CONCORSO PER TITOLI PERSONALE ATA IN POSSESSO DI 24 MESI DI SERVIZIO

Il Ministero dell’Istruzione, con l’allegata nota,  ha invitato gli Uffici Scolastici Regionali a bandire i concorsi per soli titoli riservati al personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici) con almeno 24 mesi di servizio

I bandi sono finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l’a.s. 2022-23. Gli uffici scolastici sono invitati a pubblicare sui propri siti internet i bandi di indizione dei concorsi per soli titoli di cui all’oggetto, entro e non oltre la data del 26 aprile 2022.

Le domande potranno essere presentate dal 27 aprile al 18 maggio 2022 unicamente in modalità telematica attraverso il sistema di “Istanze on Line”.

Ricordiamo che l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’Istruzione può avvenire solo essendo in possesso di una utenza SPID.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Per poter essere ammessi al concorso occorre avere una anzianità di almeno 2 anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni), anche non continuativi prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.

Per un approfondimento sui requisiti di accesso si veda questo articolo.

DOMANE TRAMITE ISTANZE ONLINE
Le domande di ammissione alle procedure in esame potranno essere presentate, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS.

I candidati, per poter accedere al servizio “Istanze on line (POLIS)”, devono essere in possesso di un’utenza SPID valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione e l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. 

In base a quanto stabilito dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni), infatti, a decorrere dal 1 marzo 2021, è possibile accedere ai siti web e agli altri servizi della Pubblica Amministrazione unicamente attraverso lo SPID.

SCELTA DELLE SEDI PER LE GRADUATORIE D’ISTITUTO DI I FASCIA
Si rammenta che anche per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l’a.s. 2022-23 (Allegato G), è stata adottata la modalità telematica.

L’istanza sarà resa disponibile dopo che gli uffici provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria.

Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno comunicati con successiva nota.

ALLEGATO H
È  prevista la compilazione di un apposito Allegato H per il personale che intende usufruire dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992. Il suddetto modulo (All. H) è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a tal fine resa dal candidato nei moduli domanda B1 e B2.

TITOLI DI RISERVA E TITOLI DI PRECEDENZA
Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza i titoli di riserva, di cui all’articolo 5, comma 4, nn. 13), 14), 15), 18) e 19) del DPR 9 maggio 1994, n. 487 nonché le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992 devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

SERVIZIO SVOLTO DAGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI COME FACENTI FUNZIONE
Si rappresenta inoltre l’esigenza che, a seguito del verbale d’intesa del 12 settembre 2019 e della nota DGPER n. 40769 del 13.9.2019, sia prevista la possibilità per gli assistenti amministrativi non di ruolo di dichiarare la prestazione effettuata in qualità di DSGA nell’a.s. 2019-20 sulla base della richiamata intesa quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo. La medesima possibilità deve essere prevista anche per il servizio svolto in qualità di DSGA nell’a.s. 2020-21 sulla base dell’intesa del 18 settembre 2020. 

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 
È, altresì, valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, in coerenza con quanto disposto dall’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

NOTA MINISTERO CONCORSO ATA 24 MESI