NOMINA IN RUOLO ED EFFETTI SULLE ALTRE GRADUATORIE IN CUI SI E’ INCLUSI IN RELAZIONE ALLA ACCETTAZIONE O RINUNCIA DELLA NOMINA

IN QUESTI GIORNI SONO IN PIENO SVOLGIMENTO LE OPERAZIONI DI NOMINA IN RUOLO DA PARTE DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI ( DA PROCEDURE CONCORSUALI) E DA GAE (DA PARTE DEGLI UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI)  

MOLTI SONO I DOCENTI CHE SI TROVANO INCLUSI CONTEMPORANEAMENTE IN PIU’ PROCEDURE CONCORSUALI (VARIE CLASSI DI CONCORSO) OVVERO SIA IN GRADUATORIE DI MERITO CONCORSUALI CHE GAE, MOTIVO PER CUI, IN RELAZIONE ALLA PROVINCIA O SEDE SCOLASTICA ASSEGNATA, CHIEDONO INFORMAZIONI CIRCA GLI EFFETTI CHE VENGONO A DETERMINARSI IN VIRTU’ DELLA ACCETTAZIONE O RINUNCIA ALLA NOMINA

CERCHIAMO, CON QUESTO BREVE ARTICOLO, DI FARE UN PO’ DI CHIAREZZA. ATTESO CHE SPESSO NEMMENO GLI UFFICI PREPOSTI ALLE NOMINE SONO IN GRADO DI DARE INDICAZIONI AGLI INDECISI DOCENTI

Si deve premettere che accettare o rinunciare alla nomina in ruolo ha effetti diversi a secondo della graduatoria da cui si viene assunti . Cercheremo, quindi, di vedere quali sono le principali tipologie di casistiche che possiamo trovarci di fronte con con riferimento ai seguenti tipi di graduatorie:

  • GAE
  • GM2016
  • GM2018 (CONCORSO STRAORDINARIO SECONDARIA)
  • GM CONCORSO STRAORDINARIO INFANZIA\PRIMARIA

1= CONFERIMENTO NOMINA IN RUOLO DA GAE

La nomina COMPORTA  la decadenza e cancellazione da tutte le altre GAE in cui il docente risulta incluso. In ogni caso non si determina  la cancellazione dalle graduatorie di merito di qualsiasi procedura concorsuale 2016, ovvero 2018.

Ovviamente Il docente verrà cancellato anche dalle graduatorie d’istituto di I fascia in quanto strettamente connesse alla presenza in GAE
SI BADI BENE: Nel caso in cui si ottenga nomina in ruolo su posto di sostegno si è depennati anche dal posto comune o classe di concorso in cui si è eventualmente presente in GAE.

Esempio: Il prof. Bianchi  è iscritto nelle GM per la classe di concorso A012 e per la classe di concorso A022. Lo stesso docente, per entrambe le classi di concorso, è iscritto anche nelle GAE.

Se il prof. Bianchi accetta ruolo dalle GAE per la classe di concorso A022 , rimane nelle graduatorie concorsuali per entrambe le classi di concorso ma viene depennato dalle GAE per entrambe le classi di concorso A012 E A022. Successivamente potrà accettare il ruolo dalla graduatorie di merito  per entrambe le classi di concorso.

2= RINUNCIA AL RUOLO DA GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

Nel caso in cui, viceversa, rinuncia al ruolo da GAE,   avrà   esclusivamente la decadenza dalla relativa GAE (e, nel caso di rinuncia al posto di sostegno, nella corrispondente graduatoria di posto comune). Inoltre il docente sarà cancellato anche dalla graduatoria di I fascia della classe di concorso per cui ha espresso la rinuncia.
Quindi, la rinuncia all’assunzione da GAE avrà effetto solo sulla relativa graduatoria, mentre non si verrà cancellati per le altre classi di concorso né si determinerà alcuna cancellazione dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali.

 3=NOMINA ED ACCETTAZIONE DA CONCORSO 2016

Nel caso di accettazione di nomina in ruolo da graduatoria regionale di concorso 2016 si è cancellati dalla relativa graduatoria di merito mentre non si viene cancellati da altre graduatorie di merito in cui si sia eventualmente inseriti nonché dalle graduatorie d’istituto.  Attenzione : L’immissione in ruolo determinerà inoltre la cancellazione da tutte le GAE della provincia in cui si è eventualmente inseriti.

Esempio:Il prof. Bianchi è iscritto nelle GM per la classe di concorso A012 e per la classe di concorso AO22 e, per entrambe le classi di concorso, è iscritto anche nelle GAE.

Se il Prof. Bianchi accetta ruolo dalla GM per la classe di concorso A012, rimane nelle GM per la classe di concorso A022, ma viene cancellato per entrambe le classi dalle GAE. Successivamente potrà accettare il ruolo dalla GM per la classe di concorso A022

4=RINUNCIA AL RUOLO DA CONCORSO 2016

Ove, viceversa, si rinunci alla nomina in ruolo da graduatoria concorso 2016 si è depennati solo dalla predetta graduatoria e si conserva il diritto alla permanenza sia nelle altre graduatorie di merito in cui si sia eventualmente inseriti sia nelle GAE.

