RICOSTRUZIONE DI CARRIERA: IL GOVERNO INTENDE PRENDERE IN GIRO I NUOVI IMMESSI IN RUOLO

Il personale docente della scuola dopo aver superato il periodo di prova può produrre domanda di ricostruzione di carriera che,  in “soldoni” (si fa per dire), significa chiedere il ricnoscimento ai fini della progressione di carriera dei servizi non di ruolo.

Orbene, il T.U.297/1994 art.489 stabilisce che il servizio non di ruolo deve essere prestato nella scuola statale (a prescindere dal numero di ore di insegnamento) e per almeno 180 giorni (anche non consecutivi) oppure ininterrottamente dal 1^ febbraio sino alla fine delle lezioni e partecipazione agli scrutini.

Tale disposizione, poi, prevede che anche se il servizio sia stato reso per 180 giorni in ogni caso viene valutato per anno intero per la carriera.

Facendo un esempio, nel caso,di un docente che ha prestato 8  anni di servizio  non di ruolo (esempio: per 200 giorni per 6 anni ciascuno e 100 giorni negli altri due anni )  allo stesso vengono valutati anni 6 (tralasciando i due anni in cui sono stati prestati solo 100 giorni ). Di tali anni 6  i primi 4 anni sono valutati  per intero e i successivi 2 anni per 2/3 ossia 1 anno e 4 mesi, per un totale di anni 5 e mesi 4 ( 4 anni + anni 1 e mesi 4).

In sostanza a fronte di 1400 giorni di servizio effettivo il docente si vede riconosciuto anni 5 e mesi 4.

Avverso tale determinazione (ossia valutazione parziale dei 6 anni) molti docenti hanno prodotto ricorso chiedendo che non ci fosse abbattimento (ossia 4 anni più 2/3 della parte restante, come stabiliva l’art-.489) ma che tutto il periodo fosse valutato per intero (tutti e 6 gli  anni come nel nostro esempio).

I vari tribunali del lavoro hanno, inizialmente, accolto i ricorsi per cui i ricorrenti si sono visti riconosciuti tutti i periodi non di ruolo (nel nostro esempio 6 anni anzichè 5 anni e 4 mesi).

Successivamente, però, alcuni tribunali (in primis Foggia) hanno cambiato orientamento e hanno inteso accogliere i ricorsi nei soli casi in cui il totale effettivo dei giorni prestati, nel nostro esempio 1400 giorni, fosse superiore al riconoscimento effettuato ai sensi art.489. Nell’esempio che stiamo facendo avendo l’interessato ottenuto un riconoscimento di 5 anni e 4 mesi esso è più favorevole rispetto al totale dei giorni di servizio prestato pari a 1400 giorni ( cioè  anni 3 e mesi 10), per cui un eventuale ricorso sarebbe stato respinto. Lo stesso caso, però, esaminato solo alcuni mesi prima sarebbe stato accolto riconoscendo al docente 6 anni di servizio ai fini della carriera.

Orbene, cosa ha pensato o si appresta a decretare il governo, ispirandosi al nuovo orientamento dei tribunali del lavoro, modifica l’art 489 ed estende a tutti gli assunti dal 1.9.2022 il principio secondo cui va valutato l’effettivo servizio e non più valutando come anno intero l’aver svolto 180 giorni di servizio ovvero ininterrotto servizio dal 1 febbraio sino al termine delle lezioni e partecipazione agli scrutini. 

Concretamente, e in maniera subdola, il Governo illudendo i nuovi immessi in ruolo sul fatto che anche le supplenze brevi di alcuni mesi saranno valutati eludebil diritto a riconoscere come anni interi i servizi resi per 180 giorni. 

Un danno non indifferente e che incide sia sotto l’aspetto economico che giuridico per gli immessi in ruolo nel 2022, con il timore che detto nuovo orientamento  possa essere esteso anche nella valutazione dei servizi per l’inclusione nelle graduatorie GPS e operazioni di mobilità.