CHIUSURA DELLE SCUOLE E CONGEDO STRAORDINARIO…NON E’ APPLICABILE PERO’ IN PUGLIA

In relazione ad alcune richieste di chiarimenti circa la possibilità di usufruire di congedo straordinario nel caso di chiusura delle scuole, si fa presente che l’Inps ha pubblicato le istruzioni operative per i lavoratori e i datori di lavoro riguardanti il congedo straordinario per i lavoratori dipendenti. Previsto dall’articolo 22-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

L’INPS chiarisce con la nota la possibilità di produrre domanda nei  casi di sospensione dell’attività didattica in presenza  per i genitori lavoratori dipendenti privati e pubblici:

  • con figli fino a 14 anni frequentanti la seconda e terza classe  delle scuole secondarie di primo grado nelle Zone rosse 
  • genitori di figli in situazione di disabilità  grave e dei centri educativi diurni di carattere assistenziale indipendentemente dalla ubicazione delle scuole (QUESTO E’ IL SOLO CASO PER IL QUALE NON ‘ E’ RICHIESTO LA SITUAZIONE DELLA SCUOLA IN TERRITORIO IN ZONA ROSSA)

Il congedo straordinario per lavoratori dipendenti può essere fruito da uno solo dei genitori o da entrambi, non negli stessi giorni. Per i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza. All’interno del periodo e nelle zone individuate nella  Ordinanza del Ministro della Salute attuativa dei DPCM 3.11 e 3.12 2020 per i periodi successivi al 9 novembre 2020.

Il congedo può essere fruito nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

Facendo seguito alla circolare n. 2 del 2021, con il messaggio del 5 febbraio 2021 l’INPS comunica la procedura per la compilazione e l’invio on line delle domande di “congedo straordinario per sospensione attività in presenza delle classi II e III media in zona rossa o su tutto il territorio nazionale per figlio con disabilità grave per scuole di ogni ordine o grado o per chiusura centri assistenziali”.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web dell’Istituto. Se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020.

– Il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti per i figli alunni di scuole per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. Si tratta delle c.d. zone rosse, individuate nelle Ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell’articolo 3 dei D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020, dell’articolo 19-bis del decreto-legge n. 137/2020, nonché, da ultimo, dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021. Per un massimo di giorni non superiore al periodo indicato nell’Ordinanza stessa, salvo proroghe.

–   Il congedo straordinario per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità può essere fruito durante i periodi di sospensione dell’attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale disposti con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche ai sensi dei D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021.

Emiliano, nell’emanare l’ordinanza, non ha preso in considerazione che la Puglia non è in zona rossa (pur essendo fra le regioni con il più alto rapporto tamponi/positivi) per cui non si è nemmeno preoccupato del fatto che non vi è normativa che tuteli le famiglie con minori da tenere a casa a seguito della sua ordinanza.