5=ACCETTAZIONE NOMINA IN RUOLO DA CONCORSO STRAORDINARIO 2018 RELATIVAMENTE A CLASSI DI CONCORSO DELLA  SCUOLA SECONDARIA

Nel caso in cui il  docente immesso in ruolo a partire dall’anno scolastico 2019\2020 per la classe di concorso A012 ottenga la conferma in ruolo dal 1 settembre 2020,  si vedrà cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o ad esaurimento, nella quale sia iscritto.
Pertanto l’accettazione per la classe di concorso A012 comporterà la la cancellazione da ogni altra graduatoria sia essa GM2016, GM2018, GAE, graduatorie d’istituto non dal 1/9/2019 ma dal 1 settembre 2020 se supera il periodo di prova. Ovviamente, nell’a.s.2019-2020 il docente potrà anche accettare, per effetto di quanto previsto dall’art.36 del CCNL, supplenza per altra classe di concorso (non quindi sulla A012).

6=RINUNCIA NOMINA IN RUOLO DA CONCORSO STRAORDINARIO 2018 SCUOLA SECONDARIA

La rinuncia alla nomina da GM2018 avrà come conseguenza il depennamento esclusivamente dalla specifica graduatoria (per esempio dalla A012)  mentre si conserva il diritto sia per altre graduatorie di merito (per esempio A022)  in cui si sia eventualmente inseriti sia per le GAE.

7=ACCETTAZIONE DA CONCORSO STRAORDINARIO 2019 PER INFANZIA O PRIMARIA

L’immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie 2018 regionali comporta,  la decadenza dalle altre graduatorie del predetto concorso nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento. L’immissione in ruolo da GM2018 straordinario non comporta invece la decadenza dalla GM 2016

8=RINUNCIA DA  CONCORSO STRAORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA

La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla relativa graduatoria. Non vi saranno dunque altri depennamenti né su altre graduatorie di merito né su altre tipologie di graduatorie. 

RIPORTIAMO, ORA, ANCHE ALCUNI QUESITI SOTTOPOSTOCI:

Ho conseguito la nomina in ruolo sul sostegno scuola infanzia da concorso straordinario 2018. Il prossimo anno posso conseguire il ruolo per la comune dal concorso straordinario e lasciare il sostegno. ?

RISPOSTA

L’articolo 4, comma 1-decies, del decreto dignità prevede che l’immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie  del concorso 2016, del concorso straordinario  comporta la decadenza dalle altre graduatorie  nonche’ dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento.

L’articolo 10/7 del successivo DM del 17 ottobre 2018  dispone che l’immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta la decadenza dalle altre graduatorie del predetto concorso nonche’ dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento. In virtù di quanto sopra,  accettando l’immissione in ruolo su sostegno dalla relativa graduatoria, la docente verrà cancellata dalla graduatoria di posto comune, per cui non verrà nemmeno individuata per l’immissione su tale tipologia di posto.

DOMANDA

Sono stata immessa in ruolo e non mi sono chiari i vincoli  permanenza differenti a seconda delle procedure e delle graduatorie di assunzione.

I docenti  neoassunti avranno un vincolo di permanenza nella scuola o nella provincia di assunzione a seconda delle graduatorie da cui saranno assunti.

Vincolo quinquennale

I docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado assunti dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 sono tenuti a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per 5  anni, salvo  il caso di sovrannumero non comporti lo spostamento d’ufficio o a domanda

Tali docenti, dunque, dovranno stare per 5 anni nella medesima scuola e nel medesimo posto/classe di concorso: l’anno di arrivo, più altri quattro.

Il vincolo viene meno in caso di soprannumero o esubero oppure in caso gli interessati assistano persone disabili, a condizione che tale necessità sopraggiunga dopo la presentazione delle domande per il relativo concorso.

Vincolo triennale

I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici nonchè in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

I docenti assunti in ruolo, dunque, devono permanere per tre anni nella provincia di assunzione, mentre dopo due anni possono cambiare sede sempre nell’ambito della medesima provincia di assunzione.

Sono soggetti al vincolo triennale:

  • i neoassunti nella scuola secondaria di primo e secondo grado da GaE e da concorso 2016;
  • i neoassunti nella scuola dell’infanzia o primaria da GaE, concorso 2016 e concorso straordinario 2018.

Il CCNI sulla mobilità, stipulato dai sindacati il 6 marzo 2019,  valido per il triennio 2019/22, non prende in considerazione tutte le situazioni. Infatti, per l’anno scolastico in corso hanno potuto presentare domanda di trasferimento sia i docenti assunti da concorso 2016 che da GAE, in base ad una deroga prevista dal CCNI sulla mobilità

PER OGNI ALTRO APPROFONDIMENTO I DOCENTI POSSONO RECARSI PRESSO LA SEDE PROVINCIALE DELLA FLP SCUOLA FOGGIA IN VIA NICOLA DELLI CARRI 15 APERTA TUTTI I POMERIGGI, ESCLUSO IL SABATO, DALLE ORE 16,30 ALLE ORE 19,3O