PUBBLICATO IN G.U. LA LEGGE N.79 DEL 29 GIUGNO 2022 DI CONVERSIONE DEL D.L. 36 CONTENENTE, FRA L’ALTRO, RIFORMA RECLUTAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

La Riforma del  reclutamento e formazione docenti- N. 79 del 29 giugno 2022  –  è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 

 Il nuovo sistema prevede, a regime, un percorso abilitante con il conseguimento di 60 CFU gestito solo dalle Università con una prova finale che include una prova scritta e una prova simulata. Sono stati previsti, poi, altri tre percorsi.

  1. I docenti, con almeno 30 CFU, potranno accedere ai concorsi a condizione che una parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto: questo secondo percorso, però, rappresenta una fase transitoria che resterà in vigore solo sino al 31 dicembre 2024.I percorsi abilitanti saranno strutturati attraverso 60 CFU/CFA, di cui 20 per tirocinio e 10 di Pedagogia. I dettagli in merito saranno definiti nel DPCM che sarà emanato entro questo mese di luglio. I CFU/CFA saranno aggiuntivi rispetto a quelli della laurea. Sarà possibile il riconoscimento dei 24 CFU, fermo restando l’obbligo di svolgere almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.
  2. I docenti che possiedono almeno tre anni di servizio svolte negli ultimi cinque (valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124) potranno partecipare ai concorsi senza che siano richiesti ulteriori CFU e senza abilitazione. Almeno un’annualità di servizio, però, dovrà essere specifica, ovvero svolta nella stessa classe di concorso per cui si partecipa al concorso.
  3. Anche ai docenti che hanno conseguito, entro il 31 ottobre 2022, i 24 CFU sarà consentito l’accesso ai concorsi fino al 31 dicembre 2024. Come nel caso dei 30 CFU, saranno poi chiamati ad integrare la formazione iniziale tramite il conseguimento di altri 30 CFU, anche in questo caso, come per gli altri casi, è previsto il superamento della prova finale necessaria per l’abilitazione.

concorsi saranno annuali: cambiano i quesiti della prova scritta (non più test a crocette ma domande a risposta aperta). 

La formazione, dal suo canto, pur basandosi sulla volontarietà, con la frequenza di corsi triennali (con verifiche intermedie annuali e prova finale), dovrà sostenere una prova finale. In tale modo potrà percepire un elemento accessorio una tantum di importo compreso tra il 10 e il 20 per cento del proprio trattamento stipendiale.

Tra le altre novità, citiamo lo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi della scuola secondaria, il concorso riservato agli IRC, la procedura straordinaria per l’assunzione degli insegnanti di sostegno e l’accesso diretto al TFA sostegno da parte dei docenti abilitati e con tre anni di servizio su sostegno.

Ci riserviamo di organizzare un incontro in video conferenza nel quale esamineremo nel dettaglio tutte le novità, in attesa che il Ministero emani, per quanto di competenza anche i decreti attuativi

TESTO DEFINITIVO DELLA LEGGE 79 IN G.U.