CONCORSO STRAORDINARIO TER: LA QUESTIONE RELATIVA ALLA PRECEDENZA PER AVER PRESTATO LODEVOLE SERVIZIO

Scade martedì 9 gennaio 2024 la domanda di partecipazione al concorso straordinario ter e, in queste ultime ore, è venuto fuori all’improvviso, fra le altre anomalie ministeriali (ricordiamo anche la poca chiarezza nella predisposizione della piattaforma per produrre la domanda per quanto attiene al possesso del CLIL e certificazioni linguistiche), il “dilemma” se potersi attribuire o meno la preferenza a parità di punti del “lodevole servizio” reso nella scuola.

Detto quanto sopra, appare necessario, prima di tutto, chiarire che tale aspetto ci pare del tutto arcaico e a cui il Ministero, considerato che nella scuola non si prevede la valutazione del servizio, abbia mai pensato di porre rimedio (e certamente non con discordanti pareri) con una compiuta disciplina ovvero eliminando normativamente tale “tipologia di preferenza”.

Al massimo, anche nella scuola si può attestare che il servizio sia stato reso senza demerito (ed è già una forzatura) in quanto non sono intervenuti procedimenti disciplinari.

Sulla questione, nel lontano 1999, il Dipartimento della Funzione Pubblica, per dare una uniformità a tali due indicazioni aveva reso equivalenti le due attestazione, sostenendo che: “l’aver prestato servizio senza demerito può essere considerato alla stessa stregua del lodevole servizio in sede di valutazione dei titoli di preferenza (…)”.

Anche nell’aggiornamento del GPS vi era una anomalia fra quanto indicato nel bando e quanto indicato in piattaforma per la presentazione della domanda. Infatti, nel bando si faceva riferimento a “lodevole servizio” e in piattaforma del SIDI era presente l’indicazione “servizio senza demerito”.

Evidentemente, a Viale Trastevere, qualche buon tempone di dirigente, disconoscendo tutto quanto fatto in passato, ha fatto girare una nota, la numero 823 del 5 gennaio 2023, con cui la  Direzione generale per il personale scolastico, cerca di ergersi a depositaria di “intervento legislativo” (ingarbugliando ancor più la situazione)  e indica che “l’aver prestato servizio senza demerito” è diverso dall’aver “prestato lodevole servizio” e che, pertanto, ai fini del riconoscimento della suddetta condizione, occorre essere in possesso di una dichiarazione da parte del Dirigente competente che nel caso della scuola è il Dirigente Scolastico (nota del 5 dicembre a 4 giorni dalla scadenza e con le scuole chiuse !!!)

Orbene, riteniamo, invece plausibile e legittimo che il personale interessato (cioè chi ha prestato servizio nel Ministero dell’Istruzione) debba continuare ad attribuirsi tale precedenza, atteso il parere del 1999 del Dipartimento della Funzione Pubblica (certamente molto più probante di una nota a firma di un non meglio specificato dirigente dott. Volontè) nonchè a seguito di quanto previsto da un D.M. n.59 del 3.3.2021, di valore, anche questo, superiore alla “noticina” del dott. Volontè.