Agli inizi dell’anno scolastico molto spesso le scuole adottano, per motivi organizzativi, logicistici, mancanza di docenti, etc, un orario ridotto delle lezioni.
In tale situazione, atteso che i docenti devono svolgere l’orario di servizio settimanale previsto contrattualmente e cioè 25 ore infanzia, 22 ore primaria + 2 di programmazione, 18 ore scuola secondaria, sorge sempre il “dilemma” se le ore di servizio non prestate, per effetto dell’adozione dell’orario ridotto, devono essere o meno recuperate.
Premettiamo, in proposito che, ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Legislativo n. 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego), il Dirigente Scolastico (D.S.) è il solo responsabile della gestione unitaria, dell’organizzazione e dei risultati del servizio scolastico, motivo per cui spettano allo stesso specifici compiti e connesse responsabilità in tema di Gestione unitaria della scuola e Organizzazione dell’attività secondo criteri di efficienza e efficacia formativa.
In conseguenza, spetta al dirigente organizzare il servizio dei docenti in modo tale che gli stessi, anche in presenza di orario ridotto, possano o meno svolgere l’orario d’obbligo previsto dal CCNL
Ove ciò non sia possibile, il recupero delle ore non svolte, non per “responsabilità” del docente ma per l’organizzazione didattica adottata dal Dirigente, il docente non è tenuto “a costruire un salvadanaio” di ore da restituire nel mese o mesi successivi alla scuola proprio per effetto del fatto che “normativamente” l’orario di servizio è svolto su BASE SETTIMANALE.
Un aiuto per tale assunto è contenuto normativamente nell’art. 1254 del Codice Civile che esonera il lavoratore dal recupero di prestazione lavorativa allorquando la stessa non sia imputabile allo stesso lavoratore ma ad esigenze organizzative della azienda o della stessa P.A. per i dipendenti pubblici; non solo, come sopra già evidenziato, le ore di insegnamento non possono nemmeno essere sostituite da altre attività. Spesso assistiamo a comportamenti illegittimi del dirigente scolastico che, seppur nella stesssa settimana, impone un recupero con attività di natura diversa (partecipazioni a riunioni collegiali, attività organizzative ecc.). L’orario di insegnamento non può essere “cambiato o megli scambiato”, o viceversa, con altre attività funzionali all’insegnamento.
In questo senso, allora, diventa fondamentale che il Collegio dei docenti o, peggio, la contrattazione di istituto, non deliberi o preveda diversamente da quanto sopra esposto e non “obblighi”, su “incipit” del Dirigente Scolastico, i docenti della scuola al recupero delle ore non prestate per esigenze o fatti allo stesso non imputabili.
La situazione sopra descritta non può nemmeno essere assimilata alla situazione in cui venga ridotta l’ora di lezione, proprio perchè in tal caso l’art.43 – 7 comma del CCNL- prevede il recupero. E’, quindi, proprio il caso di affermare e condividere il brocardo latino di” Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
IN DEFINITIVA, SPERANDO DI AVER BEN CHIARITO LA QUESTIONE, OVE CE NE FOSSE STATO BISOGNO, LA RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LEZIONE ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO NON COSTITUISCE UN DEBITO DI ATTIVITA’ LAVORATIVA DA PARTE DEL DOCENTE NEI CONFRONTI DELLA SCUOLA, MOTIVO PER CUI NON E’ SOGGETTO A RECUPERO.