NOMINE ANNUALI DA GPS A DOCENTI DI RUOLO 1.9.2020: E’ POSSIBILE ?

Entro stasera il Ministero dell’Istruzione dovrebbe pubblicare sia l’annuale circolare con cui fornisce istruzioni sul conferimento delle supplenze al personale docente ed ata sia chiarimenti in ordine alla possibilità per i docenti di ruolo iscritti in 1^ fascia di poter produrre domanda di accettazione nomina a tempo indeterminato in altro ordine o grado di scuola in cui risultino iscritti in graduatoria.

Infatti,  i docenti  a tempo indeterminato nominati in ruolo dal 1.9.2019 potranno sicuramente  usufruire della norma contenuta nell’art. 36 del CCNL per l’attribuzione delle supplenze annuali da GPS I fascia  da trasformare in immissioni in ruolo dal 1.9.2022.

Proprio l’art.36 del CCNL prevede che i docenti di ruolo possono accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”, in tal senso, allora, i docenti di cui sopra tranquillamente possono accettare l’incarico annuale che poi verrebbe trasformato in ruolo nell’a.s. successivo ovvero la semplice supplenza annuale

Cosa diversa, invece, è quanto succede per i docenti assunti dal 1.9.2020, che,  essendo soggetti al vincolo triennale, sono impediti a presentare, oltre che la domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria, anche domanda  intesa a  ricevere incarichi a tempo determinato in altre classi di concorso/gradi ai sensi dell’art. 36 del CNNL. La norma (art. 399 del Testo unico comparto scuola) che impedisce ai docenti assunti dal 1.9.2021 prevede esclusivamente due deroghe:

  1. Innanzitutto sono fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
    • alla persona maggiorenne con handicap grave la quale, oltre a usufruire alternativamente dei permessi orari giornalieri o mensili, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
    • al lavoratore dipendente che, assistendo una persona con handicap grave, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Tale personale a norma del comma 5, ha infatti diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.Il vincolo quindi non si applica inoltre al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare:

La possibilità di presentare istanza di assegnazione provvisoria per il personale che usufruire della Legge 104 resta però solo a condizione che le situazioni siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali, ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie. 

Detto quanto sopra, allora, anche per l’accettazione delle supplenze finalizzate all’immissione in ruolo ovvero semplice supplenze valgono le stesse deroghe? A questa domanda dovrebbe rispondere la circolare ministeriale relativa alle supplenze 2021/2022