SOSPENSIONE DELLE LEZIONI NEL PERIODO NATALIZIO: EFFETTI SULLE SUPPLENZE

Il periodo di sospensione delle lezioni in Puglia nel periodo natalizio, secondo il calendario regionale, avrà inizio il 23 DICEMBRE e terminerà il  5 GENNAIO 2023

In detto periodo, si pone la questione relativa al trattamento del personale docente in servizio quale supplente temporaneo in relazione agli effetti che la sospensione delle lezioni produce sul rapporto di lavoro.,

In proposito, riteniamo sia utile fare chiarezza su tale situazione.

  1. prima fattispecie: docente che sia assente per sette giorni prima delle vacanze natalizie e alla ripresa delle lezioni manchi nuovamente per almeno sette giorni con nuova certificazione.                                                                                                                  In questo caso al l supplente spetta la proroga della supplenza compreso il periodo delle vacanze natalizie. Questo è stabilito dall’art. 40 del CCNL/SCUOLA al comma 3. In questo senso il nuovo contrato dovrà decorrere dal primo giorno di inizio delle sospensione delle attività didattiche.
  2. seconda fattispecie: docente che si assenta per un periodo inferiore a sette giorni prima delle vacanze natalizie e rientra in servizio il primo giorno di ripresa delle lezioni dopo le vacanze. In questo caso al docente non spetta la proroga della supplenza.
  3. terza fattispecie: docente assente sino al 22 dicembre per malattia che, il 23 dicembre, comunichi alla scuola di essere a disposizione per aver terminato il periodo di malattia. L’8 gennaio 2024 non riprende servizio in quanto è nuovamente in malattia.  Premesso, che il Capo di Istituto è obbligato a ritenere valida alla dichiarazione di ripresa del servizio resa dal docente assente sino al 22 dicembre con cui comunichi ufficialmente di essere a disposizione della scuola dal 23 dicembre (appare evidente che in tal caso il congedo si interrompe, si badi bene il 23 dicembre deve coincidere con un giorno lavorativo e non con un giorno festivo-). Nel caso in cui il docente non riprende servizio l’8  gennaio,  per stessa o diversa tipologia di assenza rispetto alla precedente, ripartirebbe il congedo ex novo e non va sommata alla precedente.. In ogni caso appare evidente che non vi è assolutamente dubbio che spetti la riconferma del supplente, per continuità didattica, considerando che il  titolare non effettua mai un rientro effettivo in servizio, per cui, a il supplente rimane in servizio con conferma del contratto ma con esclusione del pagamento del periodo della sospensione delle lezioni, coincidenti con il periodo natalizio.