RINUNCIA ALLA NOMINA IN RUOLO: LE CONSEGUENZE

Al fine di dare risposta ai quesiti che vengono avanzati in ordine agli effetti della rinuncia alla nomina in ruolo, si rappresenta che:

Vi è la possibilità, sia nella  prima fase (assegnazione provincia) che nella seconda fase (assegnazione sede scolastica di servizio)  delle immissioni in ruolo, oltre che nella call veloce, di poter presentare istanza di rinuncia.

COME PRODURRE ISTANZA DI RINUNCIA : 

  • tramite la presentazione della domanda on-line (prima e seconda)
  • successivamente all’assegnazione della provincia/classe di concorso/tipo di posto, tramite comunicazione all’USR/UST di riferimento
  • successivamente all’assegnazione della scuola, tramite comunicazione all’USR/UST di riferimento.

Nella prima fase delle immissioni in ruolo (assegnazione della provincia/classe di concorso/tipo di posto), qualora ove il docente non intenda ottenere nomina in ruolo in riferimento ad una o più delle province/insegnamento, dovrà esprimere la propria rinuncia. E’ sempre possibile anche rinunciare a tutte le province/insegnamento o ad alcune province/insegnamento, ma in tal caso non parteciperà alla fase di elaborazione per tali province.

Nella seconda fase, i docenti che hanno ricevuto l’assegnazione di provincia/classe di concorso dalla Fase 1 e intendono rinunciare, dovranno accedere in POLIS all’apertura delle Fase 2 e registrare la rinuncia.

Vediamo ora quali sono le conseguenze della rinuncia

Rinuncia da procedura ordinaria immissione in ruolo: cancellazione dalla graduatoria alla quale si è rinucniato. L’aspirante non potrà più ricevere proposte di assunzione dalle stesse graduatorie

Rinuncia da graduatoria di merito (GM) dei concorsi: cancellazione dalla specifica graduatoria, sia per i vincitori che per gli idonei, che mantengono la permanenza nelle graduatorie per altre classi di concorso/tipologia di posto, se presenti

Rinuncia da fascia aggiuntiva del concorso 2016: l’aspirante decade dall’elenco aggiuntivo, ma rimane nella graduatoria del concorso, se vincitore, e nelle altre graduatorie in cui è inserito

Rinuncia da graduatoria ad esaurimento (GAE): cancellazione dalla GAE specifica per il posto/graduatoria oggetto di rinuncia. L’aspirante che rinuncia a un posto nel sostegno mantiene la permanenza nella graduatoria su posto comune/classe di concorso

Rinucia da call veloce: esclusione dalla procedura di call-veloce  In pratica, non si è più considerati per l’assunzione con chiamata diretta

Rinuncia da graduatoria provinciale (GPS) di prima fascia: l’aspirante è escluso dalla procedura straordinaria per le assunzioni da GPS per l’a.s. 2022/23, ma conserva il diritto a permanere in graduatoria e ad ottenere incarichi di supplenza da GPS.