PROGETTI DIRITTI A SCUOLA: AL VIA IL RECLUTAMENTO CON UNA NOTA DELL’USR PUGLIA ALQUANTO DISCUTIBILE E CONFUSA

L’USR PUGLIA HA INVIATO ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA LA NOTA CON CUI SI AUTORIZZA A RECLUTARE IL PERSONALE DOCENT ED ATA PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI REGIONALI “DIRITTI A SCUOLA”.

INVERO, LA NOTA, E L’ALLEGATA INTESA CON LA REGIONE PUGLIA, CHIARISCE IN MODO INEQUIVOCABILE  CHE  NON  PUO’ ACCETTARE LA NOMINA:

A) il personale che, nel corrente a.s.  abbia già accettato una supplenza annuale (31 agosto)  o
sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) conferita sia per l’intero orario che per spezzone orario; ciò sia se la nomina sia stata conferita in quanto iscritti nella graduatoria ad esaurimento sia che sia stata conferita in quanto iscritti nelle  graduatorie di circolo o d’istituto. Tale nomine anche se riferite per esempio al sostegno, non consentono l’abbandono per accettare i progetti per diritti a scuola- 
B) il personale individuato che abbia in corso una supplenza temporanea conferita dal dirigente scolastico può, viceversa, accettare il contratto di collaborazione continuativa o tipologia per i progetti diritti a scuola,  ma perde la possibilità di conseguire, successivamente, e limitatamente al corrente anno scolastico,  supplenze per tutte le graduatorie d’istituto. 

SI RICORDA CHE PER COLORO CHE ACCETTANO NOMINE PER  I PROGETTI DIRITTI A SCUOLA E’  RICONOSCIUTA  LA SOLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO :

A) NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PERSONALE DOCENTE 

B) NELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI PER IL PERSONALE ATA. 

C) NEGLI ELENCHI PROVINCIALI  AD  ESAURIMENTO  PERSONALE ATA

D) NELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO SIA PER IL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

LA NOTA DELL’USR PER LA PUGLIA, DI CONTRO, IN MANIERA CONFUSA E ALQUANTO “PILATESCA” LASCIA, POI, AGLI UFFICI TERRITORIALI E ALLE SCUOLE LE MODALITA’ DI RECLUTAMENTO. INFATTI, MENTRE AL PUNTO UNO DELL’INTESA SI STABILISCE CHE GLI AVENTI DIRITTO ALLA NOMINA DEVONO ESSERE “TRATTI” DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO OVVERO DALLE GRADUATORIE D’ISTITUTO, SECONDO LE PREVISIONI DI CUI ALL’ART.1 DEL D.M. 131/2007, POI, SI AGGIUNGE, TESTUALMENTE  “VA DA SÉ, CONSEGUENTEMENTE, CHE PER I POSTI RESISI DISPONIBILI DOPO IL 31 DICEMBRE LA COMPETENZA È DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE”. LA STESSA DICITURA IL DIRETTORE GENERALE DELL’USR, UTILIZZA NELLA NOTA CON CUI TRASMETTE L’INTESA ALLE SCUOLE.

ORA, DETTO CIO’, CI CHIEDIAMO, ATTESO CHE LE NOMINE SONO EFFETTUATE DOPO IL 31 DICEMBRE E CHE I PROGETTI SONO STATI APPROVATI ANCHE DOPO TALE DATA (INFATTI SOLO SE LE ATTIVITA’ FOSSERO STATE APPROVATE PRIMA ERA POSSIBILE PROBABILMENTE FAR RICORSO ALLE GAE E/O GRADUATORIE PERMANENTI PER IL PERSONALE ATA) ERA SUFFICIENTE CHIARIRE CHE LA COMPETENZA ALLA NOMINA E’ DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.

A COSA SERVE, QUINDI, TUTTO IL “GIRO DI PAROLE” PER ARRIVARE ALLO STESSO RISULTATO ????? MISTERI DEL “LESSICO BUROCRATICO” CHE TARDA AD ESSERE ELIMINATO DAGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEL MIUR E DI CERTE DIREZIONI GENERALI IN PARTICOLARE.