PERCORSI ABILITANTI DA 60/30/36 CFU: IN ATTESA DEI BANDI FORNIAMO ALCUNI CHIARIMENTI

Dopo la pubblicazione da parte del MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ dei decreti n. 620 e 621 del 22-04-2024, riguardanti le disposizioni concernenti l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico- pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024, nonché l’autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila, si attendono ora i bandi delle Università per poter produrre domanda da parte dei docenti interessati alla frequenza dei predetti corsi. 

Tenuto conto delle numerose richieste di chiarimento, si ritiene utile fornire il SEGUENTE VADEMECUM  DI ORIENTAMENTO 

PREMESSA

I posti totali autorizzati sono 51.753 suddivisi  su base regionale e per classe di concorso, tenuto conto della offerta formativa presentata dalle istituzioni universitarie e AFAM. In caso di Centri costituiti da più Università o Istituzioni AFAM, i posti sono assegnati alla sola istituzione capofila del Centro che poi avrà il compito di ripartirli tra tutte le Istituzioni aggregate.

Nel provvedimento ministeriale è  stata anche definita, per l’a.a.2023/24  la quota di posti riservata, del 45 per cento dei percorsi da 60 cfu, a favore di :

a) docenti che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti;

b) docenti che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria bis.

Nell’ambito della suddetta quota di riserva, il 5 per cento è destinato ai docenti titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni. Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5 per cento fossero inferiori al numero di posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva.

I docenti già in possesso di abilitazione che intendono acquisire ulteriore abilitazione per altra classe di concorso, ovvero docenti in possesso del titolo di sostegno che intendono abilitarsi su classe di concorso, partecipano ai corsi da 30 CFU, già banditi e che si andranno a bandire, che si svolgono in modalità online senza essere a numero programmato, per cui non sono interessati ai percorsi di cui appresso si dirà che sono disciplinati dai sopra citati decreti ministeriali. 

Ogni aspirante può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.

Possono essere riconosciuti nei percorsi abilitanti i CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, nel caso in cui:

  • siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale;
  • non superiore comunque a 12 nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso
  •  non superiore comunque a 5 nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto.
  • Nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del
    dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale
  • Negli altri percorsi (36/30) possono essere riconosciuti in proporzione CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici (si vedano quelli riconosciuti nei percorsi da 60 CFU/CFA).
  • Per l’anno accademico 2023/24 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, anche con modalità telematiche, comunque sincrone, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale.
  • Per l’acquisizione di ogni CFU o CFA di tirocinio è previsto un impegno in presenza nei gruppi-classe pari a 12 ore
  • Per l’accesso alla prova finale è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa.

CLASSI DI CONCORSO ACCORPATE- D.M. . 22 dicembre 2023- 

I docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso.

Elenco classi di concorso accorpate: 
• A-01 e A-17: fusione di Arte e Disegno con Storia dell’arte diventa A-01 Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado.
• A-12 e A-22: unione delle Discipline letterarie con Italiano, Storia e Geografia diventa A-12 Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado.
• A-24 e A-25: integrazione delle Lingue e culture straniere con l’Inglese o seconda lingua comunitaria diventa A-22 Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado.
• A-29 e A-30: aggregazione di Musica nei diversi gradi di istruzione secondaria diventa A-30 Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado.
• A-48 e A-49: combinazione delle Scienze motorie e sportive diventa A048 Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado.
• A070 e A072 diventa A-70 Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia.
• A-7 e A-3 diventa A-71 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia.

COSTO DEI PERCORSI ABILITANTI

  • 2.500 euro per i corsi da 60 CFU/CFA.
  • 2.000 euro per gli studenti che frequentano i corsi contemporaneamente all’iscrizione al percorso della laurea magistrale per i
    corsi da 60 CFU/CFA e per gli altri percorsi.
    N.B. il costo massimo complessivo destinati all’acquisizione dei primi 30 CFU/CFA del nuovo percorso di abilitazione come requisito che permette, in
    assenza di abilitazione, la partecipazione al secondo concorso della fase transitoria entro il 31/12/2024 (lettera C) e il completamento degli ulteriori 30
    CFU/CFA dopo il superamento del concorso, non può superare nel complesso l’importo di euro 2.500.
    I costi massimi posti a carico dei partecipanti alle prove finali dei percorsi di formazione iniziale sono pari a euro 150.

