NON C’E’ PEGGIOR SORDO DI CHI NON VUOL SENTIRE: PER I PERMESSI RETRIBUITI NON OCCORRE CERTIFICAZIONE

E’ proprio vero il detto che “non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”.

Infatti, nonostante i nostri quasi mensili chiarimenti, ci giungono ancora segnalazioni da parte del personale della scuola circa la richiesta di supportare le richieste di permessi retribuiti per motivi personali e familiari, ai sensi dell’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006/2009, con adeguata certificazione.

Di tale problematica ci siamo occupati in un nostro precedente comunicato – clicca qui per scaricare – allegando anche una guida pubblicata dall’ARAN. Però, evidentemente, ciò non è sufficiente per molti dirigenti scolastici, a cui ancora una volta va sottolineato  che tali permessi sono un diritto dei docenti con contratto a tempo indeterminato ed è illegittimo da parte della scuola richiedere il certificato quando è stata presentata una propria dichiarazione contenente i motivi della richiesta.  

Nella norma è scritto: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

Giova ricordare che il CCNL contratto scuola (comma 2 art.15) stabilisce che è possibile fruire, dopo i tre giorni di permessi retribuiti, anche dei sei giorni di ferie, che sono assimilabili ai permessi retribuiti.

In conseguenza, tali permessi non sono sottoposti ad alcuna discrezionalità o valutazione da parte del dirigente scolastico, per cui in totale i permessi retribuiti sono pari a 9 giorni.  Il docente per chiedere tali permessi dovrà, nella dichiarazione, indicare, seppur in via generale, il motivo dell’assenza.

Ci risulta, invece, che taluni dirigenti, alla dichiarazione del docente di richiesta per esempio di 1 giorno di permesso per accompagnare un proprio familiare a visita specialistica, richiedano la documentazione medica. Tale comportamento è del tutto illegittimo e viola la privacy del dipendente per cui potrebbe essere passibile di effetti sul piano giudiziario.

In un articolo specifico che tratta l’argomento, si apprende, anche, che la Corte dei Conti, nel 1984, affermò che i “motivi personali o familiari” non devono necessariamente essere motivi o eventi gravi, ma si deve piuttosto trattare di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro.