APE SOCIALE: FIRMATO DECRETO – SI ATTENDE PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE

ALLA VIGILIA DELLA ORMAI PROSSIMA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DEL PROVVEDIMENTO  CHE REGOLERA’ I REQUISITI E LE MODALITA’ DI ACCESSO ALL’APE SOCIAL, L’INPS, SUL PROPRIO SITO, HA GIA’ ILLUSTRATO LE REGOLE DELL’EMANANDO PROVVEDIMENTO. LA DOMANDA, PER LE CESSAZIONI RELATIVE ALL’ANNO 2017, DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 15 LUGLIO 2017.

In particolare l’APe social (articolo 1, comma 179 e seguenti della Legge di Stabilità 2017), spiega l’Istituto, prevede un’indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall’INPS, su richiesta dell’interessato, a soggetti in stato di bisogno che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata.

 

Per tale misura sono stati stanziati:

  • 300 milioni di euro per il 2017;
  • 609 milioni di euro per il 2018;
  • 647 milioni di euro per il 2019;
  • 462 milioni di euro per il 2020;
  • 280 milioni di euro per il 2021;
  • 83 milioni di euro per il 2022;
  • 8 milioni di euro per il 2023.

L’importo dell’APe sarà pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L’importo dell’indennità non è rivalutato e viene corrisposto in 12 mensilità.

Possono presentare richiesta di APe social le seguenti tipologie di lavoratori:

  • disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604);
  • soggetti che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave (articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104);
  • invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
  • dipendenti che svolgono da almeno sei anni in via continuativa un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso all’interno delle seguenti professioni:
    • operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
    • conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
    • conciatori di pelli e di pellicce;
    • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
    • conduttori di mezzi pesanti e camion;
    • personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
    • addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
    • insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
    • facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
    • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
    • operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Per tutti sono previsti i seguenti requisiti:

  • almeno 63 anni di età;
  • almeno 30 anni di anzianità contributiva. Solo per i lavoratori che svolgono attività difficoltose o rischiose l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni;
  • maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi;
  • non essere titolari di alcuna pensione diretta;
  • cessazione di qualunque attività lavorativa anche autonoma, a meno che lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata non superi gli 8.000 euro annui e lo svolgimento di attività di lavoro autonomo rientri nel limite di reddito di 4.800 euro annui;
  • non essere titolari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

Ulteriori istruzioni di dettaglio verranno fornite, così come il servizio online per l’inoltro della domanda all’INPS, in seguito all’emanazione dell’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Fonte: INPS.

RIVOLGERSI ALLA NOSTRA SEDE, MERCOLEDI E VENERDI POMERIGGIO DALLE ORE 16,30 ALLE ORE 19,30, PER CONSULENZA ED ISTRUZIONI PER L’ACCESSO AI BENEFICI PREVISTI. REFERENTE E RESPONSABILE SIG.RA CARMELA FRASCELLA – GIA’ COORDINATRICE DELL’UFFICIO PENSIONI DELL’UST DI FOGGIA