PAGAMENTO TFS E TFR DA PARTE DELL’INPS: AGGIORNAMENTO TEMPISTICA

L’INPS, con circolare n. 30 del 27 marzo 2026., ha aggiornato i termini di pagamento del trattamento di fine servizio (TFS) e di fine rapporto (TFR) per gli ex dipendenti pubblici, a seguito di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio n. 199/2025.

Ricordiamo che tutti i dipendenti pubblici, quindi anche il personale della scuola, ha diritto al pagamento della liquidazione e, attualmente, ne esistono di due tipi: il TFR (trattamento di fine rapporto) e il TFS (trattamento di fine servizio), all’atto della cessazione dal serviz

Il TFS è destinato solo ai dipendenti pubblici assunti fino al 31 dicembre 2000 mentre il TFR è la normale liquidazione, destinata a tutti i dipendenti, sia pubblici sia privati, assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato.

In ogni caso il TFR e TFS spettano a destinatari diversi e sono erogati in modalità diverse, perciò hanno anche una tassazione diversa.

Il TFS:

  • viene corrisposto ai dipendenti pubblici a tempo determinato assunti tra il 1999 e il 2000;
  • viene corrisposto ai dipendenti pubblici a tempo indeterminato assunti fino al 31/12/2000;
  • non consente di richiedere un anticipo se si sta ancora lavorando.

In ogni caso, come per il TFR, si può scegliere di destinare il TFS a un fondo previdenziale, oppure di optare per il TFR.

Un’altra differenza tra TFR e TFS è la modalità di erogazione.

Il TFS viene corrisposto:

  • dopo 150 giorni per infortunio o decesso;
  • dopo 12 mesi per decorrenza dei termini di età o servizio, quindi pensionamento o scadenza del contratto;
  • dopo 24 mesi per licenziamento o dimissioni volontarie;
  • in un’unica rata se inferiore a 50.000 euro;
  • in due rate se compreso tra 50.000 e 100.000 euro;
  • in tre rate se superiore a 100.000 euro.

Se pagato con un ritardo di tre mesi, può includere gli interessi di mora. 

E veniamo ora alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio su TFS/TFR: l’anticipo dal 1.1.2027 di tre mesi dell’erogazione della prima rata (dunque, dopo 9 mesi anziché 12 come attualmente). Si tratta, però, di un vantaggio solo apparente, in quanto l’anticipo di 3 mesi farà venir meno la detassazione introdotta dalla Legge 26/2019, che prevede una riduzione d’imposta dell’1,5% per il TFS erogato a 12 mesi: dopo nove mesi, dunque, nessuna detassazione e applicazione dell’aliquota ordinaria.

La circolare INPS precisa altresì che la riduzione dei tre mesi si estende al personale del comparto difesa e sicurezza e che, per le categorie speciali (magistrati, avvocati dello Stato, professori universitari, dipendenti ex art. 3 D.Lgs. 165/2001), il beneficio della riduzione a 9 mesi si applicherà solo in caso di pensione di vecchiaia.

Infine, la circolare INPS precisa che, per coloro che hanno già maturato o matureranno i requisiti per la pensione di vecchiaia o per il collocamento a riposo d’ufficio entro il 31 dicembre 2026, rimane in vigore il termine ordinario di 12 mesi per la cosiddetta “liquidazione”, a cui si aggiunge il consueto intervallo di 90 giorni concesso all’Ente previdenziale per l’espletamento delle procedure amministrative.

Al di fuori delle fattispecie di cui sopra (vecchiaia e collocamento a riposo), le tempistiche di erogazione variano in base alla causa che determina la cessazione del rapporto di lavoro:

  • in caso di inabilità o decesso del dipendente, la legge prevede un termine accelerato di 105 giorni;
  • in caso di risoluzione volontaria del rapporto con dimissioni, ovvero di destituzione o licenziamento, il termine di attesa rimane fissato a 24 mesi;
  • in caso di accesso alla pensione con requisiti particolari (“quota 100”, “quota 102”, “quota 103”, APE Social, “pensione precoci”, “attività gravose e pesanti”), il termine per il pagamento del TFR non decorre dal giorno del collocamento in pensione, bensì dal giorno in cui il soggetto avrebbe teoricamente maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o per quella anticipata ordinaria.

Per quanto attiene la rateizzazione della corresponsione del maturato economico, la circolare conferma che la liquidazione verrà effettuata:

  • in un’unica soluzione per importi non superiori a 50.000 €;
  • in due tranches annuali per importi compresi tra 50.000 e 100.000 €, di cui la prima fissa a 50.000 € e la seconda a saldo;
  • in tre tranches annuali per importi superiori a 100.000 € (prima e seconda di 50.000 € ciascuna, terza a saldo), con un intervallo di 12 mesi tra l’una e l’altra.

In caso di ritardo nel pagamento rispetto ai termini indicati, al lavoratore spettano gli interessi sulle somme dovute, calcolati al tasso legale per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 16, comma 6, L. 30.12.1991, n. 412.

Si ricorda infine che il prospetto di liquidazione del TFR e del TFS è consultabile nel Fascicolo previdenziale del cittadino sul portale INPS, accessibile con SPID, CIE o CNS.