NOMINE IN RUOLO E VINCOLO TRIENNALE O QUINQUENNALE: FACCIAMO CHIAREZZA

In questi giorni si stanno effettuando (la Puglia ha iniziato buon ultima per cui la prossima settimana sarà un rincorrere un …posto al sole…con tanta fretta e pressapochismo dell’USR PUGLIA…) le nomine in ruolo in ragione del numero delle cessazione dal servizio per “Quota 100” dell’a.s. 2019/2020 e utilizzo (improprio a nostro avviso…) anche dei posti relativi all’organico di diritto 2020/2021, a causa del decremento d’organico.

Molti docenti, quindi, sono alle prese con la difficile scelta della provincia e, in seguito, della sede scolastica nell’ambito della provincia assegnata.

La decisione ministeriale, a nostra avviso,  sta creando notevole confusione e, come detto in precedenti articoli, nocumento per coloro che dovranno scegliere la sede ora rispetto a coloro che, collocati in posizione peggiore in graduatoria, potranno beneficiare della nomina in ruolo nel mese di Agosto 2020 contando su un numero di posti certamente maggiore.

La soluzione migliore sarebbe stata quella di attribuire la scelta della sede in via provvisoria e consentire la presentazione della domanda di mobilità per l’a.s. 2020/2021 in modo da equiparare la situazione sia con coloro che sono già di ruolo che coloro che otterranno la nomina in ruolo con decorrenza 1.9.2020.

In ogni caso,  sia i docenti interessati  ad effettuare in questi giorni la scelta della provincia per la nomina in ruolo (da GM 2015 OVVVERO GR2018) sia coloro che dovranno ottenere la nomina in ruolo nel mese di Agosto con decorrenza dal 1.9.2020, hanno notevoli dubbi sui vincoli previsti dalle varie normative che si sono succedute nel tempo sia relativamente all’obbligo triennale che  quinquennale nella sede assegnata o che sarà assegnata.

Al fine di fornire un valido orientamento nelle normative che si sono accavallate in questi anni, cerchiamo di esporre quali sono le norme cui occorre far riferimento:

Premettiamo che il Decreto Scuola (D.L. 126/2019 convertito in legge 20.12.2019 n.159-art.1 comma 17 octies) ha previsto  l’introduzione di un vincolo quinquennale su scuola. Infatti, il predetto provvedimento introduce un vincolo quinquennale su scuola in sostituzione del vincolo triennale su provincia previsto dall’attuale normativa ma prevede soprattutto l’inderogabilità di tale norma da parte dei CCNL.  

Ecco il testo della norma CHE DAL 1.9.2020 SI APPLICA A TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMMISSIONI IN RUOLO (DALLE GAE AI CONCORSO ORDINARI E STRAORDINARI)

“3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo  destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o  l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarita’, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.  La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6,  della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purche’ le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla  data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”

ATTENZIONE QUINDI NON SARA’ POSSIBILE RICHIEDERE NE’ TRASFERIMENTO NE’ ASSEGNAZIONE PROVVISORIA. 

Per avere ora  un  quadro chiaro della situazione, dopo l’approvazione di tale norma, dobbiamo necessariamente esaminare la normativa precedente, per evidenziare i divieti di trasferimento per coloro che sono stati immessi in ruolo precedentemente.

Il testo unico comparto scuola (D.lgs 297/1994) prevedeva  il vincolo triennale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo. Il docente neoassunto non poteva quindi, prima che fossero trascorsi 3 anni dall’immissione in ruolo, presentare domanda di mobilità interprovinciale, però poteva produrre

a) domanda di trasferimento nell’ambito della provincia di titolarità

b) domanda utilizzazione e/o assegnazione provvisoria 

c) domanda per ricoprire di incarichi a tempo determinato ai sensi dell’art. 36 del CCNL. (ossia incarichi annuali da GAE o graduatorie di istituto)

Il Decreto Legge 104 del 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128 (art. 15 comma 10 bis) ha, DAL SUA CANTO, POI, ESTESO TALE VINCOLO ANCHE ALLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE ED ASSEGNAZIONE PROVVISORIA   (restando però inalterata la possibilità di accettare incarichi annuali).

TESTO DELL’ART.15 COMMA 10 BIS :” I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità”

Successivamente, la legge 107/2015 ha introdotto un “vincolo triennale” di permanenza nella stessa istituzione scolastica operante per i docenti neoassunti e titolari su ambito (poi soppressi gli ambiti..) . Tale vincolo, in effetti, nei contratti annuali sulla mobilità è stato però sempre derogato sai per i trasferimenti provinciali che interprovinciali. 

Abbiamo, poi, avuto la  legge di bilancio 2019 con la quale si è provveduto ad introdurre,solo però per i docenti delle scuole secondarie nominati dalle GM2018 e dai futuri concorsi ordinari, un vincolo quinquennale di permanenza nell’istituzione scolastica di immissione in ruolo.  Questo vincolo però non trovava applicazione con riferimento alle assunzioni derivanti da altre graduatorie (GAE, GM concorso 2016) nonché per le assunzioni riguardanti altri ordini di scuola (infanzia e primaria).
Quindi per la scuola secondaria il docente era già tenuto a rimanere nella scuola dove ha svolto il periodo annuale di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, in base a quanto disposto dall’art. 13, co. 3, del d. lgs. 59/2017. L’obbligo di permanenza quinquennale dunque vigeva già per i soli docenti della scuola secondaria immessi in ruolo dalle GM2018 e CONCORSI ORDINARI FUTURI.

