SUPPLENTE TEMPORANEO E SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE DURANTE PERIODO NATALIZIO: SPETTA LA PROROGA DELLA SUPPLENZA ?

Si avvicina il periodo di sospensione delle lezioni conseguente alle vacanze natalizie e, in contemporanea, iniziano le preoccupazioni per i supplenti in servizio che non sanno se hanno diritto o meno alla proroga della supplenza nel caso in cui stanno sostituendo personale assente per malattia o altra causa.

In proposito, riteniamo sia utile fare chiarezza su tale situazione.

  1. prima fattispecie: docente che sia assente per sette giorni prima delle vacanze natalizie e alla ripresa delle lezioni manchi nuovamente per almeno sette giorni con nuova certificazione.                                                                                                                  In questo caso al l supplente spetta la proroga della supplenza compreso il periodo delle vacanze natalizie. Questo è stabilito dall’art. 40 del CCNL/SCUOLA al comma 3. In questo senso il nuovo contrato dovrà decorrere dal primo giorno di inizio delle sospensione delle attività didattiche.
  2. seconda fattispecie: docente che si assenta per un periodo inferiore a sette giorni prima delle vacanze natalizie e rientra in servizio il primo giorno di ripresa delle lezioni dopo le vacanze.                                                                                                                                                        In questo caso al docente non spetta la proroga della supplenza.
  3. terza fattispecie: docente assente sino al 22 dicembre per malattia che, il 23 dicembre, comunichi alla scuola di essere a disposizione per aver terminato il periodo di malattia. Il 9 gennaio 2023 non riprende servizio in quanto è nuovamente in malattia.                               Premesso, che il Capo di Istituto è obbligato a ritenere valida alla dichiarazione di ripresa del servizio resa dal docente assente sino al 22 dicembre con cui comunichi ufficialmente di essere a disposizione della scuola (appare evidente che in tal caso il congedo si interrompe-si badi bene il 23 dicembre deve coincidere con un giorno lavorativo e non con un giorno festivo-). Nel caso in cui il docente non riprende servizio il 9 gennaio,  per stessa o diversa tipologia rispetto alla precedente, ripartirebbe il congedo ex novo e non va sommata alla precedente.