SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO TRIENNALE PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE ED UTILIZZAZIONI PER L’A.S. 2019/2020: IL TESTO E IL COMMENTO

Sottoscritto il contratto integrativo, a valenza triennale, con cui sono disciplinate sia le assegnazioni provvisorie che le utilizzazioni per l’a.s. 2019/2020.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

  • potrà essere richiesta per una sola provincia. Cioè la provincia per la quale sussistono i motivi per richiedere assegnazione (ricongiungimento famiglia, genitori, assistenza).
  • le preferenze esprimibili sono quelle con codice puntuale, ovvero:
  1. Scuole
  2. Comuni
  3. distretti
  4. intera provincia.
  • I MOTIVI PER CHIEDERE L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 

Come già detto, l’assegnazione provvisoria può essere richiesta, ai sensi dell’art.7, comma 1, dell’ipotesi di CCNI utilizzazioni 2019/2022, dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorrano almeno uno dei seguenti motivi:

– ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

– ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

– gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria; – ricongiungimento al genitore.

  • Si sottolinea che non è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria all’ interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali, da coloro che si avvalgono di una delle precedenze secondo il successivo art.8 del CCNI utilizzazioni 2019/2022.

PREFERENZE  E CODICI 

  • Nell’ambito della provincia richiesta si possono indicare fino a 20 preferenze per i docenti della scuola infanzia  e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
  • La tipologia di preferenza è indifferente nel calcolo delle 20 o 15; quindi sommando preferenze di scuola, comune, distretto, provincia

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA SU ALTRE CLASSI DI CONCORSO 

  • l’art.7, comma 4, dell’ipotesi di CCNI Utilizzazioni del 12 giugno 2019, prevede che l’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del CCNI del 6 marzo 2019, ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato. La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.
  • L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso, secondo l’ordine previsto dalla sequenza operativa di cui all’allegato 1.
  • Ai sensi del comma 5, art.7, dell’ipotesi CCNI utilizzazioni 2019/2022, non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2019/20, ovvero 2020/2021 ovvero 2021/2022.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE SU SOSTEGNO SENZA SPECIALIZZAZIONE

  • Il contratto siglato ha confermato la possibilità di chiedere l’assegnazione provvisoria su posto di sostegno, solo per altra provincia, da parte dei docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché siano stati ammessi ai percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.

DOCENTi NOMINATI DAL CONCORSO STRAORDINARIO E IN ANNO DI PROVA – FIT-

I docenti immessi in ruolo al terzo anno FIT (ex DDG 85/2018) POTRANNO fare richiesta di assegnazione provvisoria: La disposizione riguarderà i docenti FIT in anno di prova assunti da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto 2018 che potranno fare domanda di assegnazione nonostante abbiano avuto in questo anno scolastico lo status di docenti a tempo determinato. Dunque, per i docenti FIT la cui graduatoria è stata pubblicata entro il 31 agosto 2018,  sarà consentito presentare domanda di assegnazione provvisoria, sia provinciale che interprovinciale.

LE PRECEDENZE :

ATTENZIONE:

Nelle domande di assegnazione è stata resa obbligatoria l’indicazione, fra le preferenze, del comune o distretto subcomunale in cui si svolgono le attività di assistenza e/o cura, o dove risiede il familiare al quale si chiede il ricongiungimento. Nel caso di omissione del codice sintetico e di contestuale espressione di scuole di altri comuni, la domanda non sarà annullata, ma verrà presa in considerazione esclusivamente per le preferenze del comune senza beneficiare della precedenza.

PERSONALE ATA

Per il personale ATA non ci sono sostanziali novità visto  che è stato sostanzialmente riproposto il testo del precedente CCNI, rendendo omogenee a quelle previste per i docenti le regole riguardanti le precedenze e il vincolo del codice sintetico nel caso di domande di assegnazione provvisoria. Il testo quindi ricalca quello degli anni precedenti, tranne in alcune parti, come per esempio l’espressione delle preferenze per ottenere le precedenze per cui è stato necessario adeguarlo a quanto già previsto per i docenti. È stata dunque armonizzata la disciplina delle precedenze che presentava delle incongruità fra la sezione docenti e la sezione ATA.  

TEMPISTICA

Verrà  fissata dal Miur  con apposita O.M.; voci di corridoio propendono per un periodo di 15 giorni entro cui fare domanda e, cioè, dal 1 luglio al 16 luglio 2019