NOMINE IN RUOLO: ACCETTAZIONE ALTRA NOMINA FINALIZZATA AL RUOLO NELLO STESSO ANNO SCOLASTICO 2023/2024

Per rispeondere ad uno specifico quesito relativo alla possibilità di accettare per l’a.s. 2023/2024 più nomine in ruolo, si precisa che:

  1. occorre necessariamente far riferimento alle istruzioni emanate dal MIM per l’a.s. 2023/2024 con decreto 184 del 13 luglio 2023 – in particolare il punto A.10
  2. Nelle predette istruzioni è precisato che ” l’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato”.

Alla luce di tale previsione è possibile che il docente cui sia stata conferita una nomina in ruolo, e quest’ultino l’abbia accettata,  può accettarne un’altra indipendentemente da quale provincia o graduatoria avviene la successiva proposta

Tale possibilità è ampia, infatti prescinde :

  • da quale graduatoria avviene la successiva nomina (GAE/concorsi);
  • da quale sia la tipologia di posto (comune/sostegno) o la classe di concorso (che potrebbe anche coincidere con quella di prima nomina); 
  • da quale sia la disponibilità della sede (stessa o diversa provincia o regione rispetto alla prima nomina).

Al contrario le istruzioni operative relative agli anni 2019/2020 e precedenti consentivano tale possibilità limitatamente ai soli casi in cui l’assunzione avveniva da tipologie di graduatorie differenti (GAE,  GM) o in province differenti.

CASO PARTICOLARE : GESTIONE DELLA CALL VELOCE

Ci riferiamo alla procedura ordinaria di “Call Veloce” con cui i docenti   inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione nei ruoli del personale docente o educativo, siano esse GaE, GM2016, GM2018, GM2020, etc., possono presentare istanza al fine dell’immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie.

Non possono presentare domanda per CALL VELOCE ORDINARIA:

  • i DOCENTI  già di ruolo ovvero già destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato in ciascun anno scolastico di riferimento

Appare evidente, quindi, che non possono partecipare coloro che hanno già un contratto a tempo indeterminato o che per l’anno scolastico 2023/2024 hanno già ricevuto una proposta di assunzione a tempo indeterminato (a prescindere che sia stata acettata o meno).

In sostanza sono esclusi anche coloro che sono risultati rinunciatari nelle ordinarie operazioni di immissione in ruolo.

CASO PARTICOLARE: ACCETTAZIONE NOMINA DA GPS1 FASCIA SOSTEGNO

Il docente che ha già accettato una precedente nomina in ruolo da GAE/GM, nel caso sia destinatario di una successiva nomina A TEMPO DETERMINATO FINALIZZATA ALL’IMMISSIONE IN RUOLO  in quanto iscritto il GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO PUO’ ACCETTARE TALE SUCCESSIVA NOMINA ANCHE SE L’INCARICO E ATEMPO DETERMINATO

Ciò rappresenta una deroga atteso che per lo stesso anno scolastico il docente destinatario di una qualsiasi nomina in ruolo non può accettare SUPPLENZA ANNUALE USUFRUENDO DELL’ART.36 DEL CCNL

Attenzione: in questo caso il docente dovrà però rinunciare al ruolo precedente. Infatti, diversamente dallo scorso anno, quando alcuni uffici scolastici lo hanno consentito, quest’anno il docente non potrà usufruire dell’art. 36 CCNL (che consente al docente di ruolo di accettare un incarico a tempo determinato per altra classe di concorso).

Infatti, il DECRETO 137/2023  che disciplina le operazioni di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2023/2024 ha definitivamente chiarito che: ìil docente neoimmesso in ruolo a tempo indeterminato che deve svolgere l’anno di prova non può accettare incarichi a tempo determinato ai sensi dell’art. 36 CCN

COSA SUCCEDE SE SI RINUNCIA ALLA PROPOSTA DI ASSUNZIONE
La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato. Non si avrà invece alcuna conseguenza per le altre classi di concorso\tipologie di posto per cui si è eventualmente inseriti nelle graduatorie.

ACCETTAZIONE DI ALTRA PROPOSTA IN ANNI DIFFERENTI
Le istruzioni operative disciplinano la possibilità di accettare un’altra proposta di assunzione nello stesso anno scolastico.

Per quanto attiene invece alla disciplina di tale possibilità in anni scolastici SUCCESSIVI occorre considerare quanto disposto dall’art. 13 comma 5 del D.lgs 59/2017: “In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente É cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed É confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. “

Pertanto si prevede che il docente all’atto della conferma in ruolo venga cancellato da:

  • tutte le graduatorie di merito (senza alcuna eccezione)
  • tutte le graduatorie d’istituto
  • tutte le graduatorie ad esaurimento

La cancellazione, diversamente dalla norma contenuta all’art. 399 del Testo Unico (ormai abrogata), riguarda tutte le graduatorie di merito (senza alcuna eccezione).

Inoltre, non si fa riferimento alla cancellazione dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) ma solo alle graduatorie d’istituto (dalle quali si attinge per il conferimento delle supplenze brevi).