PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO PER INADEMPIENZA OBBLIGO VACCINALE: SI PUO’ RISCATTARE IL PERIODO SENZA RETRIBUZIONE AI FINI PENSIONISTICI

Il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 e la successiva Circolare Min. Istruzione n.1889 del 07/12/2021 hanno introdotto l’obbligo vaccinale per il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia.

L’inosservanza dell’obbligo ha comportato l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

L’INPS con circolare n. 94 del 02/08/2022 ha fornito chiarimenti in merito ai contributi e alla possibilità di riscatto.

L’assenza di obbligo retributivo (e di altro compenso o emolumento, comunque denominato) durante le giornate di assenza ingiustificata, in quanto espressamente prevista da disposizione di legge, ha determinato anche il venire meno dell’obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro (pubblico e privato) e, conseguentemente, il lavoratore (assente ingiustificato) non ha diritto ad alcuna copertura assicurativa di natura obbligatori.

Nella circolare l’INPS precisa che per i periodi privi di copertura assicurativa, conseguenti alle fattispecie di sospensione ovvero di assenza ingiustificata contemplate nell’ambito della circolare, è estesa la facoltà di riscatto o di prosecuzione volontaria. Si rinvia, in materia, alla circolare n. 220 del 14 novembre 1996 (paragrafo 3.5 per i riscatti) e, per gli iscritti alla Gestione pubblica, alle circolari ex Inpdap n. 9 del 14 febbraio 1997 e n. 12 del 24 febbraio 1999.

VEDI LA CIRCOLARE INPS