Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive, sia delle GAE che delle GPS nella maggior parte delle province, gli Uffici Scolastici Provinciali, a seguito delle procedure poste in essere dagli UUSSRR, stanno terminando le nomine in ruolo da GRADUATORIE CONCORSUALI e, contestualmente, specialmente in province del Nord Italia, stanno conferendo nomine a tempo determinato finalizzate al ruolo da GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO.
Tutta la procedura deve essere completata entro il 13 agosto 2026, onde consentire, sugli eventuali posti residui, l’attivazione della procedura cosiddetta MINI CALL VELOCE a carattere regionale, per coloro che, iscritti nelle graduatorie provinciali GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO (se hanno nserito l’intera provincia come ultima preferenza per la nomina finalizzata al ruolo nella provincia di inclusione in GPS) intendono partecipare per l’appunto a questa successiva possibilità
Dal 14 agosto al 19 agosto, nel caso in cui vi siano regioni nelle cui province risultino ancora posti vacanti e disponibili, viene attivata quindi la procedura REGIONALE DI MINI CALL VELOCE.
Da un primo esame delle nomine conferite nelle varie province da GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO, riteniamo che sicuramente non ci siano disponibilità per l’attivazione della MINI CALL VELOCE per la scuola secondaria sia di primo che di secondo grado e, com prevedibile certezza deve ritenersi che nemmeno per la scuola dell’infanzia e primaria possa essere attivata tale fase (salvo sporadiche e improbabili province che presentino ancora disponibilità).
Terminate queste fasi, gli uffici scolastici provinciali procederanno, nel periodo 24 AGOSTO/27 AGOSTO, alla pubblicazione delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del personale di ruolo.
Sulle disponibilità residue, gli Uffici Scolastici Provinciali, riteniamo fra il 29/31 agosto procederanno alla pubblicazione della cosiddetta FASE ZERO DELLE NOMINE ANNUALI SU POSTO DI SOSTEGNO – CIOE’ LA CONFERMA SULLA SCUOLA DI SERVIZIO OCCUPATA NELL’A.S. 2025/2026 (a prescindere dal posto occupato in graduatoria GAE o GPS) da parte dei docenti che hanno chiesto detta conferma anche a seguito della richiesta delle famiglie. Ovviamente le date 27/31 AGOSTO riguarderanno non tutte le province ma solo quelle che pubblicheranno con anticipo le risultanze della mobilità annuale del personale di ruolo. Eventuali ritardi nell’effettuazione di tale procedura avrà riflessi sullo svolgimento della FASE ZERO DI CONFERMA SU POSTO DI SOSTEGNO E, A CASCATA, ANCHE SUL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI SIA PER POSTO COMUNE CHE DI SOSTEGNO.
RITENIAMO UTILE, A SEGUITO DELLE NOVITA’ CONTENUTE NELLA O.M. 27 DEL 16 FEBBRAIO 2026, RICHIAMARE L’ATTENZIONE DEL PERSONALE DOCENTE INCLUSO NELLE GAE E NELLE GPS SUGLI EFFETTI DELLA RINUNCIA ALLA SUPPLENZA OVVERO ABBANDONO DELLA STESSA DOPO L’ASSUNZIONE IN SERVIZIO.
TALE ARGOMENTO E’ STATO PIU’ VOLTE OGGETTO DI NOSTRI CHIARIMENTI E SPECIFICI ARTICOLI, MA E’ OPPORTUNO, ALLA VIGILIA DEL CONFERIMENTO DELLE NOMINE, RITORNARE SULLA QUESTIONE, ANCHE IN VIRTU’ DEI QUESITI CHE, IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA “150 SCUOLE”, CI NON STATI RIVOLTI
PARTIAMO, PRIMA DI TUTTO, DALLE DIFFERENTI SITUAZIONI CHE POSSONO VERIFICARSI:
- IL DOCENTE NON HA PRESENTATO DOMANDA DI SUPPLENZA – 150 SCUOLE –
L’aspirante doccente NON HA PRODOTTO DOMANDA DI SUPPLENZA – 150 SCUOLE- per tutte le graduatorie in cui è inserito, sia GAE o GPS.
