POSTI DI SOSTEGNO RESIDUI E CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI

Mentre giungono notizie contraddittorie, seppur non ufficiali, da parte dell’UST di Foggia in ordine alla procedura da seguire per il conferimento delle supplenze annuali sui posti di sostegno rimasti disponibili dopo il conferimento delle nomine ai docenti in possesso del titolo di specializzazione ovvero 3 anni di servizio su posti di sostegno, riteniamo utile precisare che, per effetto di quanto disposto dalla O.M. n.60 – art.12 commi 4 e 7 sui predetti posti occorre procedere alla compilazione di graduatorie incrociate, ai fini del conferimento delle predette supplenze sui posti di sostegno. Per l’effetto, quindi, a differenza di quanto avveniva in passato (quando le graduatorie provinciali di sostegno erano esaurite) RIENTRA SEMPRE NELLA COMPETENZA DELL’UST LA NOMINA DEI SUPPLENTI ANNUALI SU POSTI DI SOSTEGNO ANCHE SE PRIVI DI TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE (in passato tale competenza era dei Capi di istituto)

Infatti, il comma 4 dell’art.12 della O.M. 60/2020 così recita “I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione dalle GAE, ai sensi del comma 5, e dalle relative GPS con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni”

In ragione di tale disposizione, quindi, l’UST deve procedere a conferire le nomine iniziando dai posti di sostegno, con priorità rispetto alle altre tipologie di posti (currriculari, posti comuni, lingua)

Il successivo comma 7 sempre dell’art.12 della più volte citata O.M. 60, così recita “In caso di ulteriore incapienza, si procede all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio”

Come si diceva sopra, quindi, in caso vi siano ulteriori disponibilità non coperte da specializzazione occorre procedere a due graduatorie incrociate. La prima con tutti coloro i quali sono iscritti in GAE e la seconda con tutti coloro che sono iscritti in GPS, seppur non provvisti di titolo di specializzazione.

Su tale procedura non sussistono dubbi, per cui l’UST deve necessariamente procedere in tal senso.

Con l’occasione, pare utile sottolineare quanto disposto dai commi 11 e 12 sempre dell’art.12 della O.M. 60

COMMA 11 “ L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all’articolo 2 a orario non intero. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella
classe e nelle attività di sostegno.

Ciò vuol dire che solo  il docente che per mancanza di posti a orario intero (quindi se è stato costretto a scegliere spezzoni orario in assenza di  posto intero) ha diritto al completamento d’orario mediante riconvocazione per disponibilità orario sopravvenute ovvero per cattedre intere che risultino possibili frazionare per consentirgli il completamento. Il docente, invece che, pur in presenza di posto intero ha scelto lo spezzone orario, non ha diritto al completamento dalla GAE o GPS ma solo dalle graduatorie di istituto.

COMMA 12. “Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l’accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.”

Ciò vuol dire che l’UST di Foggia, avendo proceduto alla contestuale convocazione in una sola tornata di più classi di concorso, ha l’obbligo di conferire la nomina a docenti inclusi ed aventi titolo a più nomine annuali, su tutti i posti per i quali l’interessato ha diritto. Sarà cura dell’interessato, poi, scegliere e comunicare il posto che accetta. Successivamente, l’UST procedere, sulle disponibilità residue,  ad effettuare lo scorrimento della graduatoria, non essendo possibile il rifacimento delle operazioni.