e quindi hanno il green pass scaduto), continuare a lavorare ma dovranno effettuare il tampone ogni 48 ore.  
  3. In tema di sanzioni, “l’accertato inadempimento” determinerà l’immediata sospensione, senza però conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione causerà lo stop allo stipendio o a qualsiasi altro compenso o emolumento e sarà efficace fino alla comunicazione al datore di lavoro dell’avvio e del completamento del ciclo vaccinale o della somministrazione della dose di richiamo.  La sospensione viene interrotta alla presentazione della documentazione comprovante l’avvio o il completamento del ciclo vaccinale, entro massimo sei mesi dall’entrata in vigore del decreto.
  4. Si ribadisce che l’articolo 3 ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, prevede “Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie”, quindi, come abbiamo più volte detto ciò vale anche per la terza dose. 

Decreto_GU_Obbligo_VACCINAZIONE PERSONALE SCOLASTICO

circolare assenza per vaccinazione- funzione pubblica