In ogni caso il docente potrà ottenere supplenze temporanee da GRADUATORIE DI ISTITUTO, in quanto nella domanda di inserimento e/o aggiornamento prodotta per il biennio 2026/2028, ha chiesto inserimento nelle graduatorie di istituto.
Non c’è alcun rischio, quindi, di essere depennati dalle GAE o GPS, atteso che il docente ha prodotto domanda di aggiornamento per il biennio 2026/2028 ma non ha prodotto domanda per ottenere supplenza annuale – 150 scuole-
- IL DOCENTE NON HA PRODOTTO DOMANDA DI AGGIORNAMENTO PER LA GRADUATORIA PROVINCIALE GAE o GPS E NEMMENO DOMANDA DI SUPPLENZA 150 SCUOLE
Se l’aspirante docente non ha prodotto domanda di aggiornamento e nemmeno domanda 150 scuole (anche se non aveva prodotto domanda di aggiornamento poteva produrre domanda 150 scuole) , viene depennato dalla GAE o GPS
Quindi, in definitiva, la cancellazione per il biennio 2026/2028 da GPS scatta soltanto quando l’aspirante docente non abbia presentata nessuna delle due domande.
Coloro che, come sopra detto, hanno presentato la domanda di aggiornamento, trasferimento o permanenza nelle GPS ma non hanno presenta la domanda delle 150 preferenze, sono confermati in graduatoria, ma non partecipano al conferimento, limitatamente all’anno scolastico 2026/2027, alla procedura per le supplenze.
Coloro che non hanno presentato la domanda di aggiornamento o permanenza (ma sono stati automaticamente confermati in GPS) ma hanno presenta regolarmente la domanda delle 150 preferenze, partecipano al conferimento delle supplenze annuali.
Coloro che, viceversa, hanno prodotto domanda di inserimento/aggiornamento in GPS ma non hanno prodotto domanda per le 150 scuole per l’a.s. 2026/2027 partecipano, ove lo dovessero decidere, per l’a.s. 2027/2028 al conferimento delle supplenze sempre che, olvviamente, presentino domanda per le “150 scuole”.
Questo caso riguarda, in particolare, per esempio, i docenti che hanno ottenuta nomina in ruolo per l’a.s. 2026/2027 e, dovendo svolgere l’anno di prova, non hanno potuto produrre domanda 150 ovvero se prodotta non possono accettare supplenza. Per il prossimo anno scolastico 2027/2028 potranno produrre domanda 150 scuole per ottenere supplenza per altra tipologia di posto o altra classe di concorso in cui sono inseriti in GPS.
- IL DOCENTE, INCLUSO IN GAE OGPS, NON HA INDICATO ALCUNE SEDI, OVVERO ALCUNE CLASSI DI CONCORSO O TIPOLOGIA DI POSTO
Nella presentazione della domanda 150 scuole il docente non ha provveduto ad indicare alcune sedi e/o classi di concorso o tipologie di posto. In questo caso la rinuncia è ovviamente circoscritta alle preferenze di sedi o tipologia di posto non espresse.
L’algoritmo, nel caso in cui il docente è incluso per quella classe di concorso o tipologia di posto ma non ha indicato alcune sedi viene considerato rinunciatario limitamente alle sedi non espresse. Quindi, la mancata indicazione di una preferenza non determina l’applicazione della più grave sanzione prevista dall’articolo 15 della O.M. per la rinuncia a una supplenza già assegnata.
In tale circostanza, ove il docente, per aver omesso di indicare alcune sedi, non risulti destinatario, al suo turno di nomina in base al punteggio, potrà in ogni caso :
a) ottenere supplenze dalle graduatorie d’istituto, laddove nei bollettini successivi non vi sia possibilità di essere “ripescato” sulle sedi indicate per le quali al suo turno di nomina non vi erano disponibilità.
b) potrà essere, per rinunce di altri docenti o sopravvenuta disponibilità (si pensi ai posti di sostegno in deroga istituiti dopo il conferimento del primo o altri bollettini), nuovamente destinatario di nomina limitatamente alle preferenze già espresse e che, come detto nel suo turno di nomina non vi erano disponibilità.
