PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA: NOTA MINISTERIALE DI CHIARIMENTO

Con nota  n. 15681 del 21 aprile 2022 il Ministero ha fornito indicazioni per il completamento delle attività formative per il periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti e dei docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.

Il Ministero, a seguito dei quesiti pervenuti , ha fornito  chiarimenti per lo svolgimento e la conclusione del periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti e in passaggio di ruolo, in particolare ha precisato: 

a) Le caratteristiche del periodo di formazione e prova
Come previsto dai Decreti Ministeriali n. 850/2015 e n. 310/2021, il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche.

Il percorso di formazione e prova dei docenti neoassunti, si articola, inoltre, in laboratori formativi (art. 8 del D.M. 850/2015 e del D.M. 310/2021), in attività in presenza di peer to peer (art. 9 dei medesimi Decreti Ministeriali) e di visiting presso le scuole innovative (per i docenti neoassunti che lo hanno richiesto), nonchè in attività di formazione on-line della durata di 20 ore da realizzarsi sulla piattaforma digitale predisposta da INDIRE. 

b) Il superamento dello stato di emergenza e le disposizioni per la scuola
Il recente Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, contenente le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 in vista della cessazione dello stato di emergenza, contiene misure che riguardano la scuola. Nello specifico, il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede che “l’atto di accertamento dell’inadempimento [dell’obbligo vaccinale] impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.

Pertanto, per i docenti in periodo di formazione e prova che si trovano in tale situazione, al fine dell’individuazione dei servizi utili per lo svolgimento del suddetto periodo, si richiamano le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3 dei citati Decreti Ministeriali 850/2015 e 310/2021, secondo cui “…sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali”.

Per il regolare svolgimento del periodo di formazione e di prova dei docenti neoassunti, restano, inoltre, confermati i laboratori formativi e le attività in presenza, quali il peer to peer, il visiting (per i docenti neoassunti interessati) e la visita delle classi da parte del dirigente scolastico.

c) Indicazioni per il completamento del periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti

Nel caso di impossibilità di espletamento di una o più delle attività obbligatorie sopra elencate, il periodo di formazione e di prova dei docenti neoassunti e con passaggio di ruolo sarà ripetuto nell’anno scolastico successivo.

Restano inoltre confermate le attività conclusive di valutazione del periodo di formazione e di prova previste nella già richiamata normativa vigente.

d) Indicazioni per gli incontri conclusivi
Come di consueto le scuole polo per la formazione, d’intesa con gli U.S.R., programmeranno le azioni conclusive del percorso formativo con riferimento agli incontri di chiusura delle attività, valutando anche la possibilità di realizzare incontri in presenza nel rispetto delle attuali normative di sicurezza in tema di contenimento dell’epidemia da COVID-19, anche in considerazione del “Piano scuola 2021-2022 successivo alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19”.

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