CONFERIMENTO SUPPLENZE : IL PASTICCIO DEL COMPLETAMENTO ORARIO …..L’ENNESIMO DANNO A CARICO DEI SUPPLENTI

In questi giorni, molti docenti che hanno indicato nella domanda per la scelta delle sedi, ai fini del conferimento delle supplenze da GPS provinciali, anche gli spezzoni, si trovano nella sgradita sorpresa di non risultare assegnatari di altre ore a completamento della supplenza ricevuta.

Come è noto, i docenti inclusi nelle GAE o GPS potevano indicare, al momento della scelta delle sedi per il conferimento delle supplenze annuali (domanda prodotta entro il 16 agosto 2022), anche la disponibilità ad ottenere spezzone orario e, inoltre, anche disponibilità per ottenere completamento su altre sedi.

Ciò premesso, una volta indicato lo spezzone, il Ministero nella guida alla presentazione della domanda, ha precisato che può essere assegnato il completamento solo se indicato anche nelle altre preferenze espresse. 

Al momento del conferimento della nomina sullo spezzone, nel turno di nomina in cui si è maturato il diritto, il sistema informativo, attraverso ciò che è stato programmato nell’algoritmo,  provvede a cercare tra le altre preferenze espresse il completamento che potrebbe essere assegnato in funzione della scelta effettuata, e tenuto conto delle disponibilità acquisite al sistema dagli uffici provinciali.

Se, però, risultasse disponibile un completamento, ad esempio presso l’I.C. DI PESCHICI e tale Scuola non è stata riportata fra le preferenze espresse e con la precisa preferenza di voler ottenere il completamento, tale nomina di supplenza non è  assegnata. 

Appare evidente, allora, che le nomine  finalizzate al completamento d’orario possono avvenire, secondo quanto programmato dal Ministero,  solo se la sede ove vi sia un ulteriore spezzone sia stata indicata anche come completamento. 

In sostanza, se il docente nella  preferenza sintetica ha ad esempio indicato anche la disponibilità a ricevere gli spezzoni orario, e nella prima preferenza utile alla nomina il sistema rileva la disponibilità di uno spezzone in una determinata scuola, sarà tale spezzone orario ad essere assegnato al docente, in perfetta aderenza a quanto espresso in domanda, fermo restando il diritto al completamento con altri spezzoni orario.

Attenzione, però, secondo il Ministero ciò può avvenire solo se tale disponibilità di spezzone è presente nello stesso turno di nomina del primo spezzone successivamente il completamento orario non potrà che derivare da Graduatoria di Istituto (sempre secondo l’algoritmo programmato dal Ministero)

Pertanto, qualora il candidato non sia stato soddisfatto al primo turno di nomina cui ha partecipato per più spezzoni, per mancanza di disponibilità, e poi si svolga un ulteriore turno di nomina, nell’ambito del quale vi siano disponibilità di spezzoni utili al completamento, il docente che ha già ottenuto lo spezzone ma non il completamento, non potrà più ottenerlo da GaE o GPS, potrà conseguirlo, solo dalle graduatorie di istituto.

In definitiva il completamento può avvenire in un solo e contestuale turno di nomina.  

Ciò è quanto avviene allo stato attuale. Si precisa, infine, che qualora l’aspirante abbia espresso la volontà di accettare supplenza a orario non intero, pur in presenza di cattedre intere disponibili, in tal caso resterà preclusa per l’aspirante la possibilità di essere riconvocato successivamente per eventuale completamento qualora dovessero sopraggiungere nuove disponibilità. 

Questo si ha, per esempio, nel caso in cui nella scelta delle sedi effettuate entro il 16 agosto 2022, il docente abbia indicato alla preferenza n.4 uno spezzone di 12 ore per le scuole della città di Foggia, mentre nelle disponibilità vi erano cattedre intere, sempre per esempio a Lucera, S.Severo etc che, dallo stesso docente sono state indicate successivamente come preferenza n.8 e 9.

Il sistema ha provveduto a conferire le 12 ore su scuola a Foggia e, non ha considerato le cattedre intere su Lucera, S.Severo, etc, perchè indicate successivamente al posto 8/9

In tale esempio riportato, secondo quanto abbiamo prima detto, al docente essendo disponibili posti a supplenza a orario intero,  resterà preclusa  la possibilità di essere anche riconvocato successivamente per eventuale completamento qualora dovessero sopraggiungere nuove disponibilità., tenuto conto anche del fatto che il sistema fa completare solo nel turno di nomina in cui si è assegnato il primo spezzone e in ragione delle preferenze espresse e della disponibilità di spezzoni. 

L’OM n. 112 del 6 maggio 2022  stabilisce, viceversa,  che al docente cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti. di cui all’articolo 2 della O.M., a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l’ordine delle preferenze espresse nell’istanza dall’aspirante.

Tale previsione è anche contenuta nell’art. 13 comma 20 per quanto concerne il conferimento delle supplenze da graduatorie d’istituto. 

Stante quanto detto e previsto dalla OM, a nostro avviso, è comunque prevista la possibilità di completamento da GaE e GPS.

Considerato che il Ministero non ha predisposto l’algoritmo per effettuare tale completamento, il tutto deve avvenire, sempre da una attenta lettura dell’art.12 sopra citato, mediante conferimento annuale della nomina da parte dell’UST competente, anche nei turni successivi di nomina

Ci risulta, infatti, che alcuni Uffici Scolastici, prima di procedere con gli altri turni di nomina, per rispettare quanto previsto dall’art.12 della O.M.112/2022, provvedono a conferire le nomine per il completamento, non avvalendosi della procedura informatizzata ma con un intervento diretto.

Con l’occasione, dobbiamo anche precisare che mentre l’O.M. 60/2020 che disciplinava il conferimento delle supplenze per il biennio 2020/2023 prevedeva la possibilità di realizzare il completamento anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno, la nuova ordinanza ministeriale 112/2022, al contrario, non contempla tale possibilità. Anzi, nelle premesse all’Ordinanza si legge che:

“si ritiene di non accogliere la richiesta del CSPI di prevedere, all’articolo 12, comma 12, e all’articolo 13, comma 20, che il completamento possa attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, al fine di salvaguardare l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno ed evitare la creazione di ulteriori frazionamenti orari”.

La circolare supplenze 2022\2024 pertanto non prevede la possibilità del frazionamento di una cattedra intera per permettere il completamento orario, né da GPS/GAE né da graduatorie d’istituto.

Per dirla in breve, con la O.M. 112/2022 si è solo voluto complicare, mortificare, introdurre norme illegittime e penalizzanti per i docenti, senza, con questo, nemmeno favorire i processi di continuità didattica e di buon andamento della P.A. 

Un ulteriore vergogna di un Ministero, guidato da un Ministro, ormai è sì storia passata, incapace, ma altrettanto incapaci sono i vari capi dipartimento e direttori generali che contribuiscono allo sfascio del sistema scolastico.

Il Nuovo Ministro avrà il suo ben da fare, augurandoci che metta subito mano all’apparato ministeriale intriso di incompetenza e incapacità gestionale e giuridica.