I PERCORSI ABILITANTI E I REQUISITI PER ACCEDERE 

Percorso abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA

DESTINATARI:

Aspiranti docenti  laureati (magistrale o magistrale a ciclo unico o titolo equivalente) e laureandi con almeno 180 crediti (ALLEGATO 1 DPCM 4/8/2023). Diploma ITP per le classi di concorso della tabella B;

Ai fini del conseguimento dei 60 CFU/CFA possono essere riconosciuti i 24 CFU/CFA solo se conseguiti entro il 31/10/2022, ferma restando la necessità di acquisire almeno 10 CFU o CFA di tirocinio diretto.

2

Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA

DESTINATARI: 

A) Aspiranti docenti che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti (Art. 2-ter, comma 4-bis del DL 59/2017).
B) Aspiranti docenti  che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria bis (Art. 2-ter, comma 4-bis del DL 59/2017).
C) Docenti vincitori del concorso, sia della fase transitoria entro il 31/12/2024 che a regime dall’1/1/2025, che non hanno l’abilitazione all’insegnamento e hanno partecipato alla procedura concorsuale in quanto docenti con almeno 3 anni di servizio nei cinque anni precedenti nella scuola statale.

3.

Percorso universitario o accademico di formazione iniziale di 30 CFU/CFA

DESTINATARI;

Aspiranti docenti che intendono acquisire i primi 30 CFU/CFA del nuovo percorso di abilitazione come requisito che permette, in assenza di abilitazione, la partecipazione al secondo concorso della fase transitoria entro il 31/12/2024 (Art. 18-bis, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017, art. 14, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023 e ALLEGATO 3 DPCM 4/8/2023)

4

Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA

DESTINATARI :

Aspiranti docenti che, in possesso dei 30 CFU di cui al punto 3, superano la seconda procedura concorsuale della fase transitoria entro il 31/12/2024 (Art.18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e art. 14, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023).

5

Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 36 CFU/CFA

DESTINATARI: 

Aspiranti docenti che hanno partecipato alla procedura concorsuale della fase transitoria entro il 31/12/2024 con i 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 e, avendola superata, accedono al percorso abilitante per acquisire i restanti 36 CFU/CFA (Art.18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023).

I PERCORSI ABILITANTI SONO A NUMERO CHIUSO

A differenza dei percorsi da 30 CFU riservati ai docenti già abilitati o in possesso del titolo di sostegno, i percorsi di cui ai punti 1,2,3,4,5, sono a numero programmato (numero chiuso) 

PERCORSI ABILITANTI PER DOCENTI CHE GODONO DELLA RISERVA DEL 45%

Qualora le domande di ammissione dei partecipanti al percorso di cui al PUNTO 2  eccedano i posti autorizzati e riservati, SI FORMA UNA GRADUATORIA i cui criteri per l’accesso sono quelli indicati nell’allegato A ai decreti ministeriali

PERCORSI ABILITANTI PER DOCENTI CHE PARTECIPANO AI CORSI DA 60 CFU

  • Qualora le domande di ammissione dei canditati ai percorsi di cui al PUNTO 1 – 60 CFU/CFA – eccedano i posti autorizzati;
  • Qualora le domande di ammissione dei canditati ai percorsi di cui al punto 3 destinati all’acquisizione dei primi 30 CFU/CFA del nuovo percorso diabilitazione, requisito che permette, in assenza di abilitazione, la partecipazione al secondo concorso della fase transitoria entro il 31/12/2024 eccedano i posti autorizzati, si formano graduatorie distinte i cui criteri per l’accesso sono quelli indicati nell’allegato B ai decreti ministeriali