OBBLIGO VACCINALE PERSONALE DELLA SCUOLA: CHIARIMENTI

Sono pervenuti alcune richieste di chiarimenti da parte del personale scolastico in relazione alla  data del 15 dicembre 2021 a partire dalla quale scatta l’obbligo della vaccinazione .

In particolare, si fa riferimento alle situazioni in cui il personale sia assente, per qualsiasi motivo, dal servizio e gli adempimenti che incombono sul dirigente scolastico.

Ora, tenuto conto sia di quanto previsto dalla normativa in questione che dalla recente circolare ministeriale, ci preme sottolineare che:

  1. Premesso che l’obbligo vaccinale riguarda sia il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) che la somministrazione della successiva dose di richiamo (terza dose), si precisa che l’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e quello del richiamo (terza dose) è di cinque mesi (150 giorni). La somministrazione della terza dose deve risultare alla scadenza dei 9 mesi dalla seconda perché anch’essa fa parte dell’obbligo vaccinale. Al personale guarito dal Covid-19 è consentito svolgere la propria attività lavorativa fino allo scadere dei sei mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione. Dopo i  sei mesi dovranno vaccinarsi per essere in regola con l’obbligo.
  2. Per quanto attiene alla  terza dose di richiamo si fa presente che il personale a cui sono state somministrate le prime due dosi, e ha concluso il ciclo vaccinale primario, non ha l’obbligo, a decorrere dal 15 dicembre 2021, di dimostrare di aver effettuato anche la terza dose del richiamo, a meno che ovviamente non sono trascorsi i 9 mesi dalla seconda. Infatti, la norma prevede la “possibilità” di somministrazione della terza dose a partire dai 150 gg. successivi al completamento del ciclo primario, mentre l’obbligatorietà è solo alla scadenza dei 9 mesi successivi alla seconda dose. Pertanto, se non sono ancora trascorsi i 9 mesi dalla seconda dose, il lavoratore è comunque in regola con l’obbligo vaccinale (fermo restando che è libero di effettuare la terza dose subito dopo i 150 gg. successivi alla seconda) e il dirigente scolastico non dovrà richiedere la documentazione relativa a tale richiamo.
  3. Fatte queste necessarie premesse il 15 dicembre 2021, i dirigenti scolastici verificheranno i requisiti richiesti per l’obbligo vaccinale. Laddove fosse verificata  l’assenza di vaccinazione o la mancata presentazione della richiesta di vaccinazione, il personale verrà invitato  a produrre, entro cinque giorni (dalla ricezione dell’invito), la documentazione comprovante:
    a) di aver effettuato  la vaccinazione;
    b) ovvero una attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
    c) certificazione di aver presentato richiesta di vaccinazione da eseguirsi, comunque, in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito (le condizioni per le quali non sussiste l’obbligo vaccinale sono riportate nelle premesse sopra riportate)
  4. Giova evidenziare che il Dirigente non può chiedere al lavoratore assente dal servizio, a qualunque titolo, la documentazione relativa all’obbligo della vaccinazione come non dovrà richiedere al lavoratore la documentazione relativa alla somministrazione della terza dose se non sono trascorsi i 9 mesi dalla seconda.
  5. Viceversa,  i dirigenti scolastici, trascorsi i 5 giorni dalla ricezione dell’invito da parte del personale interessato, senza che vi sia stato esito alla sua richiesta, dà immediata comunicazione scritta all’interessato e lo sospende dall’attività lavorativa e dalla retribuzione.
  6. Si ribadisce che non ci sono effetti disciplinari collegati alla sospensione dal servizio, per cui per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, con l’effetto che il periodo di sospensione non sarà utile, per esempio, ad acquisire punteggio nelle graduatorie per le supplenze o, per il personale di ruolo, ad acquisire il punteggio in quelle interne di istituto ai fini della valutazione dell’anno di servizio (solo nei casi in cui l’assenza non retribuita è complessivamente superiore ai 180 gg.). I giorni di sospensione non sono altresì utili al compimento dell’anno di formazione e prova per il personale neo-assunto in ruolo, non è utile ai fini pensionistici e dell’indennità di fine rapporto. 
  7. Laddove il personale sospeso effettui successivamente la vaccinazione (primaria o terza dose) è riammesso in servizio
  8. In ogni caso è bene, nuovamente evidenziare che il personale diffidato nei 5 giorni a produrre la documentazione necessaria relativa all’obbligo vaccinale (effettuazione o prenotazione-massimo entro 20 giorni dalla data di notifica della diffida da parte del Dirigente Scolastico)
  9. Il personale che per comprovati  problemi di salute, debitamente documentate e attestate dal medico di medicina generale, secondo le prescrizioni contenute nella  Circolari del MINISTERO DELLA SALUTE , non può adempiere  all’obbligo della vaccinazione (omessa o differita) è esentato dalla esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone) per accedere a scuola. In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.
  10. Per quanto attiene, invece, al personale temporaneamente assente dal servizio, si badi per qualsiasi motivo (vedi collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo (es. congedo biennale), congedo per maternità o parentale, malattia ecc.) è opportuno evidenziare che per il predetto personale, durante tale periodo di assenza, non scatta l’obbligo della vaccinazione, per cui non può incorrere nella sospensione dal servizio, fermo restando che alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale. Attenzione: è utile ricordare che, a differenza di alcuni istituti giuridici come la malattia propria o del bambino per cui l’assenza del dipendente decorre immediatamente dalla comunicazione della stessa, per istituti giuridici come es. il congedo biennale per assistenza all’handicap o il congedo parentale, sarà necessario rispettare i termini di preavviso previsti dalle relative norme. Ciò è importante per chi ha programmato un congedo o una aspettativa che dovrà avere una decorrenza non oltre i cinque giorni dal 15 dicembre 2021. In ogni caso, se il personale risulta assente, a qualsiasi titolo, già a decorrere dal 15 dicembre, non dovrà ricevere nessuna comunicazione da parte del dirigente scolastico al fine di regolarizzare la propria posizione vaccinale. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale.
  11. Il Ministero, fra l’altro, nonostante più volte sollecitato, non si è espresso, circa il diritto, durante il periodo di sospensione dal servizio, alla corresponsione di un assegna alimentare previsto dalle norme vigenti e che, non possono essere eluse dalla condizione di sospensione dovuta alla mancata effettuazione della vaccinazione.