La novità è contenuta nell’articolo 12, comma 10, dell’O.M. n. 27/2026 che ha previsto, nel caso in cui vi siano disponibilità successive che si determinano, anche per effetto delle rinunce, IL COSIDDETTO RIPESCAGGIO E CONFERIMENTO DI NOMINA PER I DOCENTI CUI NEI PRECEDENTI BOLLETTINI, PER DETTE SEDI, NON E’ STATO POSSIBILE CONFERIRE SUPPLENZA.
Molti docenti che hanno nella domanda 150 scuole, per timore di non essere più destinatari di nomina (non sempre si verifica il caso di disponibilità sopravvenute che consentono il ripescaggio) chiesto anche sedi scomode, ritengono che il ripescaggio sulle sedi che avevano espresso come prioritarie nella domanda non debba essere effettuato solo per chi si è limitato a chiedere alcune sedi ma si debba procedere al rifacimento della procedura. Ovviamente, tale pur comprensibile richiesta, non è praticabile perchè determinerebbe un continuo rifacimento delle nomine tanto da proddurre un effetto tipo “la tela di Penelope”.
- DOCENTE CHE OTTENUTA LA SUPPLENZA E POI PRODUCE RINUNCIA OPPURE NON ASSUME SERVIZIO
L’aver prodotto domanda 150 scuole indicando sedi scolastiche oppure intero comune ovvero intera provincia, comporta l’automatica accettazione della supplenza.
Il docente destinatario della nomina non può rifiutarla. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, rinuncia alla nomina ovvero non assume servizio nel terminate assegnato ed indicato nel bollettino da parte dell’UST provinciale, perde la possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto o al 30 giugno sia se iscritto in GAE o GPS.
Ove durante il conferimento delle supplenze annuali da parte dell’UST competente, la graduatoria per la quale il docente ha ottenuto la nomina e non l’ha accettata ovvero non ha assunto servizio, si dovesse esaurire, il docente stesso perde anche la possibilità di ottenere supplenze temporanee nelle graduatorie di istituto. Riteniamo, laddove lo stesso sia già in servizio per una supplenza temporanea, e la graduatoria provinciale si esaurische, lo stesso non può essere licenziato in quanto al momento del conferimento della supplenza temporanea la corrispondente graduatoria provinciale non era ancora esaurita per cui lo stesso docente ha diritto a restare in servizio ed ha diritto anche ad eventuale proroga.
ATTENZIONE: LA SANZIONE, NEL CASO DI RINUNCIA O NON ASSUNZIONE IN SERVIZIO, SI APPLICA PER:
- tutte le classi di concorso;
- tutte le tipologie di posto;
- tutti gli ordini e gradi d’istruzione per i quali l’aspirante abbia titolo;
- l’intero periodo di vigenza delle graduatorie, quindi sia l’anno scolastico 2026/2027 sia l’anno scolastico 2027/2028.
Ovviamente, la sanzione comporta anche l’impossibilità di partecipare alle successive fasi di attribuzione delle supplenze al 31 agosto o al 30 giugno, comprese quelle relative a disponibilità sopraggiunte.
Quindi, il docente potrà partecipare solo per ottenere supplenze brevi e temporanee dalle graduatorie d’istituto, sempre che, come detto, la graduatoria provinciale NON SIA ESAURITA OVVERO NON SI ESAURISCA DURANTE L’A.S.
- DOCENTE CHE, OTTENUTA LA NOMINA, ACCETTA E ASSUME SERVIZIO PER POI ABBANDONARE LA SUPPLENZA DOPO AVER APPUNTO ASSUNTO SERVIZIO
Come sopra, chiaramente espresso, si PARLA DEL CASO IN CUI IL DOCENTE, ASSUMA SERVIZIO E POI ABBANDONI L’INCARICO CONFERITO
In questo caso, il docente perde la possibilità di ottenere qualsiasi tipologia di supplenza sia annuale che temporanea da graduatoria di istituto, da GAE O GPS, e non può rispondere agli interpelli.
La sanzione si applica per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto di ogni grado d’istruzione e si applica per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie, quindi per entrambi gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.
PROSSIMAMENTE CI OCCUPEREMO DEGLI EFFETTI RELATIVI ALLA RINUNCIA E/O ABBANDONO SUPPLENZE TEMPORANEE