ORGANICO DELL’AUTONOMIA O ORGANICO DI POTENZIAMENTO: ANCORA UNA VOLTA DOBBIAMO INTERVENIRE

Purtroppo, nonostante siano trascorsi ormai oltre 5 anni dalla legge 107/2015 che ha introdotto “il cosiddetto organico di potenziamento” poi, è ciò non è ancora ben chiaro a molti dirigenti e personale della scuola, confluito nell’organico dell’autonomia di ciascuna scuola (composto da organico curriculare + organico di potenziamento + organico di sostegno), si continua ancora a identificare separatamente il docente curriculare da quello di potenziamento. Lo diciamo una volta per tutte in maniera chiara: NON ESISTE IL DOCENTE TITOLARE DI POSTO DI POTENZIAMENTO.

PER MEGLIO RENDERE CHIARO QUANTO SOPRA AFFERMATO, SEMBRA OPPORTUNO RIPERCORRE LE FONTI NORMATIVE:

ORGANICO DI POTENZIAMENTO
La Legge 107/2015 ha introdotto l’organico di potenziamento che, insieme a quello di posto comune e quello di sostegno, costituisce l’organico dell’autonomia. In tal senso va ricordato che non esistono “docenti di potenziamento”, bensì docenti della scuola che possono essere assegnati, a seconda dei casi a ore curricolari o a ore di potenziamento ovvero ad entrambe. Infatti, tutti i docenti possono essere impegnati in attività di insegnamento e, viceversa, i docenti assunti su posto curriculare possono occuparsi, in tutto o in parte, di attività di potenziamento (meglio definito come organico per il miglioramento e integrazione dell’offerta formativa). Si veda, al riguardo, la nota Ministeriale 2852-del-5-settembre-2016-organico-dell-autonomia

Così esplicitato, appare evidente che non esiste quindi alcuna distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento, ma che, in coerenza con quanto previsto dal comma 63, art. 1, della Legge 107, nell’organico dell’autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa.

Il problema  si pone anche relativamente alla annosa questione relativa all’utilizzo dei docenti “assegnati su posti di potenziamento” per le supplenze.

CERCHIAMO ANCHE DI CHIARIRE  COME E’ DISCIPLINATO L’UTILIZZO DEI DOCENTI IMPEGNATI IN ORE DI POTENZIAMENTO

La stessa nota 2852 del 5 settembre 2016 (sopra indicata e che è possibile scaricare)  ha precisato che è consentito il ricorso alla nomina dei supplenti solo per la sostituzione delle ore di lezione curricolare e comunque solo per assenze superiori a 10 giorni. Il punto è confermato anche dalla nuova Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 che ha istituito le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Infatti, così recita la predetta ordinanza “I posti del potenziamento introdotti dall’articolo 1, comma 95, della Legge 107/2015 non possono essere, ai sensi del predetto comma, coperti con personale titolare di supplenze temporanee di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c), della presente ordinanza, a eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto, nel rispetto dell’articolo 28, comma 1, del CCNL 2016/18 del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in data 19 aprile 2018″

Pertanto, alla luce della normativa vigente nel caso di assenza del docente di potenziamento, questi posti potranno essere coperti con personale titolare di supplenze brevi (ivi comprese quelle fino al termine delle lezioni), solo per la parte relativa a ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente.

Diversamente dalla nota 2852 del 5 settembre 2016 non si fa invece riferimento al fatto che debba trattarsi di assenze superiori a 10 giorni, per cui tale limite deve considerarsi superato.  Tuttavia, nel caso di assenze inferiori a 10 giorni, per il richiamo contenuto nell’art. 13 comma 15 dell’O.M. si applica quanto previsto dal comma 16 di cui al paragrafo successivo, ovvero la copertura prioritaria delle supplenze con i docenti facenti parte dell’organico dell’autonomia (fatta eccezione per quanto appresso si dirà).

Questo significa che se l’assenza del docente di potenziamento è di durata inferiore a 10 giorni, questa potrà essere coperta solo per le relative ore curriculari e facendo ricorso prioritariamente ai docenti dell’organico dell’autonomia e solo in subordine con personale titolare di supplenze temporanee. 

DIVERSA LA SITUAZIONE CIRCA L’UTILIZZO PER LE SUPPLENZE DEI DOCENTI DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
L’art.1, comma 85, della stessa legge 107/15 prevede che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti fino a 10 giorni con il personale dell’organico dell’autonomia (quindi non solo di potenziamento) prevedendo altresì che laddove il personale in questione venga impiegato in gradi di istruzione inferiore (es. docente della scuola primaria impegnato nella scuola dell’infanzia), esso conserva la medesima retribuzione del grado di istruzione di appartenenza. Alla luce di ciò anche i docenti di potenziamento possono essere utilizzati per la copertura delle supplenze brevi fino a 10 giorni

Se non ché, il nuovo CCNL stipulato per il triennio 2016\2018, limita fortemente questa possibilità. Infatti, l’art. 28, comma 1, del CCNL, prevede che all’inizio dell’anno scolastico, dopo aver assicurato la piena e integrale copertura dell’orario previsto dagli ordinamenti, il collegio dei docenti delibera le modalità di utilizzo delle ore dell’organico dell’autonomia, sia di quelle destinate allo svolgimento delle attività di potenziamento dell’offerta formativa che quelle utilizzate per attività di tipo organizzativo.

Solo le eventuali ore non programmate nel PTOF, in nessuna delle suddette attività, potranno essere destinate alla copertura di supplenze sino a dieci giorni.

La possibilità di utilizzare i docenti dell’organico dell’autonomia per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni pur essendo espressamente prevista anche dall’art. 15 comma 16 dell’O.M. 60/2020:  “Il dirigente scolastico può, ai sensi dell’articolo 1, comma 85, della Legge 107/2015, effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza”,  trova sempre un limite, come sopra detto, nell’art.28 del nuovo CCNL in cui è STABILITO IN MODO INEQUIVOCABILE che le attività individuate per i docenti utilizzati per il miglioramento dell’offerta formativa devono essere espressamente indicate e dettagliate nel PTOF da parte del collegio dei docenti. Lo stesso organo collegiale delibera le modalità di utilizzo delle ore dell’organico dell’autonomia, sia di quelle destinate allo svolgimento delle attività di potenziamento dell’offerta formativa che quelle utilizzate per attività di tipo organizzativo.

In tale contesto, ove l’attività di miglioramento dell’offerta formativa, oggetto di specifico progetto inserito nel PTOF , debba avere il carattere della continuità e non viene prevista possibilità di interruzione, il docente che svolge e assicura la realizzazione del progetto non può essere distratto da tale servizio per cui anche per le supplenze inferiori a 10 giorni si procede con la nomina di supplente