ASSUNZIONI DA GPS 1^ FASCIA: QUALI DIFFERENZE FRA DOCENTI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO

Come detto e riportato nei nostri precedenti notiziari, laddove siano esaurite sia le GAE che le PROCEDURE CONCORSUALI (2016-2018-2020) e fatto salvo l’accantonamento dei posti per il concorso ordinario 2020 già bandito, sarà possibile immettere in ruolo attingendo dalle GPS DI PRIMA FASCIA COMPRESI GLI ELENCHI AGGIUNTIVI.

Vediamo, allora, quali sono i requisiti per poter essere destinatari della nomina (che è bene precisare sarà prima a tempo determinato e che, a nostro avviso, sarà molto ma molto limitata come assunzione nelle regioni del SUD ):

Saranno individuati come destinatari delle immissioni in ruolo da GPS 1^ FASCIA O ELENCHI AGGIUNTIVI  I DOCENTI ISCRITTI NELLE GRADUATORIE: 

  • per posto comune: abbiano svolto su posto comune, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali;
  • per posto di sostegno:  i docenti iscritti nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi alla stessa.

QUINDI: Il requisito di servizio, come si evince da quando sopra riportato, è richiesto ai soli docenti da individuare per l’assunzione su sposto comune.

I TRE ANNI di servizio devono:

  • essere stati prestati  su posto comune;
  • essere stati prestati  presso istituzioni scolastiche statali;
  • devono essere prestati  negli ultimi dieci anni scolastici, oltre quello in corso (2020/21);
  • devono essere stati prestati entro l’a.s. 2020/21;
  • possono essere anche anni scolastici non consecutivi.

In definitiva, allora 

a)  TRE ANNI DI SERVIZIO DEVONO ESSERE STAI MATURARI ENTRO IL  2020/21, A PARTIRE DALL’A.S. 2010/2011; 

b) SI COMPUTA L’A.S. 2020/2021 – QUINDI TRE ANNI DAL 2010/2011 AL 2019/2020 A CUI SI AGGIUNGE, SE NECESSSARIO L’A.S. 2020/2021 PER RAGGIUNGERE IL TRIENNIO

C) IL CALCOLO DEGLI ANNI TIENE CONTO DI QUANTO PREVISTO DAL COMMA 1 DELL’ART. 489 DEL DPR 297/1994 e CIOE’:  “…. è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”

Per annualità di servizio, dunque, bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia 

ATTENZIONE: non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno riferiti allo stesso anno scolastico.