Come si è detto all’inizio, SI E’ POI AVUTO  IL NUOVO VINCOLO QUINQUENNALE previsto dal  Decreto Legge 126/2019 (c.d. Decreto Scuola) OSSIA IL “blocco quinquennale” cioè l’obbligo di permanenza nella scuola di titolarità per tutti i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato a partire dall’anno scolastico 2020\2021, con alcune limitate eccezioni, delle scuole di ogni ordine e grado.
In base a tale norma, tutti i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato non potranno chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria, l’utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso prima che siano trascorsi 5 anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità. In questo modo viene quindi esteso a tutte le immissioni in ruolo disposte a partire dall’anno scolastico 2020\2021 a qualsiasi titolo (quindi da qualsiasi graduatoria).

FATTA QUESTA DISAMINA, RIASSUMIAMO LA SITUAZIONE ATTUALE:

  1. DOCENTI CON ASSUNZIONE DAL 1.9.2020:   Si applica a tutte le assunzioni quale che sia la graduatoria da cui viene disposta l’assunzione (GAE, GM2018, GM2016, GM concorsi ordinari, ecc.). Il blocco si applica non solo ai trasferimenti, alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie ma viene esteso anche agli incarichi di insegnamento a tempo determinato ai sensi dell’art. 36 del CCNL comparto scuola                                                             DEROGHE: 

PERSONALE IN ESUBERO
Possono produrre domanda quei docenti che si troveranno in situazione di esubero o soprannumero, che dunque legittimano una deroga al vincolo di permanenza quinquennale. Questo significa che nel caso in cui il docente risulti soprannumerario nella scuola di titolarità, potrà eventualmente presentare domanda di mobilità volontaria (o condizionata).

DOCENTI CHE BENEFICIANO PRECEDENZE LEGGE 04
L’art. 399 del Testo Unico prevede che: La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purchè le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.

Il vincolo quindi non si applica:

  • al personale di cui all’art. 33, co. 6, della L. 104/1992, cioè alla persona maggiorenne con handicap grave la quale, oltre a usufruire alternativamente dei permessi orari giornalieri o mensili, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
  • al personale di cui all’art. 33, co. 3, della L. 104/1992, cioè al lavoratore dipendente che, assistendo una persona con handicap grave, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Tale personale a norma del comma 5, ha infatti diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Si valuti dunque se richiamare tale disposizione.

La non applicazione del vincolo di permanenza per tali categorie di personale è però subordinata al fatto che le suddette condizioni (il riferimento è alle situazioni di handicap grave) siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie ad esaurimento.

Il vincolo  non è derogabile dai contratti collettivi nazionali. Si tratta di una precisazione molto grave poiché  contrasta con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 75/2017 che ha modificato il Testo Unico (n. 165/2001) e che prevede (art.2 comma 2) che norme di legge o regolamento, nonché di contratto precedente, che introducono o che abbiano introdotto la propria inderogabilità, possano essere modificate dal contratto.

DOCENTI CON ASSUNZIONE  IN RUOLO PRIMA DEL 1.9.2020

  1. Per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado assunti dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 si applica l’articolo 13 del D.lgs 59/2017, come novellato dalla legge di bilancio, ai sensi del comma 795 della predetta legge.

Il citato articolo 13 così dispone: Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

Tali docenti, dunque, dovranno stare per 5 anni nella medesima scuola e nel medesimo posto/classe di concorso: l’anno di arrivo, più altri quattro. Il vincolo viene meno in caso di soprannumero o esubero oppure in caso gli interessati assistano persone disabili, a condizione che tale necessità sopraggiunga dopo la presentazione delle domande per il relativo concorso.

VINCOLO TRIENNALE

Il vincolo triennale discende dall’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94, che così prevede: “3. I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all’art. 33, comma 5, della medesima legge.”

I docenti assunti in ruolo, dunque, devono permanere per tre anni nella provincia di assunzione.  Da sottolineare che, diversamente da quanto previsto dal D.lgs. 59/2017, si parla di vincolo non nella scuola ma nella provincia di assunzione.

Sono soggetti al vincolo triennale:

  • i neoassunti nella scuola secondaria di primo e secondo grado da GaE e da concorso 2016;
  • i neoassunti nella scuola dell’infanzia o primaria da GaE, concorso 2016 e concorso straordinario 2018.

IN SINTESI:

IMMESSI IN RUOLO DDG 85/2018 FIT CON ANNO T.D. 01.09.2018: NON VINCOLO(art. 13 comma 3 del legge 59/17 nel testo in vigore alla data del 31.12.2018).

IMMESSI IN RUOLO DDG 85 2018 EX FIT  DI RUOLO DA 01.09.2019:  VINCOLO QUINQUENNALE (art. 13 legge 59/2017 come modificato da art. 1 comma 792, lettera m), 3) della legge 145/2018 in vigore dal 1.1.2019) – VEDERE LE DEROGHE SOPRA ELENCATE

IMMESSI IN RUOLO CONCORSO 2016 INFANZIA PRIMARIA MEDIE E SUPERIORI: NON VINCOLO

IMMESSI IN RUOLO CONCORSO RISERVATO INFANZIA E PRIMARIA 2018: NON VINCOLO;

 –TRASFERITI SU PREFERENZA ANALITICA SCUOLA (anche da posti comune a sostegno e viceversa) (no se ottenuta con preferenza sintetica codice Comune, provincia o distretto) ANNO 2019 : VINCOLO TRIENNALE PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO.  VEDERE LE DEROGHE SOPRA ELENCATE

– CHI OTTIENE LA MOBILITA'( TRASFERIMENTO O PASSAGGIO) SU SCUOLA (anche da posti comune a sostegno e viceversa) espressa in maniera puntuale(no se ottenuta con preferenza sintetica codice Comune, provincia o distretto) :VINCOLO  PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO

IMMESSI IN RUOLO GAE: NON VINCOLO PER IMMESSI IN RUOLO PRIMA DELL’ 1.9.2020